DIRITTO ALL'INFORMAZIONE PER I SINDACATI NON RAPPRESENTATIVI
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE PER I SINDACATI NON RAPPRESENTATIVI
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
dott.ssa Maria DE BARTOLOMEIS
R O M A
Le segnalo che numerosi uffici periferici della Polizia di Stato negano a questa Organizzazione Sindacale le dovute comunicazioni istituzionali, sostenendo che queste siano riservate esclusivamente ai sindacati cd. “rappresentativi”.
Il diritto all’informazione, che rappresenta per qualsiasi organizzazione sindacale uno strumento indispensabile per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, è particolarmente importante per U.S.I.P. che, a tutt’oggi, viene inopinatamente catalogato fra i sindacati cd. “non rappresentativi”, pur avendo ottemperato al dettato dell’art. 30 del D.P.R. 57/2022, contribuendo a formare l’aggregazione sindacale denominata SP, dotata di autonoma rappresentatività. In attesa del più che probabile esito positivo dei ricorsi proposti al fine di riconoscere la rappresentatività della Federazione SP, Le chiedo di sensibilizzare tutti gli uffici periferici all’invio ad U.S.I.P. delle dovute comunicazioni, per i motivi che meglio di seguito si evidenziano.
Sul punto è bene premettere che la giurisprudenza, a più riprese, ha fatto cenno ad un autonomo diritto all’informazione preventiva e successiva svincolata dalle prerogative di concertazione e contrattazione di cui agli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto in altri termini, il diritto all’informazione, pur essendo considerato anche propedeutico alle attività riservate ai sindacati in possesso del requisito del 5% della forza sindacalizzata, è in generale preordinato a rendere effettiva-efficace la capacità operativa del sindacato “di divulgare notizie ai propri iscritti, evidentemente interessati a tematiche di tal genere, e se del caso ad intraprendere le iniziative eventualmente occorrenti nell’esercizio della libertà sindacale, oltre che relativamente al controllo dell’esercizio dei poteri datoriali nella gestione dei rapporti di lavoro”.
A conferma di tale impostazione, non sfuggiranno due rilevantissimi elementi:
1. il disposto dell’art. 43 comma 12 del D.Lgs. 165/2001, che recita testualmente “A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative”, con ciò includendosi, con ogni evidenza, anche i soggetti non dotati del requisito del 5% di cui al comma 1;
2. la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 9 settembre 2014, nr. 4580, che, in riforma di una Sentenza del T.A.R. Liguria (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Sindacato di Polizia A.S.A.P.), ha riconosciuto la fondatezza della domanda proposta dal predetto Sindacato circa il “diritto di informazione del sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, ma non in possesso dei requisiti di associazione più rappresentativa sul piano nazionale”.
Nelle motivazioni della sua decisione, stigmatizzando il diniego dell’Amministrazione basato su un mero richiamo al diritto di informazione disciplinato dal D.P.R. nr. 254/1999 per le associazioni più
rappresentative, l’organo giurisdizionale ha precisato che non è sufficiente la mera accessibilità degli atti sul sito Internet, dal momento che si mettono i sindacati non maggiormente rappresentativi in
condizione di netto svantaggio (anche ai fini della competizione per estendere la partecipazione e concorrere con i sindacati maggiori) rispetto alle associazioni più rappresentative sul piano nazionale
quanto all'esercizio di funzioni che spettano necessariamente a qualsiasi sindacato.
Ad onor del vero, le statuizioni della citata pronuncia erano state parzialmente fatte proprie da codesta Amministrazione mediante la circolare nr. 557/RS/557/RS/01/31/1 del 24/11/2014 che, pur riconoscendo la novità interpretativa, aveva ingiustificatamente “ristretto il campo” ritenendo che il relativo diritto non era da estendere alle informazioni connesse “all’esercizio di competenze contrattuali”, che resterebbero riservato “alle sole associazioni sindacali rappresentative”. Tale limitazione, per la verità, non pare in linea con la più volta citata sentenza, che ha di fatto riconosciuto il diritto al una informazione “completa” ed “autonoma”, fermo restando le prerogative riconosciute ai sindacati in possesso del requisito della cd. “rappresentatività”.
Alla luce di quanto esposto Le chiedo, con effetto immediato, il riconoscimento del diritto della scrivente organizzazione sindacale, sia in sede centrale che periferica, alla “completa” e tempestiva informazione istituzionale (comprensiva delle informazioni riferibili agli istituti di partecipazione previsti da norme contrattuali e dall’Accordo Nazionale Quadro, fermo restando il diritto di partecipazione ai soli sindacati rappresentativi), con la precisazione che un eventuale diniego finirebbe per violare il generale principio, stabilito dal Consiglio di Stato, secondo cui il "diritto alla informazione diretta e tempestiva è funzionale alla necessità di esercitare le funzioni primarie che spettano a qualsiasi sindacato per la tutela dei diritti dei propri iscritti, a prescindere dal concorso alla formazione di contratti nazionali”.
Il tutto senza dimenticare che i sindacati che non partecipano alla stipula di contratti collettivi possono legittimamente dissentire dalle politiche sindacali maggioritarie.