Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57 concernente il “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare “Triennio normativo ed economico 2019-2021”. Riflessi pensionistici e previdenziali.

Adeguamento ISTAT del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato. Riflessi pensionistici e previdenziali.

 

Nel Supplemento Ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2022, n.57.

Al riguardo, questa Direzione Centrale, in data 23/09/2022 ha emesso altra circolare in ordine agli aspetti applicativi inerenti il trattamento economico.

Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto indicati articoli, anche per consentire agli Uffici periferici, la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell’INPS dei dati economici aggiornati, necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato interessato.

All”articolo 1, comma I. si stabilisce l’area di applicazione che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, per il periodo 1° gennaio 2019 -31 dicembre 2021.

All’articolo 2, viene disposto l’aumento dello stipendio del personale individuato nell’articolo 1 del medesimo d.P.R. n. 57/2022, determinando il valore del punto parametrale come di seguito indicato:

  1. dal 1° gennaio 2019 è fissato in €. 179,30 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2, punto 1 del d.P.R. n. 57/2022);
  2. dal 1° gennaio 2020 è determinato in €. 179,50 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2, punto 2 del d.P.R. n. 57/2022);

dal 1° gennaio 2021 è determinato in € 183,15 annui lordi (vedi tabella riportata all’art. 2, punto 3 del d.P.R. n.57/2022);

Inoltre è confermata la disposizione prevista dall’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali); pertanto, il conglobamento nel trattamento stipendiale dell’indennità integrativa speciale “non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e dell’applicazione dell’articolo 2 comma IO della legge 8 agosto 1995, n.335”.

L’articolo 3 al punto L disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPS o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.

Al punto 2, viene stabilito che i benefìci economici risultanti dal “presente decreto” sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del d.P.R, in esame.

Viene, altresì, precisato che ai fini dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del d.P.R. n. 57/2022 (ovvero dal 02/01/2019 al 01/01/2022 -ultimo giorno di servizio 31/12/2021), ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza, sulla base delle misure stipendiali previste dall’articolo 2 del d.P.R. in esame.

L’articolo 4 dispone, a far data dal 1° febbraio 2021, le nuove misure dell’indennità pensionabile di cui all’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, riportate nella tabella indicata nel medesimo art. 4.

Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell’articolo 4 e dell’articolo 3 comma 2, sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dal 1/2/2021, per effetto delle nuove misure dell’indennità pensionabile.

L’articolo 5 dispone l’incremento della misura dell’assegno funzionale, a decorrere dal 31/12/2021 e a valere daIl’01/01/2022, riferito al sostituto commissario coordinatore, sovrintendente capo coordinatore, assistente capo coordinatore, dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione.

Sempre per effetto del disposto dell’articolo 3 comma 2 e della formulazione dell’articolo 5 sarà necessario rideterminare la posizione pensionistica del personale puntualmente indicato all’articolo 5 , comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, a decorrere dall’01/01/2022.

Clicca qui e scarica la circolare con tutti i dettagli

 


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti