DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165| Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Vigente al: 16-1-2021
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la
spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino
alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)).
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del
d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o
accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili ((...)).
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i
casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.
Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di
leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo
ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari ((, a tempo indeterminato o determinato,)) resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa
della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28)
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69, comma 1)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e'
differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza
del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini
della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o
degli ulteriori aumenti biennali."
Art. 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro. ((A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire
uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente)).
Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ((,
nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la
direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici))
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatte salve
la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di
partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2217, N. 75)).
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita' amministrative indipendenti.
Art. 6
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli
uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando,
in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2,
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. ((89))
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni
di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del
piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento
alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente. ((89))
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ((89))
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2,
adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per
le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali. ((89))
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti,
sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
(71) ((89))
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del
servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore.
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma
1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) che che
nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
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AGGIORNAMENTO (89)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attivita' a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei
processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia
di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione
organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di personale da inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle funzioni di cui al presente
comma".
Art. 6-bis
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa
per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico
del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi
di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure
in materia di personale ((...)).
2. ((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente,
fermi restando i processi di riallocazione e di mobilita' del
personale.))
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo
interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma
1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza,
nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai
fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 6-ter
(( (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di
personale).))
((1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per
orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo
6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche
sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema
informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui
all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire
l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e
relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai
fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita'
definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti
dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni
di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma
2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino
incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita' di
cui al comma 3.))
Art. 7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato
dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta',
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla
disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,
nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi
formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad
essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche
amministrazioni. (71) (76) (80) (89) (91) (92)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione
conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga
dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione
per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi
del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di
responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo
36, comma 5-quater. (92)
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione. (91) (92)
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per
gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218.
(97) (101) ((104))
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma
8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018".
La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 410) che "Al
fine di garantire la continuita' delle attivita' di ricerca, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali
possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca,
sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle
professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili, in
servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (76)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma
433) che "Al fine di garantire la continuita' nell'attuazione delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424".
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2019".
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AGGIORNAMENTO (80)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2019".
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AGGIORNAMENTO (89)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
284) che "Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21
dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale
di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle
dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio
bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre
anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
graduatorie nazionali".
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AGGIORNAMENTO (92)
L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e
per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute e'
autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi
5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni
dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive
modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro
mediatori culturali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente
ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data
odierna".
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AGGIORNAMENTO (93)
L'ordinanza 21 febbraio 2020 (in G.U. 26/02/2020, n. 48) ha
disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il soggetto attuatore del
Ministero della salute e' autorizzato a prorogare i contratti gia'
autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del
Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale
medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata non
superiore al termine di vigenza dello stato di emegenza, anche in
deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005".
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto:
- (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera a)) che "Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un
incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva
necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al
perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei
ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonche' di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a
sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine
di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo
ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore,
possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a
sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari
collocati in quiescenza";
- (con l'art. 10, comma 1) che "l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto
attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad
acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100
infermieri con le medesime modalita' di cui all'articolo 2-bis del
presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a
sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello
stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 15 ottobre 2020.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Art. 7-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70))
Articolo 8
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9
(( (Partecipazione sindacale).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i
contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli
istituti della partecipazione. ))
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
del d.lgs n.80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o
dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione di' carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali
ed
attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare
ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai
sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle
risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro,
tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche
di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal
giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di
concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)), e'
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)
della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23)
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 24-ter)
che "Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, da tale ultima data."
Art. 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e
3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e
delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti ((, per il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti ((, del
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)) e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generate sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle
materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati
ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma
2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
((l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto
competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle
quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.))
((l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.))
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirig












