A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Allegato n. 1). In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12- quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”. Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2019 per effetto del decreto 5 dicembre 2017, che ha previsto l’incremento di 5 mesi e di 0,4 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cfr. la circolare n. 62 del 2018) e quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione di quanto previsto dal decreto 5 novembre 2019, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita,

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011). Requisito anagrafico

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi199 – 205, della legge n. 232 del 2016

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”

3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)

4. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico

5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006)

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