Si è tenuta nel pomeriggio del 20 aprile 2022, una riunione presso la Sala Europa situata in Via Panisperna, alla presenza prefetto Maria Teresa Sempreviva vice Direttore Generale della Polizia di Stato con funzioni di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia, del dottor Iannicari della struttura di missione, dal dottor Sergio Wretschko e del Vice Prefetto Maria De Bartolomei direttore dell’ufficio per le relazioni sindacali e le organizzazioni sindacali rappresentative della Polizia di Stato.

La riunione ha visto come argomento la questione della previdenza dedicata. Come sostenuto in passato dal Siap Usip, la mancata attuazione nel comparto sicurezza e difesa della previdenza complementare ha determinato una dannosa situazione previdenziale, e per tale motivo è evidente la necessità di individuare forme integrative del sistema pensionistico. Un argomento che non ha trovato neppure ristoro in alcune pronunce che evidenziano la possibilità di un danno risarcibile ma lo collegano in modo non chiaro alla comparazione con altri fondi integrativi, stabilendo che il ristoro debba essere commisurato ad un quarto della differenza eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi già ha attivato la previdenza complementare, e chi invece ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio. In altri termini non è certo, ed anzi è decisamente revocabile in dubbio, che si possa effettivamente conseguire un vantaggio pur se minimo atteso i dati non esaltanti dei rendimenti dei fondi integrativi.

Possiamo affermare, pertanto, che risulterebbe addirittura più vantaggioso il sistema oggi vigente. Non solo per quanto detto, ma anche perché, paradossalmente, a seconda delle posizioni dei singoli, il regime vigente al quale è assoggettato il TFS risulta più conveniente di quello derivante dalla devoluzione delle somme accantonate ad un fondo previdenziale complementare. Il che vorrebbe dire, tanto per fare un esempio, rinunciare ai sei scatti - i quali da soli cablano un valore tra i 12 ed i 18 mila euro a seconda della qualifica – che spettano al raggiungimento del limite di età ordinamentale.

La mission del Siap Usip è quella di individuare, attraverso la previdenza dedicata, un risultato ottenuto attraverso le fasi del rinnovo contrattuale, percorsi che possano portare rendimenti integrativi previdenziali idonei sia a sostegno di coloro che si apprestano nei prossimi anni ad andare in pensione sia per le nuove generazioni appena assunte. E per fare questo non possiamo rinunciare al Tfs e neppure possiamo andare alla ricerca di soluzioni che minano non solo il quantum della pensione ma addirittura l’integralità della stessa buona uscita.

Il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, afferma la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto sicurezza in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti. Le varie riforme previdenziali hanno determinato uno svantaggio in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici.

Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto di vecchiaia, limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego. Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate.

Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di alcuna forma di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei suoi cittadini. Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore.

Per i nuovi assunti, in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo contributivo puro, si rischia di non garantire neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio, quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto «tasso di sostituzione»). Per siffatti motivi per il Siulp e il Siap risulta imprescindibile individuare nell’ambito della previdenza dedicata, un percorso mirato a ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili all’atto del pensionamento per vecchiaia, in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età. In sintesi sindacale vuole significare il mantenimento del tfs, dei sei scatti e del moltiplicatore collegando quest’ultimo al montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici, mantenendo i limiti ordinamentali previsti per la pensione di vecchiaia dei poliziotti.

L’azione continua con le opportune interlocuzioni politiche ha determinato nella legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1 commi 95-97) l’istruzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Trattasi di un intervento normativo atteso da anni, e chiesto con forza, con il quale vengono destinate risorse per la c.d. previdenza “dedicata”, in alternativa alla mancata attivazione della previdenza complementare.

Nello specifico si prevederebbero due tipi di misure: una di natura compensativa rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, l’altra di natura integrativa delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Proprio l’analisi dei termini compensativi ed integrativi ha determinato la convinzione della possibilità di individuare un percorso previdenziale nuovo che troverebbe nello sviluppo applicato dei coefficienti dei vantaggi collegabili al mantenimento del tfs. Ricordiamo che i benefici del tfs sono collegabili ad una tassazione finale che non tiene conto degli scaglioni di reddito, alla possibilità del riscatto del quinto con il recupero fiscale di quanto versato, dell’aumento del 15% ovvero i famigerati 6 scatti del 2,5% al raggiungimento della pensione di vecchiaia e in caso di riforma dal servizio, l’arrotondamento per i sei mesi ed un giorno di servizio ad un anno intero per incremento rateo di TFS. Per tutti questi motivi, e non solo per questi, è iniziata la semina di un nuovo percorso per raggiungere una previdenza dedicata, e NON complementare, come avviene in altri settori, proprio per consentire alle donne e gli uomini della Polizia di Stato nell’ambito della peculiarità dei compiti istituzionali di non essere più penalizzati da un punto di vista previdenziale quando raggiungeranno la loro pensione.

Vi terremo aggiornati dell’evoluzione dei lavori.

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti