Rinnovo Contratto - Specificità - Legge di Bilancio 2022

Dalle battaglie del Siap Usip arriva la perequazione previdenziale, applicazione art. 54, assunzioni straordinarie, trattamento accessorio e fondi area negoziale dirigenti.

Le storiche battaglie del Siap-Usip e del movimento sindacale democratico dei poliziotti hanno un primo concreto e formale riconoscimento della specificità delle forze di Polizia da parte del Governo. Il Consiglio dei Ministri appena concluso ha infatti riconosciuto un primo step del pacchetto specificità rivendicato nell’articolata piattaforma contrattuale da noi presentata ed in questi mesi in discussione per il rinnovo del contratto 2019-2021. Attraverso il riconoscimento della specificità vengono riempiti di contenuti l'operatività dell’unicità del lavoro e della funzione svolta dalle donne e dagli uomini delle Forze di polizia nonché viene posta fine alle sperequazioni in seno del Comparto Sicurezza e Difesa in tema di trattamenti previdenziali e pensionistici. Così come viene stanziata la prima trance di finanziamento necessaria all’avvio dell’area negoziale dirigenti e per la previsione di ulteriori assunzioni. C’è un enorme ritardo nel riconoscimento delle tutele e dei trattamenti pensionistici, assicurativi e sanitari ma, finalmente, riusciamo ad ottenere per le donne e uomini della Polizia di Stato un trattamento che riconosce concretamente dignità professionale e personale. Un passaggio storico ed importante che, unitamente, alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote effettive - attraverso la riduzione di una o più aliquote Irpef ed una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente – porterà benefici economici rilevanti. Continua la battaglia del Siap-Usip nel tavolo contrattuale per ottenere anche le tutele sanitarie e legali oltre che la rideterminazioni delle indennità accessorie così come dettagliatamente indicato nella nostra piattaforma programmatica presentata in sede di rinnovo contrattuale 2019-2021.

Di seguito gli articoli della Legge di Bilancio 2022 che ci riguardano direttamente.

ART. 26.

(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:  

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante………….»

ART. 27.

(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante……….. »

ART. 151.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio) 

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

ART. 152.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione) 

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ART. 158.

(Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati al personale di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.» 

Roma 28 ottobre 2021

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti