LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)
Vigente al: 16-1-2021
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e
2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma
del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a
5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022 e' destinata all'assegno universale e
servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di
cui al primo periodo.
3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresi', a decorrere
dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori
entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento
spontaneo.
4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di
cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal
miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con
riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge
di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi
dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono
considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto
di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione
delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento
dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma
algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate
permanenti e' dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare
delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo
della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento
dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni
successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente e' negativa
o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti e' pari
a zero.
5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,
la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la
quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni
tendenziali formulate per il Documento di econo mia e finanza,
derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate
ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti
rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai
predetti statuti speciali.
6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre
misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di euro per
l'anno 2021.
8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,
e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta
per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020».
9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di
1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere
l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della
prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi
da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il
trentaseiesimo anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le
condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un periodo massimo di
quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino
assunzioni in una sede o unita' produttiva ubicata nelle seguenti
regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna.
12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai
datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti
l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica
nella stessa unita' produttiva.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano
alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo
1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e' concesso ai sensi
della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da
10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14
concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni
di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio
2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui.
17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 e' concesso ai sensi
della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e
17 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si
provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di
euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation
EU.
20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei
professionisti e di favorire la ripresa della loro attivita', e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti,
con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti
iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta
2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano
subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non
inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono
esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
21. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita'
per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche' la quota
del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via
eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di
cui al comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei contributi
previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e
operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia' collocati in
quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del
COVID-19.
22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al
monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi
commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di
concessione dell'esonero.
23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi
di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, e' incrementato
di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione
delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il
rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
24. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.
25. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno
2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le
seguenti: «, anche in caso di morte perinatale».
26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte
del figlio. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il Fondo
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, per l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono
attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei
genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in
conseguenza della morte del figlio».
27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti
penitenziari di professionalita' psicologiche esperte per il
trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti
degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della
recidiva, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023.
28. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021,
al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali
presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parita' di trattamento
rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni
legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o
all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di
lavoro per la generalita' dei settori economici sotto forma di sgravi
o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di
legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI
con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere
e' posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai
fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti
previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'INPGI assume
la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al
monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza
derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla
diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio
della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al 31
dicembre 2021 e' posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione
figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di
cassa integrazione, solidarieta' e disoccupazione erogati in favore
degli iscritti nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge
ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla
base del quale e' disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto
del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote
contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta
acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora
l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere
sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il
medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul
semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo
finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.
31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle
misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale
sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data e' sospesa, con
riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia
delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al
comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e
contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da
sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
33. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «e il 31 dicembre 2021».
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della riforma del lavoro
sportivo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno
2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale,
dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti
di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive
dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo
instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
35. L'esonero di cui al comma 34 e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono
sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio
2021;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio
2021;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in
scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di
dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il
giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
38. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
39. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «, 2020 e 2021».
40. La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel
senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di
pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati
in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio
o dell'asporto.
41. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di
ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore
efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo
oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico
inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a
strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica
l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
42. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le somme
attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci
persone fisiche, la cooperativa ha facolta' di applicare, previa
deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui
all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ne' i detentori di partecipazione qualificata ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La
facolta' di cui al quarto periodo e' esercitata con il versamento
della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre
solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea».
43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
introdotto dal comma 42, puo' essere applicata con i medesimi termini
e modalita' alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale
deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente
normativa.
44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera
c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma
1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in
via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse
generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale nei settori indicati al comma 45, non concorrono
alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento
a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi
gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986.
45. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le
attivita' di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza;
religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
b) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza
alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile;
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita'
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e
disturbi psichici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita'
dell'ambiente;
d) arte, attivita' e beni culturali.
46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta sul reddito
delle societa' non dovuta in applicazione della disposizione di cui
al medesimo comma 44 al finanziamento delle attivita' di interesse
generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in
una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata
dell'ente.
47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della
disposizione di cui al comma 44 al finanziamento delle attivita' di
interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione,
in un apposito fondo destinato all'attivita' istituzionale.
48. A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso
abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a
titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno
Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la
tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti
avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639
e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' dovuta in misura ridotta di due terzi.
49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 48 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni
di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che
siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno
gia' trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del
31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione
ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e'
diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o
nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio
addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita'
immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione
ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o
nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio
addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita'
immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'.
2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis
sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano
ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».
51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi
cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo
per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi
e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito
dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo
di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con
apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento
nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027.
52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla
titolarita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento
degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale
pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La
restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e
delle predette province autonome, nonche' degli eventuali altri
organismi pubblici partecipanti a tali programmi.
53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla
titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato, alla
copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento
nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilita'
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento
nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea di cui la Repubblica italiana e' partner
ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e
cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla
pre-adesione con autorita' di gestione italiana sono a carico del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183
del 1987.
54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione
di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo
di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse
destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei
propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese
rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte
dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema
informatico di cui al comma 56.
55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui
fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri
strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla
cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la
coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonche' degli
interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' assicurato dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni
centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale
a livello di singolo progetto nonche' delle procedure di attivazione
degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa
tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali
dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
56. Per le finalita' di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di
garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di
coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonche' la
standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai
sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito
sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli
interventi cofinanziati.
57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e
coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016,
con interventi di rafforzamento della capacita' amministrativa e
tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020
e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione
europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine
stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».
58. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2021»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «16.000 euro», le parole: «anno 2019», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole:
«nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021».
59. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«negli anni 2020 e 2021».
60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50
per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas
di ultima generazione».
61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo
per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20
milioni di euro per l'anno 2021 per le finalita' di cui al comma 62.
62. Alle persone fisiche residenti in Italia e' riconosciuto, nel
limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle
risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario
da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di
sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni
doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione
di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unita' immobiliari.
63. Il bonus idrico di cui al comma 62 e' riconosciuto con
riferimento alle spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con
volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi
sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di
acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di
soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito
imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a
64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono
inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per
la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;
2) alla lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;
b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente indipendente"
qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o
manufatti di proprieta' esclusiva: impianti per l'approvvigionamento
idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale»;
c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle
detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di
attestato di prestazione energetica perche' sprovvisti di copertura,
di uno o piu' muri perimetrali, o di entrambi, purche' al termine
degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione
o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe
energetica in fascia A»;
d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa
previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla
legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di
eta' superiore a sessantacinque anni,»;
e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1°
luglio 2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di
pari importo»;
f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per
gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle
detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in quattro quote
annuali di pari importo»;
g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole:
«legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo
l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;
h) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per
l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono
inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su
strutture pertinenziali agli edifici,» e dopo le parole: «pari
importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;
l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110 per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte
di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche' l'installazione sia
eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di
spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000
per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;
euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che
installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una
sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare»;
m) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali
alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno
2023»;
n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono
aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche»;
o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche di cui al
comma 9, lettere a) e b)»;
p) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto
l'imputazione a uno o piu' condomini dell'intera spesa riferita
all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini
ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;
q) al comma 14, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato
qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni
abbiano gia' sottoscritto una polizza assicurativa per danni
derivanti da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non preveda esclusioni
relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un massimale non
inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione
di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di claims
made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa ad almeno
cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni
precedenti. In alternativa il professionista puo' optare per una
polizza dedicata alle attivita' di cui al presente articolo con un
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, senza interferenze con la polizza di responsabilita' civile di
cui alla lettera a)»;
r) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel
cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e
accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza
energetica o interventi antisismici"».
67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119».
68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, dopo le parole: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» sono
inserite le seguenti: «ovvero per i quali sia stato rilasciato il
titolo edilizio».
69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte
tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai
procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo
modificato dal comma 66 del presente articolo, e' autorizzata
l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata
massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai
fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti,
che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in
deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i
comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, nonche' di quelle assegnate a ciascun comune
mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed
autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate
richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una
dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti
autonomi case popolari comunque denominati, nonche' gli enti aventi
le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, in relazione ai
costi per le esternalizzazioni relative ad attivita' tecnica e a
prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti
pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente
articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri
connessi alla parziale applicazione, nell'anno 2020, del medesimo
articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9
milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per
l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9
milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per
l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.
73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72,
valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di
euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in
1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro
per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9
milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno
2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da
1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto
nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza,
quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori
oneri di cui al comma 72.
74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di
rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto.
75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2021-2027, e' incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e
al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.
76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'anno 2021».
77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000
che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in
locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati
esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a
150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro
30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' riconosciuto un
contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad
esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri
contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del
40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico
dell'acquirente.
78. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma
77, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro
per l'anno 2021.
79. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo anche ai
fini del rispetto del limite di spesa.
80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla
riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa
di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo
23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e' incrementata di 140
milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno
2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026.
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse
di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei
casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma
1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse
dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo
sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma
8-bis del medesimo articolo 27.
82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituito dal seguente: «La
quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di
1.000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva
di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica
nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e
di efficientamento energetico del settore industriale e della
restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 29,
nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli
anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale
nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico».
83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e' inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre
2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre
attivita' immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2019».
84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la
realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario
socioeconomico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad
un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonche'
di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione
settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di
cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e' cosi' modificata:
a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni
di euro, e' ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di
investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree
interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di
strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo
minimo dei progetti d'investimento del proponente e' conseguentemente
ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attivita'
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla
ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla
ricettivita' e all'accoglienza dell'utente, finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle attivita' di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai
predetti investimenti si applicano le rispettive discipline
agevolative vigenti.
85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto
gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta
attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.
86. Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2022.
87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «o di citta' metropolitana» sono
inserite le seguenti: «e dei comuni ove sono situati santuari
religiosi»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia»
sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati santuari
religiosi».
88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo
di provincia o di citta' metropolitana, le disposizioni del medesimo
comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo
anno, che costituisce limite di spesa.
89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di
ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, per consentire,












