art.54 La sentenza della corte dei conti
L'ESPERTO USIP, IL DOTT. FRANCO BURDO, CHE DA SEMPRE OFFRE IMPORTANTI CONTRIBUTI IN MATERIA PREVIDENZIALE, CI HA FORNITO IN ESCLUSIVA QUESTA SINTESI IN MERITO LA SPINOSA QUESTIONE DELLA SENTENZA N°01/2021 SULL'ART.54 D.P.R.1092/1973
Il recente contenzioso generato nei confronti dell’INPS circa l’ applicabilità o meno dell’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 previsto per i militari, e quindi anche per gli ex appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. in quiescenza ed arruolati prima del 25 giugno 1982, nel tempo ha portato ad una pluralità di giudicati non sempre lineari.
Non volendo sostituirci agli autorevoli professionisti del settore, in questo scritto, schematicamente, riassumiamo le posizioni in conflitto più evidenti:
- Gli ex militari in quiescenza (ricorrenti), rivendicano l’applicazione dell’art. 54 per le anzianità uguali o maggiori a 15 anni al 31/12/1995, pur avendo un trattamento di pensione cd. Misto (non maggiore ai 17 anni, 11 mesi, 29 giorni alla data richiamata), secondo la formula del 44% diviso 15 anni utili = 2,933% per ogni anno di servizio vantato;
- L’INPS (resistente) invece prevede l’applicabilità dell’art. 54 integrale, solo agli ex militari pensionati che al 31/12/1995 possono vantare un’anzianità contributiva utile uguale o maggiore ai 15 anni e che godono di un sistema di calcolo previdenziale cd. “retributivo” (uguale o maggiore ai 18 anni al 31/12/1995). Altrimenti, senza tali requisiti, le percentuali di calcolo sono quelle di cui all’art. 44 del D.P.R. 1092 (2,33% sino a 15 anni di servizio e dal 16° anno l’1,8%).
Con la recente sentenza, la Corte dei Conti a Sezioni Unite ha formalmente statuito, in sintesi, che la quota retributiva della pensione (A + B, per approfondire vai al Notiziario n°58 del 07.12.2020) relativa al militare cessato con almeno 20 anni utili e che al 31/12/1995 vantava un’anzianità tra 15 e 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, va calcolata con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio, escludendo quindi sia il 2,93% rivendicato dal ricorrente, sia il 2,33% - 1,8% applicato dall’INPS. Si precisa che il “correttivo” del 44% da applicare nasce dalla seguente formula:
44 percentuale
________________________________________________________ = 2,44 (arrotondato per difetto)
17,997 “18 anni – 1 giorno” ((17 anni + (11 mesi 29 giorni = 364/365= 0,997)
Invero, se questi, ad una prima lettura dell’atto giurisdizionale, sono gli sviluppi “ordinariamente previsti”, non è detto che in fase di applicazione ulteriori elementi di riflessione non si appalesino, ed in considerazione di ciò, tenuto conto della predetta sentenza della Corte dei Conti a Sezione Unite, come U.S.I.P. saremo sicuramente pronti ad ogni ulteriore atto utile a tutela dei nostri pensionandi.
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