DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55| Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 55 Ministero delle Economie e Finanze
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Vigente al: 16-1-2021
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121 - e successive modificazioni ed integrazioni - recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Considerato che l'articolo 10, comma 5, del regolamento prevede la possibilita' di modificare la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C, fissata dal decreto legislativo n. 334/2000 per assicurare adeguata copertura dei posti di funzioni individuati dal regolamento stesso; Considerato, altresi', che l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede che le modifiche delle dotazioni organiche, da apportare al regolamento, non debbono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; Ritenuto, pertanto, di dover procedere contestualmente alla riduzione di altre qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto della dotazione complessiva di ciascun ruolo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' incrementata di tre unita'.
Art. 2. La dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' ridotta rispettivamente di tre e di una unita'.
Art. 3. Per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, gia' previste dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2003 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 31