PREVIDENZA COMPLEMENTARE: La Nostra richiesta di Parere Legale

Gentilissimo Avvocato Lucchetti,
questa Organizzazione Sindacale con la presente chiede alla S.V. di esprimere un parere legale, sulla eventuale possibilità d’instaurare un ricorso per il mancato avvio della previdenza complementare nelle Forze di Polizia.
Nel merito si evidenzia che con la Legge di riforma previdenziale n° 335 del 1995 (cd. Legge Dini), il calcolo della pensione è passato dal sistema retributivo a quello meno vantaggioso del sistema contributivo, con la previsione, introdotta dalla medesima Legge, dell’istituzione della previdenza complementare come forma di bilanciamento potenziale tra i due sistemi di calcolo pensionistico.
L’introduzione del nuovo sistema di calcolo pensionistico meno favorevole (sistema contributivo), e il mancato avvio dei Fondi Integrativi, nel tempo hanno generato, all’interno della categoria, una serie di lagnanze in merito ad un potenziale danno subito, suscettibile di valutazione economica.
Giova inoltre sottolineare che recentemente vi sono stati due giudicati, tra loro peraltro non lineari e ne risolutivi, che hanno trattato la questione sopra esposta, ci riferiamo alla sentenza della Corte dei Conti della Puglia (207/2020) e della Corte dei Conti dell’Abruzzo (40/2017), che in estrema sintesi si sono così espresse:
1. La sentenza 207/2020 sostanzialmente non è stata in grado di determinare una modifica del vigente sistema di calcolo previdenziale e apre ad un’eventuale azione risarcitoria, ma riferito ad un danno tutto da verificare.
2. Nella sentenza 40/2017, in sintesi, viene evidenziato sì la mancanza di costituzione di un Fondo Integrativo di categoria, come secondo pilastro previdenziale, ma viene anche sottolineato che, in ogni caso, ogni dipendente ha pur sempre la possibilità di aprire una propria posizione in un Fondo Integrativo non di categoria, fruendo degli stessi benefici fiscali inerenti ai versamenti, ai rendimenti e alle prestazioni finali, quindi sostanzialmente ne deriva che non vi è nessun impedimento legale ad organizzarsi di propria iniziativa. Riguardo invece all’ipotetico risarcimento del danno i giudici contabili hanno individuato la competenza giurisdizionale del TAR.
Infine si aggiunge, sempre sul punto del danno risarcibile per mancanza dell’indicato secondo pilastro previdenziale, che con sentenza n. 22807 del 20 ottobre ultimo scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite della problematica risarcitoria suesposta, hanno stabilito che la giurisdizione per dirimere il contenzioso risarcitorio è del Giudice Amministrativo, ed esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti.
In considerazione di quanto sopra esposto, l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti chiede alla S.V. di voler approfondire la questione in parola, attraverso un dettagliato parere legale che, nel valutare l’eventuale prospettiva in relazione al pagamento delle spese di soccombenza, nel considerare le prerogative contabili ad oggi riconosciute in ordine al più vantaggioso TFS rispetto al TFR, e nel valutare, quindi, ogni specifico aspetto del problema, faccia chiarezza sulla concreta fattibilità di un ricorso che possa avere reali possibilità di successo, in relazione anche ad un reale e concreto beneficio che ne possa derivare a vantaggio della categoria.
Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il Segretario

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti