Circolare Rimborso Rette Asili Nido-Modulistica
La circolare inerente i rimborsi per le rette sostenute in favore degli asili nido e baby parking
Oggetto: Capitolo 2585, art. 1 — Rimborso rette asili nido. Anno 2020.
Nell‘ambito delle attività assistenziali in favore del personale, il D.P.R. 18.6.2002, n. 164 e successive modifiche, che ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, prevede all’art. 38, la possibilità del rimborso, anche parziale, delle rette relative alle Spese sostenute dai dipendenti della Polizia di Stato per la frequenza degli asili nido da parte dei propri figli a carico, secondo modalità e criteri di rimborso condivisi con le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale.
Preliminarmente, nell’ottica di provvedere al rimborso delle predette spese riferite all’anno solare 2020 (per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020), si precisa che le stesse dovranno riferirsi esclusivamente a quelle sostenute per la frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro onere finanziario accessorio (ad esempio, ie spese per l’iscrizione, per il traSporto, per il riscaldamento etc.). A! riguardo, si fa presente, altresì, che le quote riferite ai pasti, effettivamente consumati presso gli asili nido, sono da comprendersi nel rimborso in questione.
Sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i “baby sitting”, i “punti gioco” ed i “baby parking”, che sono cumulabili con quelle sostenute per la frequenza degli asili nido purché sempre riferite al periodo suindicato.
Il diritto viene mantenuto anche nel caso di utilizzo di asili nido convenzionati.
Il rimborso delle rette viene assicurato fino al termine dell’anno scolastico durante il quale il bambino compie il terzo anno di età.
Si rappresenta che il rimborso delle rette degli asili nido avviene in misura percentuale,risultante dal rapporto tra lo stanziamento di Bilancio stabilito per l’esercizio finanziario 2020 per tale rimborso e l’ammontare complessivo del fabbisogno effettivo comunicato da tutte le Prefetture per l’anno 2020.
Per i minori, portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992) il rimborso delle rette avverrà per intero per tutta la durata della frequenza dell’asilo nido. Il diritto cessa nel momento in cui i bimbi, portatori di handicap grave, inizieranno frequentare la scuola materna.
Anche per l’anno 2020 è previsto il cd. bonus asilo nido, di cui all’art. 1, comma 343, della legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha stabilito per i figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2020 un buono di impatto totale ricompreso tra un minimo pari ad euro 1.500 ad un massimo pari a euro 3.000, modulato in base all’ISEE del nucleo familiare e corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di
forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (secondo le istruzioni operative di cui alla Circolare INPS n. 27 del 14 febbraio 2020).
Nell’unita modulistica è prevista, pertanto, l’indicazione di “eventuali altri analoghi contributi percepiti per rimborso rette asili nido”, cosi da consentire di determinare l‘importo rimborsabile dall’Amministrazione, che sarà pari alla differenza tra il totale della spesa sostenuta dall’interessato nell’anno solare 2020 e le altre somme eventualmente percepite dal medesimo per lo stesso periodo.
Adempimenti a cura del personale interessato Tutti i dipendenti interessati dovranno produrre all’ufficio amministrativo-contabile di riferimento, dal 1° settembre px. fino a non oltre il 5 ottobre 2020, l’istanza con correlato prospetto riepilogativo per il rimborso delle rette, come da modello A (in allegato), indicando l'ammontare di
quelle già pagate dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e l'importo presumibile di quelle che residuano da pagare dal 1° settembre al 31 dicembre 2020.
Per poter procedere al pagamento dei rimborsi, occorre che ciascun interessato, oltre all‘istanza di rimborso con correlato prospetto riepilogativo, come da modello A di cui sopra, presenti al predetto ufficio, per ciascun mese di cui chiede il rimborso, anche la seguente documentazione:
a) attestazione di frequenza mensile rilasciata dall’Amministrazione dell’asilo nido dalla quale dovranno risultare:
- generalità del dipendente (nome, cognome e data di nascita);
- generalità del figlio (nome, cognome e data di nascita);
- importo della retta dovuta.
Tale attestazione potrà essere sostituita da un’autodichiarazione da parte dei dipendenti;
b) ricevute, in originale, dei pagamenti mensili (o documentazione equipollente
rilasciata dall’Amministrazione dell’asilo nido) dove dovrà essere specificato nome e
cognome del figlio/a e mese di riferimento;
0) per i minori portatori di handicap grave, idonea documentazione di legge attestante
l’handicap grave (ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. 104i1992) o, in alternativa,
specifica autodichiarazione da parte dei dipendenti.
Adempimenti a cura degli uffici amministrativo-contabili:
I competenti uffici amministrativo-contabili provvederanno a raccogliere le domande di rimborso presentate e, depo un’attenta verifica della regolarità della documentazione acquisita, provvederanno a riepilogare le spese sul prospetto, come da modello B (in allegato).
Quest’ultimo, corredato da tutta la documentazione, dovrà essere trasmesso alle Prefetture territorialmente competenti, entro, e non oltre, il 14 ottobre 2026.
Adempimenti a cura delle Prefetture
Le Prefetture comunicheranno al Servizio Assistenza ed Attività Sociali di questa Direzione Centrale, all’indirizzo di posta elettronica certificata entro e non oltre, il 26 ottobre 2020, esclusivamente il fabbisogno complessivo (con l’indicazione del numero dei minori) riferito ai periodi indicati per l’anno solare 2020, occorrente per il pagamento degli importi.
Per i rimborsi concernenti i bimbi portatori di handicap grave documentato, sarà indicato separatamente l’ammontare che verrà, come già. precisato, corrisposto per intero.
Si evidenzia che, al fine di evitare disfunzioni, saranno escluse dalla procedura di rimborso le comunicazioni di fabbisogno pervenute dopo il 26 ottobre 2020; ciò al duplice scopo di non vanificare il calcolo delle ripartizioni effettuato sulla base del fabbisogno rappresentato nei termini — evitando diSparità di trattamento tra i richiedenti — e di rispettare le scadenze di natura amministrativo-contabile relative alla corretta imputazione delle somme al pertinente Capitolo di Bilancio nei termini previsti dalIa legge. A tale riguardo si fa presente che, con il passaggio dal regime di contabilità Speciale a quello di contabilità ordinaria, la chiusura dell'esercizio finanziario è fissata al 31 dicembre dell’anno in corso e non più al 31 marzo dell’anno succeSSivo, come previsto dall’art.l, comma 1, d.lgs. n.29/2018.
Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa osservanza dei termini previsti.
Procedure di rimborso
II rimborso avverrà tramite accredito alle singole Prefetture interessate dei relativi fondi riferiti all’intero anno solare 2020, nella misura percentuale che verrà definita sulla base dei criteri suindicati ovvero nella misura intera perle quote relative ai bimbi portatori di handicap grave.
Ad accreditamento avvenuto, le Prefetture provvederanno, previa verifica sulla regolarità degli atti, alla successiva emissione degli ordinativi di pagamento per le somme dovute - quali risulteranno dall’applicazione dei criteri - in favore dei responsabili dei competenti uffici amministrativo- contabili.
Ricevuto l’ordinativo di pagamento, i predetti uffici amministrativo-contabili, applicando sulla spesa sostenuta da ciascuno degli aventi diritto la misura percentuale individuata (fermo restando il calcolo per intero delle quote relative ai bimbi portatori di handicap grave), effettueranno il materiale pagamento della somma risultante in favore degli interessati, raccogliendo le quietanze sul prospetto riepilogativo di cui all’allegato modello C che verrà, successivamente, restituito alle Prefetture per la rendicontazione.
Le Prefetture produrranno gli ordinativi estinti e i prospetti riepilogativi di cui ai soprarichiamati modello B e modello C allegati. Quest’ultimo sarà completo delle firme di quietanza. Allegheranno, inoitre, le istanze contenenti i prospetti dei rimborsi di ciascun dipendente (modello A) e la connessa documentazione originate.
Nel richiamare l’attenzione sulla particolare rilevanza della materia, si raccomanda la massima diffusione della presente circolare, che dovrà essere comunicata a tutto il personale della Polizia di Stato, anche se temporaneamente in servizio presso un Ufficio diverso da quello di appartenenza (in missione o per altro motivo) o temporaneamente assente per qualsiasi causa (congedo ordinario, straordinario etc.), significando che la stessa sarà pubblicata sul portale intranet
della Polizia di Stato “Doppia Vela” e sul sito www.poliziadistato.it.
Si fa riserva di comunicare la percentuale di rimborso che verrà determinata, non appena saranno pervenuti tutti i dati amministrativo—contabili relativi al costo globale delle rette e il numero complessivo minori interessati.
Si coglie l’occasione per ricordare che le Questure, i Reparti e gli Istituti di Istruzione possono procedere direttamente alla stipula, in sede locale, con enti pubblici o soggetti privati, di convenzioni che comportino particolari agevolazioni a favore dei dipendenti. Di tali convenzioni dovrà essere data notizia al Servizio Assistenza ed Attività Sociali di questa Direzione Centrale, che provvederà a far pubblicare l’elenco degli asili nido convenzionati nell’apposito spazio del portale “Doppia Vela”.