-TFS e “6 scatti stipendiali”: I CHIARIMENTI-

Ancora una volta l’USIP torna sull’argomento di cui all’oggetto, sollecitati anche da quanto riportato su più mezzi di comunicazione, le cui conclusioni non ci “soddisfano”!

Ma cosa si intende per TFS E CALCOLO DEI 6 SCATTI DEL 2,5% ? Possiamo affermare che si tratta di un emolumento aggiuntivo (sostanzioso) che si materializza al verificarsi di alcune situazioni, che sono: cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti d’età, Riforma per inabilità ovvero decesso (con qualche eccezione di favore a vantaggio del Comparto Difesa  (comunque oggetto di “approfondimento”).

Gli aumenti periodici richiamati trovano, oggi, cittadinanza, anche nei confronti degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, prima esclusi (vd.Legge Bilancio 2022 p.98 pg.29 Gazzetta Ufficiale –suppl.ord.49/L). All’uopo, la “comparazione” con gli appartenenti alle altre Amministrazioni e/o Corpi  avviene  per step annuali:”98-In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 100 sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,5% da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022; di due a decorrere dal 1 gennaio 2023; di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024; di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e  di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028, computati a norma dell’art.4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”.

Accanto alla casistica ed alla normativa, si appalesa una sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che riconosce ad un “già” alto burocrate il “beneficio” in argomento, in quanto comunque raggiunti i requisiti dei 55aa. d’età anagrafica e dei 35aa. utili di anzianità contributiva, previsti dalla D.L. 387/1987. Dinanzi a tale decisione,  alcuni   si sono convinti che, per godere del vantaggio contabile, accanto ai tre casi prima richiamati, se ne aggiunga quindi un quarto (quello richiamato in sentenza: purtroppo non è così)!

Ad oggi, per vedersi riconoscere l’emolumento dei cd.6scatti, oltre ai casi normativamente previsti, non resta che procedere ad un ricorso da parte degli interessati che si vedono non riconosciuto un  potenziale diritto”: posizione giuridica che si appalesa all’atto della comunicazione formale INPS dei conteggi effettuati (notificati all’atto del pensionamento)  e da cui emerge l’assenza del “beneficio” dalla cosiddetta  retribuzione virtuale. Altre strade non ve ne sono. Nessuna iniziativa in campo “adesso per allora” può prescindere dall’aspettativa del diritto. Come Sindacato, ad un gruppo di colleghi UILP/ex-Usip abbiamo patrocinato un loro ricorso, le cui fasi attuative hanno evidenziato la complessità generale del contenzioso ( ad iniziare dalla Diffida alle diverse Prefetture  perché proceda a “quantificare” l’equivalente dei cd.6 scatti da trasmettere all’Inps, Ente erogatore del beneficio… ).

Da ultimo, nel merito delle questionii n f o n d a t e”, supponendo che una “sentenza favorevole” abbia la forza giuridica di attribuire il beneficio dei 6 scatti verso tutti coloro che maturano le due condizioni (55aa. età anagrafica e 35aa. contribuzione utile) e, accostando a ciò i parametri richiesti per godere effettivamente dell’assegno Pensionabile mensile, bisognerebbe stare accorti e vigili per evitare magari di incassare sì un formale TFS più corposo, ma compromettere l’uscita agevolata dal mondo del lavoro oggi vigente (60aa. età anagrafica fino alla qualifica di 1°Dirigente per i trattamenti di “vecchiaia”; 59aa.d’età anagrafica e 35aa.contribuzione utile ovvero 42aa. e 3mm.di contribuzione utile per i trattamenti di “anzianità”).

Roma, 17 marzo 2022

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti