Circolare in merito ai Ricorsi Amministrativi e Giurisdizionali sulla materia Previdenziale degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Questa struttura nazionale, a seguito delle sollecitazioni pervenute dal territorio in merito ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia di revidenza, rappresenta che sulla specifica questione di cui all’oggetto, ha avuto un proficuo confronto con il proprio esperto nazionale del Dipartimento Sicurezza e Difesa Uil Franco Burdo.
Ciò considerato, qui di seguito si ritiene opportuno condividere con tutte le strutture territoriali U.S.I.P., le osservazioni che ne sono scaturite, in modo da potere dare una qualificata informazione ai colleghi tutti.
In premessa, è giusto sottolineare che in linea di principio compito del Sindacato è quello di mediare tra i diversi attori (siano essi politici o burocrati) per vedersi riconosciuto il diritto lamentato, contrattando tra le diverse posizioni sostenibili in campo per giungere ad un risultato soddisfacente e, quindi, coinvolgendo eccezionalmente studi legali, Ciò posto, si ritiene utile sintetizzare la posizione dell’U.S.I.P. in relazione all’argomento e alla sostenibilità o meno di alcuni ricorsi di interesse della categoria.
Ricorso collettivo per la mancata attuazione della Previdenza Complementare (L. 335/1995) Qui occorre richiamarsi ad un atteggiamento di alta prudenza.

All’Uopo si consiglia la lettura della sentenza della Corte dei Conti Puglia n. 207/2020 che ha sì riconosciuto ad un militare un risarcimento formale per mancato avvio della Previdenza Complementare, ma non certamente un conteggio retributivo “in sanatoria” per la lacuna normativa.
Sulla tematica, vista la complessita , come U.S.I.P. (e a tutela dei potenziali ricorrenti), attendiamo eventuali ulteriori giudicati favorevoli di seconda istanza, prima d’ impegnarci in contenziosi che potrebbero vederci soccombere, e quindi magari con onorari e spese processuali di soccombenze “non compensate” a carico dei ricorrenti.
Applicazione art. 54 D.P.R. 1092/1973 (in luogo art. 44 meno favorevole) In sintesi, diverse sentenze hanno riconosciuto il diritto del ricorrente all’applicabilità della percentuale del 44% con almeno 15 anni di servizio al 31/12/1995, nonostante similitasse nel sistema di calcolo misto.

Per ciò che riguarda gli operatori della Polizia di stato un’ulteriore impedimento applicativo deriva dal tenore formale dell’art. 54, c. 1 “al militare che….”. Eventuali contenziosi, quindi, possono riguardare soltanto i poliziotti arruolati entro il 25/06/1982 (eredi dello status militare).

In argomento un’interpretazione autentica di “Comparto” ovvero un intervento normativo ad hoc è più che mai opportuno, per riallineare le diverse posizioni che garantirebbero ricadute prospettiche pensionabili di vantaggio.
Per i nostri iscritti U.S.I.P. pensionandi o pensionati UILP Comparto sicurezza, abbiamo predisposto mirati ricorsi pilota gratuiti.
Applicazione ai fini del TFS dei sei scatti (+15%) con 35 anni di contribuzione e 55 anni d’età anagrafica (L. 232/1992 aggiornata)

Una sentenza favorevole del Consiglio di Stato a favore di un alto burocrate, ha messo in moto un sistema di promozione “ricorsi” indirizzati al riconoscimento del beneficio anche a vantaggio dei pensionati “anticipati” (oltre le tre casistiche, al cui verificarsi, comunque, si garantiscono i citati 6 scatti). Ricordando che la materia non è strettamente di natura previdenziale (per cui il tribunale competente è il TAR), l’U.S.I.P., per i propri pensionandi oppure pensionati iscritti alla UILP Comparto sicurezza, ha già avviato, in alcune Regioni, il ricorso a titolo gratuito.
In conclusione, questa struttura nazionale, nel sottolineare che ogni ulteriore aggiornamento su questi argomenti di interesse generale saranno condivisi tempestivamente ed in maniera capillare, ribadisce ulteriormente che si è ritenuto opportuno fare il punto della situazione in merito alla vexata quaestio dei ricorsi sulla previdenza che riguardano prevalentemente i colleghi andati in quiescenza e coloro che sono prossimi al pensionamento, proprio per evitare inutili e dannose strumentalizzazioni in merito a tale tematica, consentendo in tal modo alle strutture territoriali di poter dare le corrette informazioni a tutti gli iscritti che si dovessero rivolgere all’Unione Sindacale Italiana Poliziotti.

Cari Segretari avvisate tutti i colleghi di stare attenti ai Ricorsi Ottobrini che servono per fare proselitismo, ma che come già detto comportano potenziali rischi e potrebbero avere ripercussioni negative sui colleghi ricorrenti.
Gia oggi potrei citarvi casi di colleghi che sono stati condannati al pagamento di spese di soccombenza poiché in passato hanno intrapreso “liti emerarie”.
Fraterni saluti.

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti