DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55| Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55 Ministero delle Economie e Finanze
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121 - e successive modificazioni
ed integrazioni - recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per
il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208, recante il regolamento per il riordino della struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Considerato che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la
possibilita' di modificare la dotazione organica dei dirigenti
generali di pubblica sicurezza di livello C, fissata dal decreto
legislativo n. 334/2000 per assicurare adeguata copertura dei posti
di funzioni individuati dal regolamento stesso;
Considerato, altresi', che l'articolo 65, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede che le modifiche delle
dotazioni organiche, da apportare al regolamento, non debbono
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere contestualmente alla
riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, nel rispetto della dotazione complessiva di
ciascun ruolo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e' incrementata di tre unita'.
Art. 2.
La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di
primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia e' ridotta rispettivamente di tre e di
una unita'.
Art. 3.
Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, gia' previste dalla
tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 31
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