INPS - Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate
Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate. Sentenza n. 12/2021/QM/SEZ della Corte dei Conti.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli di cui alla circolare n. 107/2021, per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 15 anni.
1. Premessa
A seguito della sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ del 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, questo Istituto ha fornito le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soggetti appartenenti al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Marina, Aereonautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni (cfr. la circolare n. 107/2021).
Con riferimento ai medesimi soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 12/2021/QM/SEZ, hanno stabilito che “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative derivanti dal principio di diritto espresso dalla sentenza in argomento per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 15 anni, nonché per la gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi.
2. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 15 anni
Con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, da ultimo, hanno affermato la necessità di rendere coerenti e logici i regimi pensionistici per il personale militare, inclusi quindi anche coloro che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, così come previsto dal D.P.R. n. 1092/1973, poi modificato dalla legge n. 335/1995.
In tale contesto la Corte dei Conti asserisce che “l’unico coefficiente applicabile ai militari – cessati con anzianità di servizio inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, ai 18 anni – sia quello del 2,44%, posto che, per effetto della data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni”.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti conferma con la sentenza n. 12/2021 l’applicazione del correttivo previsto dalla sentenza n. 1/2021 anche per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni prevedendo, per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Con riferimento a tali soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla citata sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2021, si procede al riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
3. Modalità applicative
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.
4. Gestione del contenzioso giurisdizionale
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti Legali regionali di riferimento, i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento Generale Legale.
5. Gestione dei ricorsi amministrativi
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi