Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge delega l ° aprile 2021, n. 46".

 

Come è noto la legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più provvedimenti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, prevedendo, di conseguenza, il superamento di precedenti benefici per i figli a carico.

Con il decreto legislativo n. 230/2021 ne è stata definita l’istituzione a decorrere dal 1 ° marzo 2022.

Con l’attuazione di tale disposizione, verrà modificata la disciplina degli assegni al nucleo familiare per figli di età inferiore a 21 anni, dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e, per i soggetti toccati da questa novità, anche quella delle detrazioni I.R.Pe.F. percepite ai sensi dall’art. 12, comma l, lettera c, del TUIR ante modifica di cui all’art. 10 commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

L’assegno unico di cui trattasi assorbirà i citati benefici e si applicherà, a regime, dal 1° marzo 2022, pertanto, fino a tale data, rimarranno immodificate non solo le misure in via di abrogazione (assegno nucleo familiare), ma anche le detrazioni previste per i medesimi familiari a carico.

Di seguito si riepilogano, per una corretta applicazione e diffusione, le informazioni di base.

Figli di età inferiore a 21 anni • Per il periodo 1° gennaio 2022 - 28 febbraio 2022:

  • rimane in vigore l’istituto dell’assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), nonché la maggiorazione prevista dall’art. 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112);

continuano ad essere applicate le detrazioni per i figli a carico;

  • per tutti gli amministrati che hanno avuto i suddetti benefici in godimento fino al 31 dicembre 2021, NoiPA prowederà autonomamente alla loro proroga su cedolino stipendiale fino al 28 febbraio p.v.;
  • eventuali richieste di arretrati dell’assegno al nucleo familiare, relativi a periodi antecedenti al 1° marzo 2022, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale stabiliti dalle vigenti disposizioni, potranno essere comunque presentate, con le modalità attualmente vigenti, alPufficio responsabile delle partite stipendiali che prowederà a gestirle mediante segnalazione sul portale NoiPA.

• A decorrere dal 1° marzo 2022:

l’assegno al nucleo familiare e le detrazioni fiscali per le suddette categorie di beneficiari, come detto in premessa, saranno assorbiti dall’assegno universale in disamina;

  • il nuovo istituto dell’assegno universale dovrà essere richiesto dal dipendente direttamente all’INPS, secondo le modalità definite dall’Istituto con messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 (che si allega), accedendo con le credenziali personali al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” direttamente dal sito web www.inps.lt:
  • il beneficio sarà attribuito su base mensile, per periodi compresi tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Quest’ultimo requisito non è inderogabile atteso che vi è la possibilità di richiedere il beneficio anche senza presentazione di ISEE: in tal caso, sarà corrisposto l’importo minimo previsto per ciascun figlio;
  • le domande possono essere presentate sin dal 1° gennaio 2022.

Figli di età superiore ai 21 anni, coniuge a carico o altre componenti del nucleo familiare diverse dai figli di età inferiore a 21 anni

Scarica la Circolare in formato pdf

 


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti