DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982 , n. 338
Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 2.
Norme applicabili
Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si
applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))
Art. 6.
Strutture sanitarie del Ministero dell'interno
Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui
all'art. 31, n. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro
dell'interno puo' stipulare apposite convenzioni con la regione
Lazio.
Art. 7.
Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria
((Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato
ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato e'
attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di
ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti
superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia
giudiziaria.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).
Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli
dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti,
nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono
ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Art. 8.
Incarichi temporanei
((Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari
di Polizia)) della Polizia di Stato possono essere autorizzati ed
assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca
scientifica purche' compatibili con i doveri del proprio servizio.
I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a
frequentare le scuole di specializzazione presso le Universita' in
settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata anche
in relazione al profitto.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 18.
Nomina a dirigente generale medico
Il dirigente generale medico e' nominato tra i dirigenti superiori
medici del ruolo professionale di cui all'art. 1 ((...)).
Art. 19.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per
il personale di cui al presente decreto in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza e' compilato:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
((b) per il medico principale e il medico veterinario principale,
dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono.
Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale di
sanita';))
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 5 OTTOBRE 2018, N. 126)).
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla
L. 30 novembre 1990, n. 359 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2)
che nel presente provvedimento " , ovunque ricorrano, le parole:
'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario
centrale' e 'servizio medico a livello centrale' sono sostituite
dalle seguenti: 'direzione centrale di sanita'".
Art. 20.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.
Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto
legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, e'
compilato:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95;
b) per ((...)) i medici principali, per ((...)) i medici
veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o
dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente
dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un
primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il
rapporto informativo e' compilato dal vice questore vicario, per il
personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente
dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa
acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal
competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il
regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8
marzo 1999, n. 50. ((Il giudizio complessivo e' espresso dal
direttore della direzione centrale di sanita'.)) Fino all'emanazione
del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla
presente lettera sono individuate con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 21.
Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono
istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari
della Polizia di Stato:
1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici;
2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.
Il ruolo ad esaurimento dei direttivi medici si articola nelle
qualifiche di:
a) medico;
b) medico principale;
c) medico capo.
Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici si articola nelle
qualifiche di:
a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico;
c) dirigente generale medico.
Art. 22.
Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento
Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei
ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle
vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituti con l'art.
1.
Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro
trenta giorni dalla data di inquadramento puo' mantenere la
denominazione di cui al precedente ordinamento.
Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo
quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo
stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art.
1.
Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella
particolare posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo"
viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella
medesima posizione di stato e per il periodo il tempo previsto dal
provvedimento di collocamento in detta posizione.
Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado
il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e
quella del richiamo.
Art. 23.
Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento
Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art.
21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di
carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata
in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti
agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi
corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.
Art. 24.
Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento
I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui
all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio
nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima
dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla
qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno
precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta'
o per fisica inabilita' o per decesso.
Art. 25.
Criteri per l'inquadramento
Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento
dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che
si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile del 1982, n. 336,
sull'inquadramento del personale nei ruoli della Polizia di Stato del
personale che espleta funzioni di polizia.
Art. 26.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici
I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, e quelli che alla stessa
data si trovino nella posizione di "richiamato in servizio
temporaneo" sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento
dei dirigenti medici della Polizia di Stato:
nella qualifica di dirigente superiore medico, i maggiori
generali medici;
nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici.
L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando
l'anzianita' di grado.
Art. 27.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli
medici "richiamati in servizio temporaneo"
I tenenti colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, si trovino nella posizione di "richiamato in
servizio temporaneo" sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo,
nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi
medici, conservando l'anzianita' di grado.
Art. 28.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici
Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento
dei direttivi medici:
nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei
mesi;
nella qualifica di medico principale, il personale che alla
stessa data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non
inferiore a due anni e sei mesi;
nella qualifica di medico, il restante personale.
Art. 29.
Inquadramento nei ruoli professionali dei medici
a Polizia di Stato
Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art.
21, escluso quello che si trovi nella posizione di "richiamato in
servizio temporaneo", puo' chiedere, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle
corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti con l'art. 1, o del
ruolo dei medici legali istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le
corrispondenze indicate nei precedenti articoli 26 e 28.
Art. 30.
Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312
Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336,
concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del
personale che espleta funzioni di polizia.
Art. 31.
Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico
Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i posti eventualmente disponibili nella qualifica di
primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito
comparativo, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30
settembre 1978, n. 583.
I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento
professionale.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 32.
Trattamento economico
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal
primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il
trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti
con l'art. 1 e' quello spettante al personale di pari qualifica che
espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione
allegata al presente decreto legislativo.
L'indennita' mensile pensionabile e' di importo pari al 60% di
quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia,
secondo le qualifiche.
Art. 33.
Congedi, aspettative e limiti di eta'
Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e
secondo comma dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i
congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto
legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in
prova.
Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai
sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
concernenti i congedi e le aspettative, nonche' quelle del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai
limiti di eta'.
((Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del
presente decreto e' collocato a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta')).
Art. 34.
Disposizione transitoria sul trattamento economico
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal
primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il
trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti
con il presente decreto legislativo e' quello spettante al personale
di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella
di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
Art. 35.
Clausola finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si
provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39,foglio n. 20
TABELLA A
((CARRIERA DEI MEDICI
Medico, limitatamente alla frequenza del corso
di formazione iniziale 130
Medico principale
=====================================================================
| Livello di | | Posti di | |
| funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni |
+=============+==============+==============+=======================+
| |Dirigente | | |
| |generale | |Direttore centrale di |
|C |medico | 1 |sanita' |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
| | | | |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
| | | |Consigliere |
| | | |ministeriale aggiunto; |
| | | |direttore di servizio |
| | | |della direzione |
| | | |centrale di sanita' e |
| | | |di ufficio di vigilanza|
| | | |a livello centrale; |
| | | |Direttore di ufficio di|
| | | |coordinamento sanitario|
| | | |interregionale; |
| | | |responsabile di |
| | | |attivita' complessa |
| |Dirigente | |nell'ambito di uffici |
| |superiore | |di particolare |
|D |medico | 11 |rilevanza. |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
| | | |Direttore di divisione |
| | | |o di ufficio equiparato|
| | | |nella direzione |
| | | |centrale di sanita'; |
| | | |dirigente di ufficio |
| | | |sanitario periferico di|
| | | |particolare rilevanza e|
| | | |di ufficio di vigilanza|
| | | |periferico; vice |
| | | |direttore di ufficio di|
| | | |vigilanza a livello |
| |Primo | |centrale vice |
| |dirigente | |consigliere |
|E |medico | 36 |ministeriale. |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
| | | |Vice direttore di |
| | | |ufficio di rango |
| | | |divisionale o - di |
| | | |ufficio equiparato; |
| | | |direttore di ufficio |
| | | |sanitario periferico; |
| |Medico | |coordinatore di |
| |superiore | |attivita' sanitaria |
| |Medico capo | 185 |complessa. |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI
Medico veterinario, limitatamente alla frequenza
del corso di formazione iniziale 5
Medico principale
=====================================================================
| Livello di | | Posti di | |
| funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni |
+============+===============+============+=========================+
| | | |Vice consigliere |
| | | |ministeriale con funzioni|
| | | |di coordinamento |
| |Primo dirigente| |dell'attivita' |
| |medico | |medico-veterinaria sul |
|E |veterinario | 1 |territorio |
+------------+---------------+------------+-------------------------+
| |Medico | |Direttore di ufficio di |
| |veterinario | |medicina veterinaria |
| |superiore | |territoriale; |
| |Medico | |coordinatore di attivita'|
| |veterinario | |medico veterinarie |
| |capo | 7 |complesse." |
+------------+---------------+------------+-------------------------+))
TABELLA B
((Equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei
funzionari di Polizia e quelle del personale della carriera dei
medici di Polizia
Qualifiche del personale della Qualifiche del personale
carriera dei della carriera
funzionari di Polizia dei medici di Polizia
Dirigente generale Dirigente generale medico
Dirigente superiore Dirigente superiore medico
Primo dirigente Primo dirigente medico
Vice questore Medico superiore
Vice questore aggiunto Medico capo
Commissario capo Medico principale
Commissario Medico
Vice commissario -))
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla
L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 1 bis, comma 1) che
"Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione
alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente
superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato,
di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e'
rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'."
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettere ppp), qqq) e ttt)) che "Nella fase di prima applicazione del
presente decreto:
[...]
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono
promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per
merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di
medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del
presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono,
anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova
carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di
ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico
capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata
dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si
applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari
medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla
qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
[...]
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica
di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente
generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,
come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
allegata al presente decreto".