DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002 , n. 164 - Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002 , n. 164
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
Titolo I
GENERALITA'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze
armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell'8 marzo
2002 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il
biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio
2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la
parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato:
SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP - SIAP -
Federazione Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L'UGL;
per la Polizia penitenziaria:
SAPPE - OSAPP - CISL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia
penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SIALPE
ASIA - SAG Polizia penitenziaria;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale
dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo
forestale dello Stato;
Visto "lo schema di provvedimento di concertazione" riguardante il
quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio
2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica,
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale
del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie
e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art.
7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva;
b) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
c) per "Forze Armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si
intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso
il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,
recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394,
di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in
data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate,
quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
f) per "primo quadriennio normativo Polizia" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di
recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio
normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
g) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate,
emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394;
h) per "biennio economico Polizia 1996-1997" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di
recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il
biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
j) per "secondo quadriennio normativo Polizia" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di
recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze
di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio
1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999;
k) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico
2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
l) per "biennio economico Polizia 2000-2001", si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di
recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio
2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
m) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
n) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
o) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
p) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo";
q) per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
r) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante
"Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato";
s) per "legge sulle indennita'" si intende la legge 27 maggio
1977, n. 284 e successive modificazioni, recante "Adeguamento e
riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale
civile degli istituti penitenziari";
t) per "Testo unico a tutela della maternita'" si intende il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53";
u) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato";
v) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali";
w) per "legge sulle indennita' operative" si intende la legge 23
marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle
indennita' operative del personale militare".
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 2.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento
civile.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente decreto, al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e'
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto sulle procedure.
Art. 3.
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia
2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:
livello V Euro ... 30,20
livello VI Euro ... 32,10
livello VI-bis Euro ... 33,60
livello VII Euro ... 35,10
livello VII-bis Euro ... 36,70
livello VIII Euro ... 38,40
livello IX Euro ... 42,20
2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ... 18,90
livello VI Euro ... 20,00
livello VI-bis Euro ... 21,00
livello VII Euro ... 21,90
livello VII-bis Euro ... 22,90
livello VIII Euro ... 24,00
livello IX Euro ... 26,30
3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro ... 8.776,59
livello VI Euro ... 9.675,07
livello VI-bis Euro ... 10.379,57
livello VII Euro ... 11.082,86
livello VII-bis Euro ... 11.861,89
livello VIII Euro ... 12.643,32
livello IX Euro ... 14.437,35 ((3))
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze
di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
Livelli| Incrementi mensili lordi |Stipendi tabellari annui lordi
| (Euro) | (Euro)
=====================================================================
IX | 33,90| 14.844,14
---------------------------------------------------------------------
VIII | 30,86| 13.013,64
---------------------------------------------------------------------
VII-bis| 29,53| 12.216,25
---------------------------------------------------------------------
VII | 28,19| 11.421,14
---------------------------------------------------------------------
VI-bis | 27,00| 10.703,57
---------------------------------------------------------------------
VI | 25,81| 9.984,79
---------------------------------------------------------------------
V | 24,28| 9.067,95
=====================================================================
Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati
civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:
=====================================================================
Livello | |Feriale |Festiva o notturna |Notturna festiva
=====================================================================
livello V |Euro..| 9,65 | 10,91 | 12,59
--------------------------------------------------------------------
livello VI |Euro..| 10,26 | 11,60 | 13,39
--------------------------------------------------------------------
livello VI-bis|Euro..| 10,74 | 12,14 | 14,00
--------------------------------------------------------------------
livello VII |Euro..| 11,21 | 12,67 | 14,62
--------------------------------------------------------------------
livello VII-bis|Euro..| 11,71 | 13,24 | 15,27
--------------------------------------------------------------------
livello VIII |Euro..| 12,27 | 13,87 | 16,01
--------------------------------------------------------------------
livello IX |Euro..| 13,48 | 15,24 | 17,58
Art. 5.
Indennita' pensionabile
1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono
rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei
seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:
=====================================================================
Qualifiche | Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ... |677,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e qualifiche equiparate ... |665,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario e qualifiche equiparate ... |659,00
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e qualifiche equiparate ... |632,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate ... |643,70
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e qualifiche equiparate ... |614,70
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche equiparate ... |595,60
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e qualifiche equiparate ... |577,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ... |592,90
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e qualifiche equiparate ... |557,90
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ... |555,20
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e qualifiche equiparate ... |499,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e qualifiche equiparate ... |454,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e qualifiche equiparate ... |415,80
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche equiparate ... |382,50
=====================================================================
b) dal 1 gennaio 2003:
=====================================================================
Qualifiche | Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ... |716,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e qualifiche equiparate ... |702,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario e qualifiche equiparate ... |696,30
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e qualifiche equiparate ... |668,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate ... |680,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e qualifiche equiparate ... |649,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche equiparate ... |629,40
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e qualifiche equiparate ... |609,70
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ... |626,50
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e qualifiche equiparate ... |589,50
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ... |586,60
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e qualifiche equiparate ... |527,70
---------------------------------------------------------------------
Assistente e qualifiche equiparate ... |480,40
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e qualifiche equiparate ... |439,40
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche equiparate ... |404,20
=====================================================================
(3) ((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei
seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| | Ulteriori incrementi
| Incrementi dal | dal 1° gennaio 2005
Qualifiche | 1° gennaio 2004 Euro | Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate | 45,30| 15,90
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 44,50| 15,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 44,10| 15,40
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 42,30| 14,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
SUPS e qualifiche | |
equiparate | 43,10| 15,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 41,10| 14,40
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 39,80| 14,00
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e | |
qualifiche equiparate | 38,60| 13,50
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 39,70| 13,90
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 37,30| 13,10
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 37,10| 13,10
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 33,40| 11,70
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 30,40| 10,70
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 29,00| 10,00
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche | |
equiparate | 28,00| 10,00
=====================================================================
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure
dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| Incrementi dal | Incrementi dal
Qualifiche | Dal 1° gennaio 2004 | Dal 1° gennaio 2005
| Euro | Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate | 761,30| 777,20
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 747,20| 762,80
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 740,40| 755,80
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 710,40| 725,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
SUPS e qualifiche | |
equiparate | 723,30| 738,40
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 690,70| 705,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 669,20| 683,20
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e | |
qualifiche equiparate | 648,30| 661,80
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 666,20| 680,10
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 626,80| 639,90
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 623,70| 636,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 561,10| 572,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 510,80| 521,50
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 468,40| 478,40
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche | |
equiparate | 432,20| 442,20
=====================================================================
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, nel modificare il D.P.R. 5
novembre 2004, n. 301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2,
comma 1) le seguenti modifiche al comma 1, lettera b) del presente
articolo:
Le misure dell'indennita' mensile pensionabile sono incrementate,
alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| | Ulteriore incremento
| Incremento dal 1° | dal 1° novembre
Qualifica | gennaio 2005 (euro) | 2005(euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate.... | 14,80 | 7,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 14,50 | 7,60
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 14,40 | 7,50
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 13,80 | 7,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
SUPS e qualifiche | |
equiparate.... | 14,00 | 7,40
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 13,40 | 7,00
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate.... | 13,00 | 6,80
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 12,60 | 6,60
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 12,90 | 6,80
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 12,20 | 6,40
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 12,10 | 6,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 10,90 | 5,70
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 9,90 | 5,20
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 9,10 | 4,80
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche | |
equiparate.... | 8,40 | 4,40
=====================================================================
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che le misure
dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 1, lettera b)
del presente articolo , come incrementate ai sensi del comma 1, sono
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| Misure mensili dal 1°| Misure mensili dal 1°
Qualifica | gennaio 2005 (euro) | novembre 2005 (euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate.... | 792,00 | 799,70
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 777,30 | 784,90
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 770,20 | 777,70
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 739,00 | 746,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | |
SUPS e qualifiche | |
equiparate.... | 752,40 | 759,80
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 718,50 | 725,50
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e qualifiche| |
equiparate.... | 696,20 | 703,00
---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 674,40 | 681,00
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 693,00 | 699,80
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 652,10 | 658,50
---------------------------------------------------------------------
Vice sovrintendente e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 648,90 | 655,30
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 583,70 | 589,40
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 531,40 | 536,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | |
qualifiche | |
equiparate.... | 487,50 | 492,30
Agente e qualifiche | |
equiparate | 450,60 | 455,00"
=====================================================================
Art. 6.
Indennita' integrativa speciale
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel
livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art. 7
Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora. ((6))
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
7. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo'
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85
per cento della somma forfettaria.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi,
il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26
luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o
delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del
presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 13, comma
7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione
dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."
Art. 8.
Trattamento economico di trasferimento
1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'art. 19, comma 8, della legge
sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo'
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9.
Servizi esterni
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero
corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del
primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo
quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.
Art. 10.
Indennita' di ordine pubblico
1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo
10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche
verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 11.
Specializzazioni
1. L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta
anche in sede di accordo nazionale quadro.
2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima
per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a
favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche
convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 12.
Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita'
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in
turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita'
di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia
2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per
ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2
giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di
euro 40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di
polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni,
sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di
traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non
cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del
Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di controllo del
territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di
altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero
pari ad euro 2,50.
Art. 13
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel
quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento
compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianita'
superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o
anzianita'. ((6))
3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita'
corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita'
navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile
secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita'
operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di
abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di
paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita'
previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su
unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita'
mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle
indennita' operative percepita dal personale in forza presso il
Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle
lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti
in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 -
sono elevate al 55 per cento.
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 11, comma
4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso
aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai
sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a
15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la
tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2
allegata al presente decreto".
Art. 14
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del
biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti
risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo. (2) (3) (4) (5) (6) ((8))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo
unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche
annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli importi di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche
annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il solo anno
2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono
maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...)
e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche
annue:
a) per l'anno 2008:
Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
b) per l'anno 2009:
Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00".
Ha inoltre disposto
-(con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP
a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non
hanno effetto di trascinamento negli anni successivi".
-(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente
previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto".
Art. 15.
Utilizzazione del fondo
1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e'
finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di
cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per
attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino
disagi o particolari responsabilita';
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.
Art. 16.
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia












