LEGGE 28 aprile 2022 , n. 46 

Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1. Diritto di associazione sindacale

1. Il comma 2 dell’articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all’articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall’articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell’articolo 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L’adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legisla................................

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Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti