PROROGA ANNUALE DELLA CONVENZIONE ANAS STIPULATA NEL 2017

La presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riferimento anche alle premesse che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, regola i rapporti tra il Dipartimento PS e Anas in relazione all’attività di vigilanza e ai servizi di polizia stradale lungo le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas, di seguito elencati, anche secondo le modalità e le forme previste nell’allegato Disciplinare della Convenzione (d’ora in poi “Disciplinare”):

a) Autostrada A2 del Mediterraneo;

b) Autostrada A19 Palermo – Catania;

c) Autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo;

d) Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;

e) Autostrada A91 Roma – Fiumicino;

f) Autostrada Catania – Siracusa;

g) Tangenziale di Catania;

h) Raccordo Autostradale RA5 Sicignano – Potenza;

i) Raccordo Autostradale RA13 Sistiana – Padriciano;

l) Raccordo Autostradale RA14 Trieste – Fernetti.

Le parti concordano che, con successivo atto aggiuntivo, potranno essere individuate ulteriori tratte autostradali e stradali di particolare rilevanza per i collegamenti nazionali, alle quali estendere, in tutto o in parte, i servizi e gli obblighi di cui alla presente Convenzione.

La Polizia Stradale, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si conferma nelle funzioni di organo di polizia deputato in via esclusiva alla vigilanza e al primo intervento sulla rete autostradale in gestione diretta di Anas e sulle tratte stradali eventualmente inserite in Convenzione, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi nell’ambito della stessa rete viaria. 

Scarica la lettera di trasmissione con le franchigie aggiornate

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