L’Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota nr.555/RS/01/80/2/05394 del 26 febbraio 2020, ha comunicato alla Segreteria Nazionale della Federazione FSP (ES - LS - PNFDLI.SI.PO - ADP - U.S.I.P.- CONSAP - M.P) la risposta al quesito da questa formulato, inerente delle tematiche inerenti il “Diritto allo studio” come di seguito riportato:

1. se possano essere riconosciute le 150 ore per studio - con relative modalità - ai dipendenti iscritti ai c.d. "corsi singoli" universitari, al termine dei quali viene rilasciato un credito formativo e non un titolo di studio in senso stretto, e se per il sostenimento dei relativi esami possa essere utilizzato il congedo straordinario per esami

2. quale istituto possa essere utilizzato in occasione del sostenimento della prova conclusiva di un master universitario.

Con Riguardo al primo quesito, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, il beneficio delle 150 ore di permessi retribuiti può essere concesso per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore od universitario, nonché per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche parificate, ovvero a corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali nonché da Aziende Sanitarie Locali, sempreché al termine degli stessi venga rilasciato all'interessato un titolo di studio avente valore legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico. Per ciò che attiene alla possibilità di concedere le 150 ore per lo studi finalizzate alla frequenza di un corso singolo universitario, la stessa Direzione Centrale ha affermato di non rilevare, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti prima descritti, con particolare riferimento al necessario rilascio di un "titolo" in senso stretto. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare, in occasione del sostenimento dei relativi esami dei predetti corsi singoli, il congedo straordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 3/1957. ———> Segue


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