Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271. Pubblicazione delle vacanze presenti negli organici delle Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica dei Tribunali per i Minorenni e dei Tribunali Ordinari riservate agli appartenenti alla Polizia di Stato. Presentazione istanze.

 

In occasione della pubblicazione del Bollettino Ufficiale del personale per la copertura delle vacanze determinatesi negli organici della Polizia di Stato delle sezioni di polizia giudiziaria istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni e presso i Tribunali Ordinari, è stato rilevato che, sempre più frequentemente, sono state inoltrate alle Procure della Repubblica istanze presentate da personale che non risulta in possesso, tra gli altri, del requisito della permanenza minima nella sede di provenienza.

Come noto, infatti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle vacanze, il personale interessato può presentare domanda al dirigente dell’ufficio, ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio, indicando la sede ove intende essere assegnato, purché in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, della qualifica richiesta per la copertura della vacanza ed abbia maturato una permanenza ininterrotta per due anni presso la stessa sede, ridotta ad un anno per il personale che presta servizio nelle sedi disagiate, ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nr. 335 (come modificato dalfart. 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2017, nr. 205), nonché in possesso del requisito previsto dalFart. 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, nr. 334.

Come reiteratamente e puntualmente esplicitato in occasione della pubblicazione nel citato Bollettino Ufficiale, detti requisiti debbono essere posseduti dagli interessati al momento della presentazione delle istanze di assegnazione.

L’inoltro di istanze prive dei requisiti, pertanto, comporta una inutile dilatazione dei tempi di espletamento della procedura di ripianamento delle posizioni organiche vacanti, allorquando le Autorità Giudiziarie selezionano ed eventualmente designano personale che non può essere assegnato.

In tali casi, inoltre, si palesa la necessità di rappresentare ai Procuratori interessati, anche mediante interlocuzioni personali, come la disciplina in materia di trasferimenti del personale della Polizia di Stato precluda raccoglimento di tali istanze1.

Nella circostanza, poiché le domande di assegnazione sono formalmente inoltrate da Uffici della Polizia di Stato, è inevitabile dover fornire giustificazioni e scuse per aver indotto i Procuratori a designare personale privo dei requisiti così restituendo, seppur episodicamente, l’immagine di un’Amministrazione diversa da quella che la contraddistingue, come compagine ben organizzata ed efficiente.

Tanto premesso, si segnala l’esigenza di porre la massima cura nel verificare che le istanze presentate soddisfino i requisiti richiesti, evitando di inoltrare quelle irricevibili in quanto non conformi alla normativa di riferimento.
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL., che vorranno pertanto prontamente conformarsi alle indicazioni fornite per la tempestiva risoluzione della problematica evidenziata.

Al riguardo, si richiama la previsione di cui all’art. 8, comma 7, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: “non possono essere prese in considerazione le domande e le posizioni per le quali sussistono divieti di legge o di regolamenti negli ordinamenti delie Amministrazioni di appartenenza".

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti