Aggravamento disparità in materia pensionistica tra personale militare e la P.di S.
Al Signor Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - Prefetto Franco Gabrielli
Signor Capo della Polizia, che il personale in servizio nell’ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile sia stato escluso da vantaggiosi istituti relativi al trattamento di quiescenza, riservati solo a quello ad ordinamento militare, è una problematica antica, niente affatto risolta dall’articolo 19, legge 4 novembre 2010, n. 183 nonostante il fatto che la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ivi prevista sia identica e che le attività espletate dai servitori dello Stato in divisa sono usuranti a prescindere dalle stellette. Benefici come il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda e quello in ausiliaria ci vedono da sempre esclusi e, si noti: quando l’accesso a quest’ultimo istituto è divenuto poco vantaggioso a causa del notevole rallentamento dell’inflazione e delle dinamiche contrattuali, con il riordino del 2017 non si è esitato a consentire al personale delle Forze armate di optare per il beneficio del cosiddetto moltiplicatore, da cui in precedenza era escluso, senza però consentire a noi di optare per l’ausiliaria, né di accedere all’aspettativa per riduzione quadri a domanda. A seguito della giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti che si va ormai consolidando, come noto l’Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha di recente sollecitato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad adottare iniziative idonee a far sì che al personale militare venga applicato «il favorevole regime di calcolo (44% della base pensionabile e non il 35%) previsto» dall’art. 54, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 «anche al personale militare cessato con un’anzianità superiore ai 20 anni». Sarebbe inaccettabile se da quel beneficio venisse escluso il personale della Polizia di Stato la cui pensione verrà calcolata con il sistema di calcolo “misto”, così come sarebbe intollerabile omettere ancora, in occasione dell’imminente rinnovo contrattuale ed a un quarto di secolo dalla Riforma Dini, l’istituzione della previdenza complementare, già ottenuta da tutti gli altri comparti, pubblici e privati.
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