Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative - Aggiornamenti. CIRCOLARE 0010457 del 29 aprile 2022

 

In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale, si forniscono aggiornamenti sulla disciplina applicabile a partire dal 1° maggio 2022 con riguardo all’obbligo, per il Personale della Polizia di Stato, di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

1. Obbligo di possesso ed esibizione del cosiddetto “green pass base”.

Il 30 aprile p.v. scadrà la disposizione che impone ai dipendenti della Polizia di Stato il possesso e l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto “green pass base”, per l’accesso ai luoghi di lavoro[1]; pertanto, a partire dal 10 maggio 2022 il possesso del “green pass base” non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro e le connesse attività di verifica verranno meno.

Inoltre, sempre a partire dal 10 maggio 2022, non potrà più essere applicato l’istituto dell’assenza ingiustificata e i dipendenti già collocati in tale posizione dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dalla medesima data[2].

A tal fine, le SS.LL. sono pregate di adoperarsi affinché i dipendenti in assenza ingiustificata siano resi edotti di quanto sopra. Questi ultimi, pertanto, hanno l’obbligo di presentarsi in servizio il primo giorno utile, salva l’applicazione degli ordinari istituti di assenza legittima, ivi incluso il riposo settimanale.

2. Obbligo vaccinale per il personale della polizia di stato.

Fino al 15 giugno 2022 resta fermo per il Personale della Polizia di Stato l’obbligo vaccinale[3], il cui inadempimento continua a essere sanzionato unicamente con la sanzione amministrativa, irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate- Riscossione[4].

 

[1] Articolo 4-quinquies del decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76.

[2] Ciò in quanto, dal 1° maggio 2022, non saranno più applicabili le disposizioni delParticolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamate dall’articolo 4-quinquies del d.l. n. 44/2021.

[3] Articolo 4-ter. 1 del d.l. n. 44/2021.

[4] Articolo 4-sexìes del d.l. n. 44/2021.

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Covid-19. Rimodulazione dell’impiego dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Circolare 0008070 del 29 aprile 2022

 

La condizione epidemiologica attuale, caratterizzata da un’incidenza dei casi di contagio ancora sostenuta, ma con un netto miglioramento delle condizioni di impegno clinico dei soggetti affetti da Covid-19 e da un corrispondente minimo impatto sui sistemi sanitari regionali, sta determinando nella popolazione generale una importante e costante riduzione dei casi di ricovero ospedaliero.

Analogo andamento si registra anche nella popolazione rappresentata dagli appartenenti all’Amministrazione della P.S. che, come si desume agevolmente dai grafici  riportati di seguito, presenta costantemente da più settimane un trend in decremento del numero dei casi accertati di contagio.

 


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti