Comunicazione di avvio degli scrutini per merito assoluto, riferiti al 31 dicembre 2021, per la promozione alle qualifiche di ispettore e ispettore tecnico del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato 

 

Si comunica, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che questa Direzione centrale deve provvedere a predisporre gli atti per il conferimento della qualifica di ispettore e ispettore tecnico della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e dall'articolo 28 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, dei vice ispettori e vice ispettori tecnici della Polizia di Stato che hanno maturato l’anzianità di due anni di effettivo servizio nella qualifica entro la data del 31 dicembre 2021 e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata e dai criteri di massima per l’avanzamento alla qualifica di ispettore e ispettore tecnico per l’anno 2021.

Il personale è ammesso allo scrutinio purché non incorra in uno dei seguenti casi di esclusione/sospensione dagli scrutini:

  • articolo 61 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente Io scrutinio ha riportato la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio”), in relazione all’articolo 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737:

-articoli 91, 92 e 93 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 9, 1° e 2° comma, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; (personale in atto sospeso cautelarmente dal servizio o la cui sospensione cautelare non è stata revocata a tutti gli effetti di legge);

  • articolo 205 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato giudizi complessivi inferiori a “buono”);

-articolo 61, 1° comma, e 68, comma 10, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi, esclusivamente per i delitti richiamati nell’articolo 61 e successive modifiche e integrazioni).

 articolo 15, 1° comma, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (mancanza del parere favorevole espresso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello e/o dal Capo dell’ufficio del P.M. presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria). Inoltre, ai sensi 

del successivo 3° comma, il suddetto parere deve essere redatto anche nei confronti dei dipendenti cessati dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

La scheda dovrà essere inviata anche per quei dipendenti che versano in una delle situazioni sopradescritte.

ISTRUZIONI GENERALI PER GLI ENTI MATRICOLARI

Per tutti i destinatari dello scrutinio, in possesso della prescritta anzianità, deve essere generata dell’ente matricolare una scheda riassuntiva delle notizie desunte dallo stato matricolare, compilata mediante il programma dedicato.

Gli enti matricolari interessati al procedimento riceveranno alTindirizzo p.e.c. istituzionale, con separata successiva comunicazione, le schede del personale ammesso allo scrutinio, tramite file in fomiato “ms access”, nonché la documentazione connessa alla funzionalità del sistema (manuale d’uso e le istruzioni operative).

 

Si prega di verificare che siano stati redatti i rapporti informativi relativi al triennio antecedente lo scrutinio, sanando eventuali ritardi. Al riguardo, si precisa che per il personale da scrutinare, nei confronti dei quali non è stato redatto uno o più rapporti informativi nel triennio di riferimento dello scrutinio, perché assenti dal servizio a qualsiasi titolo (sospensione cautelare, infermità, maternità, aspettativa ecc.), dovrà essere inviata anche copia aggiornata del foglio matricolare, nonché copia dell’ultimo rapporto informativo redatto, al fine di consentire alle Commissioni del molo degli ispettori di cui all’articolo 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 e del ruolo degli ispettori tecnici di cui all’articolo 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n.337, di poter esprimere il giudizio complessivo ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Le schede notizie relative allo scrutinio devono essere inviate anche per il personale cessato dal servizio, purché abbia compiuto i due anni utili per l’avanzamento prima della cessazione.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla esatta compilazione della parte relativa alle assenze dal servizio che comportino effetti sul periodo di servizio effettivamente prestato.

Si richiama, altresì, l’attenzione sulla corretta compilazione della parte relativa ai procedimenti disciplinari e penali, intervenuti esclusivamente durante il servizio prestato nel ruolo degli ispettori e/o nel ruolo degli ispettori tecnici. Saranno considerate tutte le sanzioni disciplinari, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione, ad eccezione del richiamo orale. Solo in caso di sospensione cautelare dal servizio la scheda riassuntiva dovrà essere corredata.....

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti