Obbligo di Presentazione Green Pass
Obbligo di presentazione del Green Pass: La Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Come noto Tart. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, nr. 127, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinqies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, nr. 87, ha esteso anche alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass), per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.
Considerata la funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è prevista l’autocertificazione.
Le disposizioni si applicano anche al personale “esterno”, che accede a fini lavorativi, di formazione o di volontariato, personale delle ditte di pulizia e delle mense di servizio, operai che eseguono manutenzioni, fornitori di derrate alimentali.
Sono esonerati dall’obbligo coloro che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l’esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate in proposito dal Ministero della Salute.
L’obbligo non si applica agli utenti che accedono nella struttura per ragioni differenti, a titolo esemplificativo: denuncianti, vittime e testimoni di reati, soggetti fermati per controlli o sottoposizione a misure restrittive, utenti degli Uffici Immigrazione e della Divisione Polizia Amministrativa nonché degli Uffici delle Specialità, cittadini che preavvisano pubbliche manifestazioni.
L’art. 1, comma 4, del decreto legge, individua quale soggetto preposto al controllo il datore di lavoro, da intendersi come il dirigente apicale delle varie articolazioni centrali e periferiche.