DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

 Vigente al: 16-1-2021  

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. 
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n.  340:
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data  8
febbraio 2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27  e
28 febbraio 2001; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato  dall'art.  1  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.   Le   disposizioni   del    presente    decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,  della  Costituzione,  al
fine di: 
    a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in  relazione  a
quella dei corrispondenti uffici  e  servizi  dei  Paesi  dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici; 
    b) razionalizzare il costo del  lavoro  pubblico,  contenendo  la
spesa complessiva per il personale,  diretta  e  indiretta,  entro  i
vincoli di finanza pubblica; 
    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione  e  lo  sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a quelle  del  lavoro  privato,  garantendo  pari  opportunita'  alle
lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica. 
  2.  Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le
Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  ((Fino
alla revisione organica della disciplina di settore, le  disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)). 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma  4,  della  legge  15  marzo
1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica. 
                               Art. 2 
  
Fonti 
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del  1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  2  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
linee fondamentali di organizzazione degli  uffici;  individuano  gli
uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento   della
titolarita'  dei  medesimi;  determinano   le   dotazioni   organiche
complessive.  Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai   seguenti
criteri: 
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento  degli  obiettivi  di   efficienza,   efficacia   ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
   b)  ampia  flessibilita',   garantendo   adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   dell'articolo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi  al  dovere
   di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione  mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della   trasparenza   dell'azione
   amministrativa,  anche  attraverso   l'istituzione   di   apposite
   strutture per l'informazione ai cittadini  e  attribuzione  ad  un
   unico ufficio, per  ciascun  procedimento,  della  responsabilita'
   complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli  uffici
   con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle  amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 
  1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di  trattamento  dei
dati personali. 
  2. I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro
subordinato  nell'impresa,  fatte  salve  le   diverse   disposizioni
contenute nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento  o
statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline  dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata  ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,  possono
essere  derogate  ((nelle  materie   affidate   alla   contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1,  e  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti  o
accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata,  non  sono
ulteriormente applicabili ((...)). 
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi  sono  stipulati  secondo  i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente  decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 45, comma 2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo  i
casi previsti dal comma  3-ter  e  3-quater  dell'articolo  40  e  le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo  47-bis,  o,
alle  condizioni  previste,  mediante   contratti   individuali.   Le
disposizioni  di  legge,  regolamenti  o  atti   amministrativi   che
attribuiscono  incrementi  retributivi  non  previsti  da   contratti
cessano di avere efficacia a far  data  dall'entrata  in  vigore  dal
relativo  rinnovo  contrattuale.   I   trattamenti   economici   piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con  le  modalita'  e  nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la  contrattazione
collettiva. 
  3-bis. Nel caso di nullita'  delle  disposizioni  contrattuali  per
violazione  di  norme  imperative   o   dei   limiti   fissati   alla
contrattazione collettiva, si applicano gli  articoli  1339  e  1419,
secondo comma, del codice civile. 
                               Art. 3 
               Personale in regime di diritto pubblico 
(Art. 2, commi 4 e 5 del  d.lgs  n.  29  del  1993,  come  sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e  successivamente  modificati
           dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e  3,  rimangono  disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,  amministrativi  e
contabili, gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  il  personale
militare e delle Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
carriera  diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
dipendenti degli enti che svolgono la loro  attivita'  nelle  materie
contemplate  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287. 
  1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il  rapporto  di
impiego del personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  esclusi  il  personale  volontario
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,  e  il  personale  volontario  di
leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo  autonome
disposizioni ordinamentali. 
  1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3,  il  personale  della
carriera dirigenziale penitenziaria e'  disciplinato  dal  rispettivo
ordinamento. 
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei  ricercatori
universitari  ((,  a  tempo  indeterminato  o  determinato,))   resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente  vigenti,  in  attesa
della specifica disciplina che la  regoli  in  modo  organico  ed  in
conformita'  ai  principi  della  autonomia  universitaria   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e  seguenti
della legge 9 maggio  1989,  n.168,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,  comma
1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69,  comma  1)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie  di  personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento,  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  e'
differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi,  alla  scadenza
del quale e' attribuito il corrispondente valore economico  maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento  e'  utile  anche  ai  fini
della maturazione delle ulteriori successive classi  di  stipendio  o
degli ulteriori aumenti biennali." 
                               Art. 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione dei
   relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
   direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la    individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
   economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse finalita' e la
   loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la   definizione   dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
   finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe, canoni e
   analoghi oneri a carico di terzi;
e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad essi attribuiti da
   specifiche disposizioni;
f) le  richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
   ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

   2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
   3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
   4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.  ((A  tali  amministrazioni e' fatto divieto di istituire
uffici  di  diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente)).
                             Articolo 5 
                      Potere di organizzazione 
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di  cui
all'articolo 2, comma 1,  e  la  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell'azione amministrativa. 
  2. Nell'ambito delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro  ((,
nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare  la
direzione e l'organizzazione del lavoro  nell'ambito  degli  uffici))
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro,  ((fatte  salve
la sola informazione  ai  sindacati  ovvero  le  ulteriori  forme  di
partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui  all'articolo  9.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2217, N. 75)). 
  3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente  la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai  principi  indicati
all'articolo 2, comma 1, anche  al  fine  di  propone  l'adozione  di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle Autorita' amministrative indipendenti. 
                               Art. 6 
        Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato 
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione  degli
uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,  adottando,
in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al  comma  2,
gli atti previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. ((89)) 
  2. Allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche
disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni
di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle
attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate
eccedenze di personale, si applica  l'articolo  33.  Nell'ambito  del
piano, le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi
di mobilita' e di reclutamento del personale, anche  con  riferimento
alle unita' di cui all'articolo  35,  comma  2.  Il  piano  triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente. ((89)) 
  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica  e  la
sua eventuale rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni  programmati  e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,  nell'ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,   garantendo   la   neutralita'   finanziaria   della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ((89)) 
  4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,
adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per
le finalita' di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2  e  3,  e'  approvato  secondo  le
modalita'  previste  dalla   disciplina   dei   propri   ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la
preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista   nei   contratti
collettivi nazionali. ((89)) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. 
  5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il  Ministero
degli affari esteri, nonche' per le  amministrazioni  che  esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono  fatte  salve  le  particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,  comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
si interpreta nel senso che al  predetto  personale  non  si  applica
l'articolo 16 dello stesso decreto.  Restano  salve  le  disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni
educative. Le attribuzioni del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica,  relative  a  tutto  il  personale
tecnico e amministrativo universitario,  ivi  compresi  i  dirigenti,
sono  devolute  all'universita'  di  appartenenza.   Parimenti   sono
attribuite agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  eccezione  di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71) 
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non  possono  assumere  nuovo  personale.
(71) ((89)) 
  6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del  personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali,  delle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del
servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  salve   le   particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22,  comma
1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  modificato
dal presente decreto, si applica a decorrere  dal  30  marzo  2018  e
comunque  solo  decorso  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera  a))  che  che
nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica",
ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
                             Art. 6-bis 
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della  spesa
       per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,
nonche' gli enti finanziati direttamente o  indirettamente  a  carico
del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei  principi
di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le  necessarie  misure
in materia di personale ((...)). 
  2. ((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al  congelamento  dei  posti  e  alla  temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione  in  misura  corrispondente,
fermi restando  i  processi  di  riallocazione  e  di  mobilita'  del
personale.)) 
  3. I collegi dei revisori dei  conti  e  gli  organi  di  controllo
interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma
1 vigilano sull'applicazione del presente articolo,  dando  evidenza,
nei  propri  verbali,  dei  risparmi  derivanti   dall'adozione   dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale,  anche  ai
fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
                             Art. 6-ter 
(( (Linee di  indirizzo  per  la  pianificazione  dei  fabbisogni  di
                            personale).)) 
 
  ((1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo  per
orientare le  amministrazioni  pubbliche  nella  predisposizione  dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai  sensi  dell'articolo
6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali. 
  2. Le linee di indirizzo di cui al  comma  1  sono  definite  anche
sulla  base  delle  informazioni   rese   disponibili   dal   sistema
informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di   cui
all'articolo 60. 
  3. Con riguardo alle  regioni,  agli  enti  regionali,  al  sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al  comma  1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131.  Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati  di  concerto  anche  con  il
Ministro della salute. 
  4. Le modalita' di acquisizione  dei  dati  del  personale  di  cui
all'articolo  60  sono  a  tal  fine  implementate   per   consentire
l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  le  professioni   e
relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai
fabbisogni. 
  5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le  modalita'
definite dall'articolo 60  le  predette  informazioni  e  i  relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei  contenuti
dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle  amministrazioni
di procedere alle assunzioni. 
  6. Qualora, sulla base del monitoraggio  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui  al  comma
2, con riferimento alle  amministrazioni  dello  Stato,  si  rilevino
incrementi di spesa correlati alle  politiche  assunzionali  tali  da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza  pubblica,  il
Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  con
decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1.  Con  riguardo  alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed  agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le  modalita'  di
cui al comma 3.)) 
                               Art. 7 
                    Gestione delle risorse umane 
       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato 
               dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'   di
insegnamento   e   l'autonomia   professionale   nello    svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
  3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi  di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'  compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in  attivita'  di  volontariato  ai  sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  4.  Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione   e
l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con  qualifiche
dirigenziali,  garantendo  altresi'   l'adeguamento   dei   programmi
formativi. al fine di contribuire  allo  sviluppo  della  cultura  di
genere della pubblica amministrazione. 
  5. Le amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti
economici  accessori   che   non   corrispondano   alle   prestazioni
effettivamente rese. 
  5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione  che  si  concretano  in  prestazioni  di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui  modalita'  di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad
essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato.  Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  non  si  applica  alle  pubbliche
amministrazioni. (71) (76) (80) (89) (91) (92) 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per  specifiche
esigenze cui non possono far fronte con  personale  in  servizio,  le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente  incarichi
individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di
particolare e comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite  dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,   ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente  con  le  esigenze  di  funzionalita'   dell'amministrazione
conferente; 
    b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
    c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente
qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;   l'eventuale   proroga
dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale,  al  solo
fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico; 
    d) devono essere preventivamente determinati  durata,  oggetto  e
compenso della collaborazione. 
  Si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata   specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di  collaborazione
per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo  dell'arte,  dello
spettacolo , dei mestieri artigianali  o  dell'attivita'  informatica
nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  per  i
servizi   di   orientamento,   compreso   il   collocamento,   e   di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica  ,  ferma  restando  la  necessita'  di
accertare la maturata esperienza nel settore. 
  Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati  ai  sensi
del  medesimo  comma  come  lavoratori  subordinati   e'   causa   di
responsabilita' amministrativa per il dirigente che  ha  stipulato  i
contratti.  Il  secondo  periodo  dell'articolo  1,  comma   9,   del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'  soppresso.  Si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater. (92) 
  6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche   disciplinano   e   rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione. (91) (92) 
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si
adeguano ai principi di cui al comma 6. 
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter  non  si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti  di  valutazione
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della  legge  17  maggio
1999, n. 144. 
  6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste  per
gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218. 
                                                   (97) (101) ((104)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22,  comma
8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018". 
  La L. 11 dicembre 2016, n.  232,  come  modificata  dal  D.Lgs.  25
maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 1,  comma  410)  che  "Al
fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  di  ricerca,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura  a
carattere scientifico e  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali
possono continuare ad avvalersi del personale addetto  alla  ricerca,
sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche  afferenti  alle
professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili,  in
servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
433) che "Al fine di garantire la continuita'  nell'attuazione  delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo  7,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi, con  le  forme  contrattuali  di  lavoro  in  essere,  del
personale in servizio alla data del  31  dicembre  2017,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424". 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.  75,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 22, comma 8)  che  "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si  applica  a
decorrere dal 1° gennaio 2019". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.  75,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 22, comma 8)  che  "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si  applica  a
decorrere dal 1° luglio 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
284) che  "Per  le  esigenze  didattiche  derivanti  dalla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con  il  personale
di ruolo o  con  contratto  a  tempo  determinato  nell'ambito  delle
dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
della predetta legge provvedono,  con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7,  comma  5-bis,
del  decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,   mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di  un  anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo  massimo  di  tre
anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale  incluso  nelle
graduatorie nazionali". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e
per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della  salute  e'
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  3,  comma  1)  che  "La  presente
ordinanza ha validita' di novanta  giorni,  a  decorrere  dalla  data
odierna". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  L'ordinanza 21  febbraio  2020  (in  G.U.  26/02/2020,  n.  48)  ha
disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "Il  soggetto  attuatore  del
Ministero della salute e' autorizzato a prorogare  i  contratti  gia'
autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  dell'ordinanza   del
Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a  conferire  ulteriori
incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa,  a  personale
medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata  non
superiore al termine di vigenza dello stato  di  emegenza,  anche  in
deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,
all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto: 
  - (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera  a))  che  "Al  fine  di  far
fronte  alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti   dalla
diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un
incremento dei posti letto per la terapia intensiva  e  sub-intensiva
necessari alla cura dei  pazienti  affetti  dal  predetto  virus,  le
aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  fino  al
perdurare dello stato  di  emergenza  dichiarato  dal  Consiglio  dei
ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori  socio-sanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
  - (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al  fine
di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
verificata l'impossibilita'  di  assumere  personale,  anche  facendo
ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali  in  vigore,
possono  conferire   incarichi   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore  a
sei mesi, e comunque entro il termine dello  stato  di  emergenza,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza"; 
  -  (con  l'art.  10,  comma  1)  che  "l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto
attuatore  degli   interventi   di   protezione   civile   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad
acquisire  un  contingente  di  200  medici  specialisti  e  di   100
infermieri con le medesime modalita' di cui  all'articolo  2-bis  del
presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione  del  perdurare  dello
stato di emergenza, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2020,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del  D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 15 ottobre 2020. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del  D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 31 dicembre 2020. 
                             Art. 7-bis 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70)) 
                             Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
                             Articolo 9
                   (( (Partecipazione sindacale).

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  5, comma 2, i
contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  le  modalita'  e  gli
istituti della partecipazione. ))

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

                             Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
                             Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto   legge   n.163   del   1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.

   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
                             Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del  1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)

   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali
ed
attribuzioni

                             Articolo 13
                    Amministrazioni destinatarie
(Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
                               Art. 14 
                  Indirizzo politico-amministrativo 
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.  8
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998) 
 
  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla  base  delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
    a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi  da  attuare
ed  emana  le  conseguenti   direttive   generali   per   l'attivita'
amministrativa e per la gestione; 
    b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei  compiti  definiti  ai
sensi della lettera  a),  l'assegnazione  ai  dirigenti  preposti  ai
centri di  responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni  delle
risorse di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, ivi comprese  quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ad  esclusione  delle  risorse   necessarie   per   il
funzionamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  2;  provvede   alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal  medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli   altri
provvedimenti ivi previsti. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro  si
avvale  di  uffici  di  diretta  collaborazione,   aventi   esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali  uffici  sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:  dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o  comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato  disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per  particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa.  All'atto  del  giuramento  del  Ministro,
tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi  anche
di livello dirigenziale e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
decadono automaticamente ove non confermati entro trenta  giorni  dal
giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici  si  applica
la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si  provvede  al
riordino delle segreterie particolari dei  Sottosegretari  di  Stato.
Con  decreto  adottato  dall'autorita'  di  governo  competente,   di
concerto con  il  Ministro  ((dell'economia  e  delle  finanze)),  e'
determinato, in attuazione dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  n)
della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di  spesa  e,  per  il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
fino  ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il   trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di  disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in  un
unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei  compensi  per   il   lavoro
straordinario, per la produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni  ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la  costituzione  e  la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23) 
  3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare  a
se' o altrimenti adottare provvedimenti  o  atti  di  competenza  dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o  in  caso  di  grave
inosservanza  delle  direttive  generali  da  parte   del   dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico,  il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p)  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto  previsto  dalL'articolo  6
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo  il  potere  di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1,  comma  24-ter)
che "Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal  comma  24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento  dei  Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, da tale ultima data." 
                               Art. 15 
                              Dirigenti 
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.  4  del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10  del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993) 
 
  1. Nelle amministrazioni pubbliche di  cui  al  presente  capo,  la
dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere  delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate. Per le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6. 
  2. Nelle istituzioni e negli enti  di  ricerca  e  sperimentazione,
nonche'  negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto   comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della  dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento. 
  3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla  direzione
del dirigente generale, il dirigente  preposto  all'ufficio  di  piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio  di
livello inferiore. 
  4. Per le regioni, il dirigente  cui  sono  conferite  funzioni  di
coordinamento   e'   sovraordinato,   limitatamente    alla    durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 
  5. Per il Consiglio di  Stato  e  per  i  tribunali  amministrativi
regionali, per la Corte dei conti  ((,  per  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che  il  presente  decreto  demanda  agli  organi  di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio di Stato, del Presidente della  Corte  dei  conti  ((,  del
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro))  e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che  il  presente
decreto demanda ai  dirigenti  preposti  ad  uffici  dirigenziali  di
livello generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali  dei
predetti istituti. 
                             Articolo 16 
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n.  80  del  1998  e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
    a) formulano proposte ed  esprimono  pareri  al  Ministro,  nelle
materie di sua competenza; 
    a-bis) propongono le risorse e i profili professionali  necessari
allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche  al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale  del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
    b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti  e  gestioni;  definiscono  gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
    c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  di
livello dirigenziale non generale; 
    d)  adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17,  comma
2, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni; 
    e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi,  anche  con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare  e  di  transigere,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; 
    g)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
    l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche direttive dell'organo di  direzione  politica,  sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo. 
    l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
    ((l-ter)  forniscono  le  informazioni  richieste  dal   soggetto
competente per l'individuazione  delle  attivita'  nell'ambito  delle
quali e' piu' elevato il rischio corruzione  e  formulano  specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.)) 
    ((l-quater)   provvedono   al   monitoraggio   delle    attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione  svolte
nell'ufficio a  cui  sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento
motivato,  la  rotazione  del  personale  nei  casi   di   avvio   di
procedimenti  penali  o   disciplinari   per   condotte   di   natura
corruttiva.)) 
  2. I dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono  al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
  3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di  cui  al  comma  1  puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni. 
  4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti  preposti  al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirig


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti