CHIARIMENTI SULLA FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO PREGRESSO

Visti i numerosi quesiti pervenuti a questa O.S, ci teniamo a rassicurare i diretti interessati che, in relazione alla proroga dello stato di emergenza sanitaria del nostro paese, i termini per la fruizione del congedo ordinario pregresso sono stati ampiamente prorogati!

Nel merito, in base alla circolare ministeriale prot.55/RS/01/97/2/672 del 27/05/2020 dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali contenente le disposizioni applicative della Direzione Centrale Per le Risorse Umane, il dipendente, oltre a potere usufruire delle proroghe dei classici 18 mesi successivi all’anno di scadenza dell’istituto in questione come sancito dall’art 9 del D.P.R 15/03/2018 n.39, può contare altresì sull’estensione di ulteriori 12 mesi per la fruizione del congedo come indicato nel decreto-legge n.34 del 19/05/2020 meglio conosciuto come “Decreto Rilancio”.

Infatti, l’art. 259 comma 6 del decreto in parola, contenente le (misure per la funzionalità delle forze Armate, forze di Polizia e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), testualmente recita; “Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’art 19 della legge 4/11/2010 n.183, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i 12 mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.”

Pertanto, cari colleghi, sperando di avere fatto chiarezza sulla questione, vi invitiamo a non esitare, qualora vi fossero problematiche connesse al tema trattato, a segnalarcele celermente, in modo tale da potere intervenire nelle sedi competenti per tutelare i vostri diritti!

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