UNIONE SINDACALE ITALIANA POLIZIOTTI

 

TITOLO I

COSTITUZIONE PRINCIPI E FINALITA’

Art. 1 (Nozione) L'Unione Sindacale Italiana Poliziotti, d’ora in avanti denominata "U.S.I.P.", è un'associazione sindacale democratica, unitaria e indipendente, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 82 e 83 della Legge n. 121/1981 e successive modificazioni, costituita da appartenenti alla Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza. L’U.S.I.P. è costituita, amministrata e rappresentata da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio e in quiescenza. L’U.S.I.P. ha sede legale a Roma, in Via Del Castro Pretorio n. 30.

Art. 2 (Principi e Valori) L'U.S.I.P., ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana. L’U.S.I.P., sempre nel massimo ed incondizionato rispetto della propria autonomia ed indipendenza, si ritrova nei principi che inspirano le posizioni politico sindacali e le attività della Unione Italiana del Lavoro (UIL) e coopera quindi con questa rapportandosi con tutte le articolazioni organizzative della medesima UIL. L'U.S.I.P. è amministrata e decide le sue funzioni, nella più assoluta imparzialità e indipendenza, dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose di qualsiasi natura e da ogni altra diversa organizzazione sindacale. L’ordinamento interno dell’organizzazione dell'associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizioni di tutte le iscritte e gli iscritti senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione professionale all’interno della Polizia di Stato. L'U.S.I.P. è estranea a qualsiasi competizione elettorale politica e amministrativa.

Art. 3 (Finalità) L'U.S.I.P. persegue la difesa dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato, anche nell'interesse della collettività ed espleta l’attività di tutela professionale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge. L'U.S.I.P., si adopera per la realizzazione dei valori di confederalità con altri sindacati costituiti da appartenenti alle forze dell’ordine, nonchè corpi militari, nel rispetto della piena autonomia di ciascuna organizzazione sindacale ove a ciò non ostino norme di legge e regolamenti. L’U.S.I.P. ha per scopo di: studiare, coordinare e operare per la difesa e il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti; curare e rinsaldare le linee di solidarietà tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, a prescindere dal ruolo di appartenenza, sulla base anche di una reale giustizia retributiva; dare impulso a progetti di solidarietà e di cooperazione a livello internazionale, anche in sinergia con altre organizzazioni, in special modo sindacali, in Italia e all’estero, nel panorama della più complessiva azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale, e senza in ogni caso far venire meno l’autonomia e l’indipendenza della U.S.I.P.; favorire il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nell’ambito lavorativo, nonché in ambito sindacale, promuovendo la presenza femminile e il loro coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nei ruoli di responsabilità, nell’ottica di una concreta realizzazione di quegli obiettivi che stanno alla base delle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione delle donne. Il raggiungimento di questi scopi, sarà realizzato dalla U.S.I.P. direttamente o per mezzo di strutture ad hoc, associazioni o enti; sostenere la piena realizzazione di tutte le forme di attività e di servizi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato e dei cittadini e per la realizzazione dei loro diritti previdenziali e quant’altro utile a migliorare la loro qualità di vita; fare propri i principi esplicitati dalla Legge 121/81 ed il modello di sicurezza civile e democratica in essa contenuti, nonché quanto espressamente sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dalla Carta Sociale Europea e dalla Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali; favorire, nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, tutte quelle iniziative utili a garantire elevati livelli di tutela professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato e, allo stesso tempo, promuove politiche sulla legalità, sulla sicurezza e sulla giustizia a beneficio di tutta la collettività; sostenere ogni iniziativa ispirata alla solidarietà, all’etica professionale, all’elogio della professionalità tra le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato e alla trasparenza; asseverare una reale politica europea sulla sicurezza che sia in grado di dare impulso ad una armonizzazione organizzativa degli apparati di sicurezza e che porti all’equiparazione delle retribuzioni e dei trattamenti previdenziali di tutti i lavoratori delle Polizie dell’Unione Europea, al fine di concorrere ad un miglioramento dell’azione svolta a tutela dei cittadini; rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria al fine di assicurare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato, sul piano normativo, economico, del trattamento a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali; assistere i lavoratori nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell’esercizio dell'attività sindacale; ricercare e perseguire le soluzioni più idonee per favorire una sempre maggiore qualificazione professionale dei lavoratori; fornire assistenza anche qualificata, servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti, tra cui, ma non solo, i servizi di assistenza fiscale e di patronato sia direttamente che in virtù di apposite convenzioni con terzi soggetti previsti dalle norme vigenti; organizzare e partecipare a dibattiti su temi inerenti alla sicurezza, alla legalità e alla lotta al crimine che contribuiscano a migliorare il livello di sicurezza pubblica per il Paese.

Art. 4 (Iscrizione) L'iscrizione all’U.S.I.P. è volontaria e avviene mediante domanda alla struttura territoriale competente e attraverso la sottoscrizione della relativa delega sindacale”. Ai sensi delle vigenti disposizioni, con la sottoscrizione della delega sindacale l’associato autorizza l’Amministrazione di appartenenza, ad operare la trattenuta sulla propria retribuzione di un’aliquota pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della retribuzione, con versamento della stessa alla U.S.I.P.; ogni modifica dell’aliquota percentuale deve essere deliberata dall’Esecutivo Nazionale dell’Organizzazione. L’iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dal presente Statuto e connesso con l’iscrizione stessa. A tutela dell’organizzazione sindacale la domanda di iscrizione viene respinta nei casi gravi di condanne penali, sino all'espiazione della pena, di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, massoniche o razziste). Con l'iscrizione al sindacato sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto. Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 5 (Tesseramento) La Segreteria Nazionale cura la stampa delle tessere che attestano l’iscrizione sindacale e provvede a consegnarle alle strutture sindacali territoriali sulla base dei tabulati degli iscritti forniti dall’Amministrazione e delle deleghe trasmesse dai territori alla Segreteria Nazionale.

Art. 6 (Indivisibilità degli interessi sindacali fra tutte le categorie del personale) Gli interessi sindacali di tutto il personale della Polizia di Stato iscritto all’U.S.I.P., sono indivisibili. Essi sono rappresentati e tutelati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo e di funzione.

Art. 7 (Diritti e Doveri degli iscritti) Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica sindacale della U.S.I.P. e, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto a: partecipare al dibattito e all’elaborazione della linea politico sindacale della U.S.I.P. ed esprimere liberamente e con tutti i modi democratici, nel rispetto della legge, il proprio pensiero; partecipare ai Congressi della U.S.I.P., anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa; partecipare all’elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della U.S.I.P. a tutti i livelli della struttura organizzativa; essere designati a rappresentare la U.S.I.P. presso soggetti terzi; ricevere le notizie che riguardino l’attività della U.S.I.P.; ricevere la tessera U.S.I.P. e poter usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all’iscrizione. Tutti gli iscritti hanno il dovere di: versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dall’Esecutivo Nazionale anche in ragione di specificità; contribuire al raggiungimento degli scopi della U.S.I.P.; osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi sindacali; non partecipare ad associazioni che siano contrarie ai principi e ai valori democratici stabiliti dal presente Statuto. Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla U.S.I.P. previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme previste dalla Legge 121/81.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 8 L’U.S.I.P. è organizzata nel rispetto del principio di democraticità al fine di assicurare la piena partecipazione dei propri associati. Tutte le cariche centrali e periferiche hanno la durata fissata dal presente Statuto.

Art. 9 (Organizzazione periferica) L'organizzazione periferica dell’U.S.I.P., è composta da: la Sezione Locale che costituisce la struttura di base; il Consiglio Provinciale; la Segreteria Provinciale; il Collegio Provinciale dei Sindaci; il Consiglio Regionale; la Segreteria Regionale; il Collegio Regionale dei Probiviri; Il Collegio Regionale dei Sindaci.

Art. 10 (Costituzione e funzioni degli organi periferici) La Sezione Locale costituisce la struttura di base dell’U.S.I.P.; sono organi della Sezione Locale: il Segretario e il Vice Segretario. Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario nonché i delegati al Congresso Provinciale. Il Congresso è valido quando alla votazione partecipa il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti. Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie, di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività del Sindacato, di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. E' coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica cinque anni. Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci e i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Provinciale è composto da almeno dodici consiglieri e fino ad un massimo di quaranta qualora la struttura abbia più di cinquecento iscritti. Ha sede, di regola, nel Capoluogo. Esso coordina e verifica tutta l'attività delle Sezioni Locali comprese nell'ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali. E' organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l'altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale. Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del sindacato nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale. Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni. Il Consiglio Provinciale elegge il Segretario Generale Provinciale e su proposta di quest’ultimo la Segreteria Provinciale che è composta eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto e da un massimo di quattro Segretari Provinciali. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa. La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. I rapporti con l'Amministrazione della Polizia di Stato, in relazione al perseguimento delle finalità associative, sono tenuti nel rispetto del quadro normativo vigente. Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Nazionale delle varie situazioni locali. E' responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione. Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica cinque anni. Le dimissioni della maggioranza (50% + 1) del Consiglio Provinciale comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali. Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali, elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Regionale è organo di coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di mille iscritti. Esso elegge il Segretario Generale Regionale e su proposta di quest’ultimo la Segreteria Regionale che è composta da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di tre Segretari Regionali. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa. Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Nazionale. Al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, viene sottoposto, per l'approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo. Si riunisce, ove possibile, due volte l'anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni. La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo da sottoporre a quest’ultimo per l'approvazione. Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi spettanti al Sindacato Regionale. Verifica sull'osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Nazionale delle varie situazioni locali. E' responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione. Le dimissioni della maggioranza (50% + 1) dei membri del Consiglio Regionale, comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali. La Segreteria Regionale dura in carica quanto il Consiglio Regionale. I Collegi Provinciali e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall'ultimo Congresso. Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica cinque anni. Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti. E' inoltre facoltà della Segreteria Regionale nominare, in aggiunta ai tre membri eletti dal congresso, fino a tre membri da scegliere tra ex appartenenti alla Segreteria Regionale. Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall'evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale. Il Collegio Regionale dei Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Regionale. 8) Tutte le decisioni interessanti le attività delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, fermo restante la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi. La rappresentanza legale delle strutture provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.

Art. 11 (Organizzazione centrale) L'organizzazione centrale dell’U.S.I.P. è composta dai seguenti organismi: - Consiglio Nazionale; - Esecutivo Nazionale; - Segretario Generale; - Segreteria Nazionale; - Tesoriere; - Presidenza; - Collegio Nazionale dei Probiviri; - Collegio Nazionale dei Sindaci. La Presidenza, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio Nazionale dei Sindaci sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.

Art. 12 (Costituzione e funzioni degli organi centrali) 1) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro e ha i seguenti compiti: elegge l'Esecutivo Nazionale, definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa dell’U.S.I.P. sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale; entro il 30 aprile di ogni anno, esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente di tutti gli organi centrali del Sindacato ed il bilancio preventivo; e fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra il sindacato nazionale, regionale e provinciale. In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche, provvisorie e permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio. Il Consiglio Nazionale è composto da cento consiglieri ed è presieduto dal Presidente del Sindacato. Dei cento membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale e della Segreteria Tecnica. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale salvaguardando la rappresentanza della Regione a cui il Consigliere apparteneva all'epoca dell'elezione. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni. 3) L'Esecutivo Nazionale è composto di quaranta elementi. L'Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi dell'attività sindacale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Elabora, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con esclusione dal calcolo delle schede bianche e degli astenuti nella stretta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Dei detti quaranta membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale e i componenti della Segreteria Tecnica. E’ presieduto dal Segretario Generale. E’ convocato dal Segretario Generale almeno una volta ogni quattro mesi. Per gravi e comprovati impedimenti, i membri dell'Esecutivo possono farsi rappresentare con delega scritta da altri membri dello stesso consesso. Per ogni delegato è ammessa soltanto una delega. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. L’Esecutivo Nazionale dura in carica per cinque anni. 4) La Segreteria Nazionale è l'organo di direzione operativa del Sindacato e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale; cura l'andamento dell'attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, da un eventuale Segretario Generale Aggiunto, da quattro Segretari Nazionali e da un Tesoriere che partecipa a tutte le riunioni di segreteria che hanno all’ordine del giorno questioni amministrative dell’organizzazione, con diritto. Al Tesoriere su proposta del Segretario Generale può essere affidata una specifica delega, oltre la propria competenza. Il Tesoriere ha la responsabilità di verificare la compatibilità tra le entrate e le uscite dell’Organizzazione Sindacale e pianificare la gestione delle spese per il buon andamento della struttura sindacale, sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale e le deliberazioni della Segreteria Nazionale. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale. Il Segretario Generale nomina una Segreteria Tecnica composta da un massimo di 5 persone scelte tra gli iscritti al sindacato, alle sue dirette dipendenze. La Segreteria Tecnica è costituita dal Portavoce Nazionale, dal Presidente Ufficio Studi, dall’Ufficio Organizzativo e dall’Ufficio Tecnico Informatico. I componenti la Segreteria Tecnica sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale, decadono dai suddetti incarichi o per fine mandato del Segretario Generale, per dimissioni volontarie o per eventuale sostituzione dalla segreteria tecnica. I componenti la Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente dell'attività finanziaria del Sindacato. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del sindacato. In caso di impedimento, è sostituito dall’eventuale Segretario Generale Aggiunto o dal Segretario Nazionale più anziano. Il Segretario Generale, assegna le deleghe e coordina tutte le attività della Segreteria Nazionale articolate nei vari Uffici di Segreteria. La Segreteria Nazionale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. La Segreteria Nazionale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali. L’inadempimento costituisce grave violazione statutaria. I membri della Segreteria durano in carica cinque anni. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge un appartenente al Consiglio stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale. La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Nazionale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale, il Consiglio Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Nazionale il nuovo Segretario Generale. La Presidenza dell’U.S.I.P. è costituita dal Presidente del Sindacato e da due Vice Presidenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale, tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Nazionale o in mancanza dai componenti dell'Esecutivo Nazionale. Il Presidente dell’U.S.I.P. è il garante dell'osservanza dello Statuto. Convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto dal 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei suoi componenti o dalla Segreteria Nazionale, per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato. E' coadiuvato da due Vice Presidenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito del Sindacato. La carica di Vice Presidente ha un'incompatibilità temporanea con altre cariche solo quando svolge la carica di Presidente. I membri della Presidenza durano in carica cinque anni. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha sede in Roma è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui uno svolge le funzioni di Presidente a rotazione annuale. Dal quarto anno di vigenza del presente Statuto il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente dell’U.S.I.P.. E’ inoltre facoltà della Segreteria Nazionale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Nazionale, all’Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Probiviri. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali e orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall’art. 18 dello Statuto. E’ suddiviso in due Sezioni, una consultiva e l’altra giurisdizionale, ognuna delle quali composta da tre probiviri nominati dal Presidente. Una Sezione chiamata ad emettere i provvedimenti e l'altra Sezione giudica sui ricorsi. Il Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri ed in un'unica istanza sulle altre questioni. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento, devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati e alla Segreteria Nazionale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi allegata al ricorso stesso, e l'eventuale omissione è causa di decadenza del gravame. Le pronunce dei Probiviri sono esecutive dalla data di notifica. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni. Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali dell’U.S.I.P. di richiedere agli organi centrali e periferici del Sindacato la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del Sindacato. I suoi componenti riferiscono sull'attività svolta alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Nazionale. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. E' inoltre facoltà della Segreteria Nazionale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Nazionale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Sindaci. Il Collegio dura in carica cinque anni. Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale. Presidenza Onoraria del Sindacato. Viene istituita la Presidenza Onoraria del Sindacato. A tale incarico onorifico può accedere di diritto il già Segretario Generale o i già componenti la Segreteria Nazionale.

Art. 13 (Deliberazioni degli organi centrali e periferici) Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni. Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell'organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi; per acclamazione per alzata di mano; per appello nominale; a scrutinio segreto.

Art. 14 (Elezione delle cariche vacanti) Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso.

TITOLO III

FUNZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONGRESSI

Art. 15 (Congressi locali, provinciali e regionali) Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale. La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Nazionale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall'Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Nazionale. Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Provinciale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale è composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali, e dai componenti del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto. Analoghe modalità saranno seguite anche per i Congressi Regionali, nonché dalle Sezioni Locali. In particolare, il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dal Congresso Provinciale e dai componenti del Consiglio Regionale e dei Collegi Regionali dei Probiviri e dei Sindaci uscenti, che non siano eletti delegati, ma senza diritto di voto. I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall’Assemblea Generale degli iscritti. Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Regionale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del quinquennio calcolato dalla celebrazione del primo Congresso ordinario.

Art. 16 (Congresso Nazionale) Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale dell'U.S.I.P. e degli organismi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie. Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni. La convocazione del Congresso Straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere altresì deliberata dall'Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato. Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l'elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci, sono presentate liste chiuse di candidati. In quelle per la elezione della Segreteria Nazionale e della Presidenza deve essere specificata l'indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% (trentacinque per cento) dei delegati del Congresso Nazionale. Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Per l'elezione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% (trenta per cento) dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: Nr. Voti validi = quorum, il numero degli eletti per ogni lista è pari ai quorum conquistati da ciascuna lista. Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero. La proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l'annullamento di tali sottoscrizioni.

Art. 17 (Regolamenti dei Congressi) Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall'Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie. I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Nazionale. Art. 17 bis (Norma sull’uguaglianza di genere) Nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e al fine di garantire la piena partecipazione di entrambi i generi alla vita collettiva del Sindacato, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 15% (quindici per cento) nel Consiglio Provinciale, nel Consiglio Regionale, nel Consiglio Nazionale e nell’Esecutivo Nazionale.

TITOLO IV

SANZIONI — INCOMPATIBILITÀ

Art. 18 (Sanzioni organiche) Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale del Sindacato o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Nazionale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni: nota di richiamo alla segreteria interessata; lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre un anno, entro il quale dovrà essere indetto il relativo congresso. L’Esecutivo Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 19 (Sanzioni individuali) L'appartenenza di singoli iscritti al Sindacato può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato Stesso. Cessa automaticamente: - per la risoluzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione della Polizia di Stato; - per appartenenza ad altre associazioni che siano contrarie ai principi e ai valori democratici stabiliti dal presente Statuto, con provvedimento della Segreteria Nazionale. Cessa per deliberazione degli organi del sindacato: - nel caso in cui l'attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del sindacato, alla sua composizione morale o ne abbia gravemente violato le norme statutarie. Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni: lettera di richiamo scritto; sospensione da uno a sei mesi; espulsione. Per i membri degli organi direttivi locali, provinciali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) è deliberato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale. Per i membri dell'Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall’Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d'accusa, su proposta del Segretario Generale. Avverso le deliberazioni della Segreteria Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato e della Segreteria Nazionale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l’attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo. E’ garantito il diritto costituzionale di difesa.

Art. 20 (Incompatibilità) La carica di membro della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie dell’U.S.I.P.. I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione del Sindacato nello stesso livello. E' inoltre incompatibile la carica di probiviro regionale con quella di probiviro nazionale, nonché quella di sindaco ad un determinato livello con quella di sindaco ad un altro qualsiasi livello. Tutti gli incarichi negli organismi provinciali, regionali e nazionali non sono compatibili con quello di Capo della Polizia, Direttore Centrale, Questore e con i Dirigenti titolari di uffici in cui si svolge attività di contrattazione di livello nazionale o territoriale.

Art. 21 (Gestione amministrativa) Gli Organi centrali e periferici dell’U.S.I.P. che gestiscono i contributi associativi, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere manlevati dalla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei, fra le iscritte e gli iscritti alle rispettive strutture.

Art. 22 (Partecipazione di base) Le strutture direttive ed esecutive dell’U.S.I.P. diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all'attività sindacale.

Art. 23 (Modifiche dello Statuto) Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Art. 24 (Limiti di mandato) La carica di Segretario Generale, nelle strutture della U.S.I.P. di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali. Il regolamento di Attuazione definisce le modalità applicative della norma contenuta nel presente articolo.

Art. 25 (Norma Transitoria) L'"U.S.I.P." entro 36 (trentasei) mesi dalla data odierna darà avvio alla fase congressuale che si concluderà con la celebrazione del primo congresso nazionale in concomitanza della fase congressuale della UIL. Nella fase transitoria il rappresentante legale è il sig. Vittorio COSTANTINI, nato a Palermo il 24 gennaio 1968, che svolge i compiti attribuiti al Segretario Generale Nazionale. Il rappresentante legale entro il 30 settembre 2019 nominerà un comitato di gestione che assumerà le funzioni della Segreteria Nazionale ed un Tesoriere nazionale pro tempore. Il rappresentante legale nominerà i rappresentanti pro tempore regionali e provinciali. Il rappresentante legale entro il 30 dicembre 2019 nominerà un comitato direttivo che nella fase transitoria assumerà i compiti sia del Consiglio Nazionale che quelli dell’Esecutivo Nazionale. Il rappresentante legale entro il 30 dicembre 2019 nominerà la Presidenza U.S.I.P. e la Presidenza Onoraria.

Art. 26 (Norma di chiusura) Le attività svolte dall’U.S.I.P. e dai suoi organi sono compiute nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e trasparenza contemplate dall'ordinamento giuridico. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

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