Le insoddisfacenti proiezioni della LEGGE DI BILANCIO 2021 per il Comparto Sicurezza Riepilogo in materia di Sicurezza
Siamo consapevoli e coscienti della gravissima situazione che sta vivendo il Paese per via della crisi epidemiologica, aspetto che non può esimerci dall’esprimere la nostra ferma critica sul provvedimento congedato dal Governo in tema di legge di bilancio e che è oggetto delle valutazioni del Parlamento. Ciò premesso, nonostante gli apprezzabili sforzi e l’impegno del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, dall’impalcatura e dai dati della Legge di Bilancio emerge con chiarezza che il tema delle tutele giuridiche, retributive e della specificità del personale del Comparto Sicurezza e dell’Area Negoziale Dirigenziale, non sono una priorità dell’agenda di Governo. Di seguito il riepilogo delle norme e dei dati che ci riguardano.
Legge di Bilancio 2021
Riepilogo norme in materia di Sicurezza
A. Sezione 1 – Legge di bilancio per il 2021
Art. 165 Piano quinquennale per assunzioni nelle Forze di polizia
Art. 170 Disposizioni in materia di Guardia di finanza
Art. 179. Strade Sicure
Art. 180 Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno
Art. 217 Stato di Previsione dell’interno
Art 221 Stato di Previsione Ministero della Difesa
b. Sezione II – Legge di bilancio per il 2021
1) Strade sicure
166,7 nel 2021 e 141,5 nel 2022
2) Sicurezza - Assunzioni nei corpi di polizia
3) Ministero dell’interno:
ART. 165.
(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di: a) 800 unità, per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; b) 500 unità, per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; c) 1160 unità per l’anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; d) 1160 unità per l’anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; e) 915 unità per l’anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di euro 3.855.298 per l’anno 2021, euro 32.318.063 per l’anno 2022, euro 58.358.288 per l’anno 2023, di euro 103.346.347 per l’anno 2024, euro 151.510.382 per l’anno 2025, euro 187.987.418 per l’anno 2026, euro 195.007.907 per l’anno 2027, euro 196.566.668 per l’anno 2028, euro 199.622.337 per l’anno 2029, euro 202.387.875 per l’anno 2030, euro 204.480.113 per l’anno 2031, euro 205.659.245 per l’anno 2032, euro 206.733.517 per l’anno 2033, euro 208.639.130 per l’anno 2034, euro 210.838.415 per l’anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno 2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, di euro 7.422.830 per l’anno 2024, di euro 5.915.870 per l’anno 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’Interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1.
4. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le Amministrazioni comunicano al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 2 e 3.”. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Relazione illustrativa
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari, il comma 1 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente di Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2.
Il comma 4 prevede che entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le Amministrazioni comunichino al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.
Il comma 5 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 170.
(Disposizioni in materia di Guardia di finanza)
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza, le quote previste dalle lettere c) e d) e dal terzo comma dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall’articolo 2 sono assegnate ad apposito fondo istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, le quote di cui al primo comma sono integralmente distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del medesimo Corpo.”;
b) l’articolo 4 è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo le parole “continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.” sono aggiunte le seguenti: “Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita una ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265”. 3. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: “28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell’ambito della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma 3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell’ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.”
Relazione illustrativa
Il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. In particolare, la legge 7 febbraio 1951, n. 168 definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti “fonti”:
- proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;
- premi connessi a servizi resi nell’interesse del commercio e nel settore doganale
- proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
- proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.
La ratio del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli “scopritori” che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori [articolo 1, primo comma, lettera c)] e un’altra parte agli appartenenti all’Amministrazione ritenuti particolarmente “meritevoli” [articolo 1, primo comma, lettera d)]. A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma).
Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanzieri (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge 20 ottobre 1960, n. 1265). La presente proposta normativa è volta - ferma restando l’assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento - a:
- sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;
- prevedere l’assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo “accertatori” e a quelli “meritevoli”;
- demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;
- conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall’articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.
Viene prevista, altresì, l’abrogazione dell’articolo 4 della legge n. 168/1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma. Il comma 2 disciplina un incremento delle risorse destinate al Fondo di assistenza della Guardia di Finanza, che, quale parte integrante dell’Amministrazione economico-finanziaria, contribuisce in modo rilevante al contrasto dell’evasione fiscale e di controllo sulla spesa pubblica, nonché, in generale, di contrasto a ogni forma di criminalità economica. Conseguentemente la norma incrementa, di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui, lasciando inalterata la misura del 5 per cento già prevista nel citato comma 33, la quota di risorse destinata, ai sensi dell’articolo 9, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e attribuita al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
Il comma 3 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni,degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza.
Infatti, l’articolo 2, commi da 28 a 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l’uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell’apposito ente (“Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza”).
La disposizione, in particolare, prevede che le risorse finanziarie derivanti dalla concessione, a titolo oneroso, dei predetti simboli, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere, successivamente, integralmente riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riconducibili al Corpo.
ART. 179.
(Strade Sicure)
1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente pari a 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l'attuazione del presente comma comma 1 è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l’anno 2022, con specifica destinazione, per l’anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, per l’anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.
4. Per l’attuazione del comma 3 è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
Relazione illustrativa
La disposizione, al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, proroga, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate. La disposizione autorizza la spesa necessaria per l’attuazione di tali disposizioni. Il comma 3 prevede, inoltre, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.
ART. 180.
(Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno)
1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno e la continuità nell’erogazione dei servizi, il fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Relazione illustrativa
Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno e la continuità nell’erogazione dei servizi, la norma prevede l’incremento del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno
ART. 217.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2021, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione nell’ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa., con l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l’anno 2020.
ART. 221.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 79;
3) Aeronautica n. 89;
4) Carabinieri n. 0.
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 34;
3) Aeronautica n. 30.
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 122;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2021, come segue:
1) Esercito n. 290;
2) Marina n. 310;
3) Aeronautica n. 271;
4) Carabinieri n. 118.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:
1) Esercito n. 337;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 365.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:
l) Esercito n. 540;
Disegno di legge di bilancio 2021 – Articolato 16 novembre 2020 ore 11.40 231
2) Marina n. 204;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2021, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2021, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
SIAP - USIP Il Sindacato al Servizio dei Colleghi
Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti