DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982 , n. 336

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

 Vigente al: 16-1-2021  

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  concernente   il   nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza,  con  il quale viene conferita delega al Governo
per  provvedere,  tra  l'altro,  all'inquadramento  nei  ruoli  della
Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

  Gli   appartenenti   ai   ruoli   organici  dei  funzionari,  delle
ispettrici,  delle  assistenti,  degli  ufficiali, dei sottufficiali,
degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di
Stato  sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato
che  espleta  funzioni  di  polizia,  secondo  i  criteri  di  cui ai
successivi articoli.
  Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 38
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Ove  non  diversamente  stabilito,  gli inquadramenti hanno effetto
giuridico  ed  economico dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.

TITOLO II
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE
ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

                               Art. 2.
               Riconoscimento del servizio ausiliario

  Prima  di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei
commissari  della  Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica
sicurezza,   nominati   dopo   il   25   aprile   1945  e  transitati
successivamente   in   ruolo,  viene  riconosciuto  ad  ogni  effetto
giuridico  ed  amministrativo,  nella  qualifica  rivestita  all'atto
dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, il servizio
prestato in posizione di "ausiliario".
  Le  promozioni  che  conseguano  alla ricostruzione di carriera per
effetto  di  tale  riconoscimento,  vengono conferite in soprannumero
riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista
dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
                               Art. 3.
  Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari

  L'inquadramento  dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle
ispettrici  del  disciolto  Corpo  della  polizia  femminile  e degli
ufficiali  del  ruolo  ordinario del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza,  nei  ruoli dei dirigenti e dei commissari della
Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi
ruoli  di  provenienza,  e'  effettuato sulla base dell'anzianita' di
servizio,  di  quella  nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di
provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per
merito  straordinario,  dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche
annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti.
  Ai   fini   dell'inquadramento,   l'anzianita'  di  servizio  viene
determinata,  per  i funzionari civili della pubblica sicurezza e per
le  ispettrici  di  polizia,  dalla  data  di  nomina  alla qualifica
iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di
nomina  al  grado  di  tenente  o  da  quella  di  nomina al grado di
sottotenente  per  gli  ufficiali  ammessi  nel disciolto Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento
riservati a laureati.
  Per  gli  ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n.
634,  l'anzianita'  di  servizio  decorre dalla data di ammissione al
corso di istruzione.
                               Art. 4.
                Inquadramento nel ruolo dei dirigenti

  I  dirigenti superiori e i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i
primi  dirigenti  della  polizia  femminile,  i maggiori generali e i
colonnelli  del  ruolo ordinario, in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono  inquadrati  nelle
sottoelencate  qualifiche  del  ruolo  dei dirigenti della Polizia di
Stato:
    nella  qualifica di dirigente superiore, i dirigenti superiori di
pubblica sicurezza e i maggiori generali;
    nella qualifica di primo dirigente, i primi dirigenti di pubblica
sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile e i colonnelli.
                               Art. 5.
     Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario

  Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli
ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, si
applicano,   ai   fini   esclusivamente  giuridici,  le  disposizioni
contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  e nell'art. 4 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, la dotazione organica del personale stesso e' rideterminata ai
sensi  del  numero  2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Al  personale  di cui al primo comma si applicano altresi', ai soli
effetti  giuridici  e  con  la  decorrenza stabilita per i funzionari
civili  di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  Per  il  computo dell'anzianita' di servizio, si applica il secondo
comma dell'art. 3.
                               Art. 6. 
               Inquadramento nel ruolo dei commissari 

 
  I funzionari civili di pubblica sicurezza fino  alla  qualifica  di
vice questore aggiunto, le ispettrici della  polizia  femminile  fino
alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del  ruolo
ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo   sono
inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di  revisione
delle dotazioni organiche prevista dal punto X)  dell'art.  36  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze,  nelle  sotto
elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato: 
    a) nella qualifica di vice questore aggiunto,  il  personale  che
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia
maturato un'anzianita' di effettivo servizio  non  inferiore  a  nove
anni e sei mesi; 
    b) nella qualifica di commissario capo,  il  personale  che  alla
predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio  non
inferiore a cinque anni e sei mesi; 
    c) nella qualifica di commissario il personale che alla  predetta
data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio  inferiore  a
cinque anni e sei mesi. 
  Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva,  anche  ai  fini
della progressione alla qualifica superiore,  l'anzianita'  eccedente
quella minima prevista per l'inquadramento, e  quello  indicato  alla
lettera c) conserva, ai fini predetti,  l'anzianita'  maturata  nella
qualifica. 
  Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e'  scrutinabile,
ai fini della promozione  alla  qualifica  di  commissario  capo,  al
compimento di cinque anni e  sei  mesi  di  servizio  nella  carriera
direttiva. 
  Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui
all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito  nella
legge 6 agosto 1981, n. 432. 
                               Art. 7.
              Personale delle qualifiche ad esaurimento

  Il  ruolo  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art. 155 della legge 11
luglio 1980, n. 312, e' conservato ad esaurimento.
  Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della
polizia  femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore
o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonche' agli ufficiali
del  ruolo  ordinario  destinatari delle disposizioni di cui al terzo
comma  dell'art.  5,  si  applicano, ai fini dell'inquadramento nello
stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3.
  Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della
qualifica  di  vice  questore aggiunto del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.
                               Art. 8.
Inquadramento delle assistenti  della  polizia  femminile  nel  ruolo
                           degli ispettori

  Le  appartenenti  al ruolo delle assistenti della polizia femminile
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
hanno  maturato  tredici  anni  di  servizio sono inquadrate, secondo
l'ordine  di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato.
  Sono  inquadrate,  secondo  l'ordine  di  ruolo, nella qualifica di
ispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti della
polizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianita'
di servizio inferiore ai tredici anni.
  Detto  personale  precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi
accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.
                               Art. 9.
(((Riserva   di   posti  nel  ruolo  degli  ispettori  a  favore  dei
                            marescialli).

  Il  personale  che  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto   legislativo   riveste  uno  dei  gradi  di  maresciallo  e'
inquadrato  nel  ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le
modalita' di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:
    a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;
    b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;
    c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;
    d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore)).
                              Art. 10.
           Inquadramento dei marescialli carica speciale,
              di prima classe scelti e di prima classe

  I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di
servizio  di  cui  al  successivo  art.  11  sono  inquadrati secondo
l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.
  I  marescialli  di prima classe scelti e di prima classe, vincitori
del  concorso  per  titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso
art.  11,  sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella
qualifica  di  ispettore  capo,  fino alla copertura dell'aliquota di
posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9.
  I  marescialli  carica  speciale,  che non superino il concorso per
titoli  di  servizio  o che non vi partecipino, sono inquadrati nella
qualifica di ispettore principale.
  Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti
di  cui  alla  lettera  b)  dell'art.  9,  sono altresi' inquadrati i
marescialli  di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al
concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella
qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.
  I  marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di
prima classe scelti e di prima classe.
  I  marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei
al  concorso  per  titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione
nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di
ispettore  fino  alla  copertura  dell'aliquota  di posti di cui alla
lettera c) dell'art. 9;
  qualora  non  vi  siano  posti disponibili in detta qualifica, sono
inquadrati  nella  qualifica  di  vice  ispettore fino alla copertura
dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9.
  Il  personale  inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale,
ispettore  e  vice  ispettore,  che  non abbia demeritato, a giudizio
della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n. 335, consegue l'inquadramento nelle
qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in
relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote
fissate dall'art. 9, lettere a), b) e e).
  Gli  inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo
l'ordine  di  ruolo  e  decorrono  dalla data in cui si verificano le
vacanze.
  I  marescialli  di  prima  classe  scelti  e  prima classe, che non
superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche
in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei
sovrintendenti.
  I  marescialli  di  prima  classe  scelti  sono  inquadrati in tale
qualifica  conservando l'anzianita' della qualifica di scelto secondo
l'ordine  di  conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima
classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.
                              Art. 11.
      Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio

  I  concorsi  per  titoli  di  servizio  e  per titoli di servizio e
colloquio  di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
provvedimento   del   Ministro   dell'interno,   da  pubblicarsi  nel
Bollettino ufficiale del personale.
  Il  termine  per  la presentazione delle domande, l'indicazione del
numero  dei  posti, le modalita' del concorso, l'individuazione delle
categorie  dei  titoli  di  servizio  da  ammettere a valutazione, il
punteggio  massimo  da  attribuire  a  ciascuna  categoria le materie
oggetto   del   colloquio   e   la   composizione  della  commissione
esaminatrice  sono  indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale del personale.
                              Art. 12.
     Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe

  I  posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art.
10  nelle  qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice
ispettore  sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art.
9,  mediante  un  unico  concorso per titoli di servizio e colloquio,
riservato ai marescialli di seconda e di terza classe.
  Le  modalita'  del concorso per titoli di servizio e colloquio sono
stabilite dal precedente art. 11.
                              Art. 13.
       Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe

  I  vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui
al  precedente  articolo  sono  inquadrati, fino alla copertura delle
aliquote  di  posti  previste dalle lettere b), e), e d) dell'art. 9,
nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.
  I  marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui
al  precedente  articolo,  che  non  hanno trovato collocazione nella
qualifica  di  vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono
inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria
di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo
il personale di cui al nono comma dell'art. 10.
  Il   personale   di  cui  al  precedente  comma,  inquadrato  nelle
qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o
di  sovrintendente  capo,  che  non abbia demeritato a giudizio della
commissione  di  cui  all'art.  69  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n. 335, consegue l'inquadramento nelle
qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale
ruolo  fino  alla  qualifica  di  ispettore  capo,  in relazione alle
vacanze  che  si  verificheranno  nel  tempo, nelle aliquote di posti
fissate dall'art. 9, lettere a), b) c) e d).
  Gli  inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo
l'ordine  di  ruolo,  e  decorrono dalla data in cui si verificano le
vacanze.
  I  marescialli  di  seconda  e  terza  classe  che  non superino il
concorso  o  che  non  vi  partecipino,  sono  inquadrati,  anche  in
soprannumero,  nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo
dei sovrintendenti.
  I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine di
ruolo  e  con  l'anzianita'  maturata  dall'avanzamento  al  grado di
maresciallo  di  terza  classe, che e' utile ai fini della promozione
alla qualifica di sovrintendente capo.
  I  marescialli  di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine di
ruolo,  conservando  l'anzianita' maturata nel grado, che e' utile ai
fini della promozione alla qualifica superiore.
                              Art. 14.
                       Corso di aggiornamento

  I  marescialli  dopo  l'inquadramento  nel  ruolo degli ispettori a
norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola
di  polizia  un  corso  di  aggiornamento  della  durata di due mesi,
secondo  turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
  Le  modalita'  di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
                              Art. 15.
(((Promozione  al  ruolo  degli ispettori dei marescialli collocati a
                              riposo).

  Il  personale  inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai
sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della
cessazione  dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la
promozione  alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico
del  livello  di  stipendio  immediatamente  superiore  a  quello  in
godimento,  se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della
qualifica immediatamente superiore.
  Il   personale   inquadrato   nella   qualifica  di  sovrintendente
principale  ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente
a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita'
o  decesso,  la  promozione  alla qualifica di vice ispettore, con il
trattamento   economico   del  livello  di  stipendio  immediatamente
superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita'
pensionabile della qualifica immediatamente superiore)).
                              Art. 16.
             Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

  Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, e' inquadrato,
secondo  l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di
sovrintendente  principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia
di Stato.
  E'   altresi'   inquadrato   nella   stessa   qualifica,  anche  in
soprannumero,   il   personale  che  abbia  conseguito  il  grado  di
brigadiere,  in  applicazione  del disposto dell'art. 96 della citata
legge 1 aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di
sovrintendente  principale  quello  inquadrato  ai  sensi  del  comma
precedente.
  Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 1
aprile  1981,  n.  121,  rivestiva  il  grado  di vice brigadiere, e'
inquadrato,  secondo  l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella
qualifica di sovrintendente.
  Detto  personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi
del successivo comma.
  Il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 1
aprile  1981,  n.  121,  rivestiva  il  grado  di appuntato e che sia
risultato  idoneo  nei  concorsi  per  il  conferimento  del grado di
vicebrigadiere,  e'  inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la
cessazione  dal servizio del personale posto in tale posizione, nella
qualifica  di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli
concorsi  e,  nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie
di merito.
  Il  personale  promosso  in  applicazione del disposto dell'art. 96
della  legge  1  aprile  1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, e'
inquadrato,  secondo  l'ordine  di  ruolo,  nella  qualifica  di vice
sovrintendente,  conservando  l'anzianita' nel grado, che e' utile ai
fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.
                              Art. 17. 
              Inquadramento nel ruolo degli assistenti 

 
  Il personale che alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di  appuntato,  e  inquadrato
nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato,  secondo  l'ordine
di ruolo, con le seguenti modalita': 
    1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che  abbiano
superato i ventiquattro anni di anzianita' di servizio o i dieci anni
di anzianita' di grado,  secondo  l'ordine  di  ruolo  e  conservando
l'anzianita' di grado; 
    2) nella qualifica di assistente principale,  gli  appuntati  che
abbiano  fino  a  ventiquattro  anni  di   anzianita'   di   servizio
conservando l'anzianita' maturata nel grado; 
    3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano  fino
a quindici anni di anzianita' di servizio. 
  E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale
che  abbia  conseguito  la  promozione  al  grado  di  appuntato,  in
applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge  1°  aprile
1981, n. 121. 
  Il personale inquadrato  nella  qualifica  di  assistente  conserva
l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, che e'  utile  ai  fini
della promozione alla qualifica di assistente principale. 
                              Art. 18. 
                Inquadramento nel ruolo degli agenti 

 
  Il personale che alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  1
aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica  di  guardia  scelta,  e'
inquadrato nella qualifica di agente scelto del  ruolo  degli  agenti
della Polizia di Stato, secondo l'anzianita'  nella  qualifica  o,  a
parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo. 
  E'  altresi'  inquadrato  nella  qualifica  di  agente  scelto   il
personale che abbia conseguito la qualifica  di  guardia  scelta,  in
applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge  1°  aprile
1981, n. 121. 
  Il personale di  cui  ai  precedenti  commi  conserva  l'anzianita'
maturata nella qualifica di guardia scelta,  che  e'  utile  ai  fini
della  promozione  alla  qualifica  di  assistente  del  ruolo  degli
assistenti della Polizia di Stato. 
  Il personale che  riveste  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo il grado di guardia, e' inquadrato nella
qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado, che e'  utile
ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto. 

TITOLO III
RUOLI AD ESAURIMENTO

                              Art. 19.
Istituzione di ruoli ad esaurimento  per il personale proveniente dal
                           ruolo ordinario

  Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono
istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia
di  Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e
sottufficiali  provenienti  dal  ruolo  ordinario dal disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza:
    1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
    2) ruolo ad esaurimento dei commissari;
    3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.
                              Art. 20.
                 Ruolo ad esaurimento dei dirigenti

  Il  ruolo  ad  esaurimento  dei  dirigenti  e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
    a) dirigente generale;
    b) dirigente superiore;
    c) primo dirigente.
                              Art. 21. 
        Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti 
 
  Il personale che riveste il grado  di  tenente  generale,  maggiore
generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del  presente
decreto  legislativo,  e  che  alla  predetta  data  si  trovi  nelle
posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o
"in   aspettativa   per   riduzione   di   quadri"   e'   inquadrato,
rispettivamente, nelle qualifiche di  dirigente  generale,  dirigente
superiore e primo dirigente. 
  Sono, altresi', inquadrati nelle suddette qualifiche i  pari  grado
provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie  di
pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi  dell'art.
96, lettere p) e q), della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero che ne
facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo. 
  L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo,  conservando
l'anzianita' di grado e tenendo conto delle precedenti  posizioni  di
stato. 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
                              Art. 22.
                 Ruolo ad esaurimento dei commissari

  Il  ruolo ad esaurimento dei commissari comprende l'unica qualifica
di vice questore aggiunto.
                              Art. 23.
        Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari

  Il  personale  avente  il  grado di tenente colonnello alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto legislativo che proviene dal
ruolo  ordinario  del  disciolto  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questore
aggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine di
ruolo, conservando l'anzianita' di grado.
  La  domanda  deve  essere  presentata entro 90 giorni dalla data di
comunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.
                              Art. 24.
               Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti

  Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti e' articolato in quattro
qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
    a) sovrintendente capo;
    b) sovrintendente principale;
    c) sovrintendente;
    d) vice sovrintendente.
                              Art. 25.
      Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti

  I sottufficiali, provenienti dal ruolo ordinario, sono inquadrati a
domanda nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti,
secondo  le  corrispondenze  ed i criteri indicati negli articoli 10,
nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.
  La  domanda  deve  essere  presentata  entro  90  giorni dalla data
dell'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 11 e 12.
                              Art. 26.
Istituzione  dei  ruoli  ad esaurimento del personale provenienti dai
        ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

  Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono
istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia
di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia,  riservati ai tenenti
colonnelli,  sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati
e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e
ai  sottufficiali  e  appuntati  in soprannumero di cui alla legge 27
febbraio 1963, n. 225, nonche' ai tenenti colonnelli, sottufficiali e
appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:
    a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
    b) ruolo ad esaurimento dei commissari;
    c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;
    d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.
                              Art. 27.
Ruolo ad esaurimento  dei  dirigenti per il personale proveniente dai
        ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

  Il  ruolo  ad  esaurimento  dei  dirigenti riservato agli ufficiali
provenienti  dai  ruoli  separati  e  limitati  e'  articolato in due
qualifiche,  che  assumono  la denominazione di dirigente superiore e
primo dirigente.
                              Art. 28.
Ruolo  ad  esaurimento  dei  commissari,  per  i  tenenti  colonnelli
provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

  Il  ruolo  ad  esaurimento  dei  commissari  riservato  ai  tenenti
colonnelli  provenienti  dai  ruoli separati e limitati ed ai tenenti
colonnelli  comunque  richiamati  in  servizio  temporaneo  comprende
l'unica qualifica di vice questore aggiunto.
                              Art. 29.
Inquadramento   nel  ruolo  ad  esaurimento  dei  tenenti  colonnelli
provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni

  Il  personale  che  riveste  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  il  grado di tenente colonnello nella posizione di
"richiamato  in servizio temporaneo" e quello con il grado di tenente
colonnello  proveniente  dai ruoli separati e limitati, e' inquadrato
nella qualifica di vice questore aggiunto, secondo l'ordine di ruolo,
conservando  l'anzianita'  di  grado e tenendo conto delle precedenti
posizioni di stato.
                              Art. 30.
Ruolo   ad   esaurimento   dei  sovrintendenti  per  i  sottufficiali
provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  Il   ruolo   ad   esaurimento   dei   sovrintendenti  riservato  ai
sottufficiali  del  ruolo  separato  e  limitato,  a quelli del ruolo
ordinario  in  soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.
225,  ed  a  quelli  comunque  richiamati  in servizio temporaneo, e'
articolato   in   quattro   qualifiche,   che  assumono  le  seguenti
denominazioni:
    a) sovrintendente capo;
    b) sovrintendente principale;
    c) sovrintendente;
    d) vice sovrintendente.
                              Art. 31.
Inquadramento  nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti
      dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  I  sottufficiali  provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli
provenienti  dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge
27  febbraio  1963,  n. 225, e quelli comunque richiamati in servizio
temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenze
ed  i  criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13,
quinto comma e seguenti, e 16.
  I  sottufficiali,  richiamati in servizio temporaneo, che rivestono
il  grado  di  maresciallo  di  prima  classe  carica  speciale  sono
inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.
                              Art. 32.
Ruolo ad  esaurimento  degli assistenti per gli appuntati provenienti
      dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  Il  ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati
provenienti  dal  ruolo  separato  e  limitato,  a  quelli  del ruolo
ordinario  in  soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.
225,  e  a  quelli richiamati in servizio temporaneo e' articolato in
tre   qualifiche,   che  assumono  la  denominazione  di  assistente,
assistente principale ed assistente capo.
                              Art. 33.
Inquadramento  nel  ruolo  ad esaurimento degli appuntati provenienti
      dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni

  Gli  appuntati,  provenienti  dal ruolo separato e limitato, quelli
provenienti  dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge
27  febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneo
sono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principale
e  di  assistente  capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cui
all'art. 17.
                              Art. 34.
Istituzione del ruolo  ad  esaurimento delle assistenti del disciolto
                    Corpo della polizia femminile

  Nell'ambito   dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  e'
istituito  il  ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di
Stato.
                              Art. 35.
    Ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato

  Il  ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato e'
articolato  in  due  qualifiche,  che  assumono  la  denominazione di
assistente capo e assistente principale della Polizia di Stato.
                              Art. 36.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia
                              di Stato

  Nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato e'
inquadrato  il  personale  del  ruolo  delle assistenti del disciolto
Corpo  della  polizia femminile che ne faccia richiesta entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  L'inquadramento  e'  disposto  con i criteri e le corrispondenze di
cui all'art. 8.
  Il  personale di cui al primo comma conserva lo stato giuridico, la
progressione  di  carriera  ed  i  benefici  previsti  dalla  legge 7
dicembre 1959, n. 1083, e successive modificazioni.
                              Art. 37.
Progressione in  carriera  del  personale  inquadrato  nei  ruoli  ad
             esaurimento dei dirigenti o dei commissari

  Il  personale  inquadrato  nelle qualifiche di dirigente superiore,
primo  dirigente  e  vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento,
proveniente  dagli  ufficiali  in  servizio  permanente del disciolto
Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza, consegue la promozione
alle   qualifiche   superiori  secondo  le  norme  per  l'avanzamento
contenute  nella  legge  13  dicembre  1965,  n.  1366,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti.
                              Art. 38.
          Progressione in carriera dei dirigenti superiori

  I  dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20,
sono  valutati  al  compimento  del  terzo  anno  di  servizio  nella
qualifica,  considerando  utile  anche  il  servizio  prestato  prima
dell'inquadramento  e,  se  dichiarati  idonei,  sono  promossi  alla
qualifica  superiore  con  decorrenza  dal giorno precedente a quello
della  cessazione  dal  servizio  per  limiti  d'eta'  o  per  fisica
inabilita' o per decesso.
                              Art. 39.
               Aliquote di valutazioni e di promozioni

  A  parziale  modifica  della  tabella  n.  1  annessa alla legge 13
dicembre  1965,  n.  1366,  il  numero dei primi dirigenti e dei vice
questori  aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e
26,  non  ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il
numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue:

                                              Numero dei funzionari
                                               non ancora valutati
                                           da ammettere a valutazione

                             Promozioni

a) Vice questore aggiunto  il 10% di tutti  1/6  dei vice questori
 (gia  tenente  colon-    funzionari va-    aggiunti  iscritti nel
nello)                    lutati            ruolo ad esaurimento((3))

b) Primo dirigente (gia         1           1/5 dei primi dirigenti
colonnellio)                                iscritti nel ruolo ad
                                            esaurimento ((3))

  Le  frazioni  di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per
le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unita'.
  Sono  fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza
dal personale inquadrato.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  10 ottobre 1986, n. 668 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che:"A  decorrere  dal  25  giugno 1982, il numero dei funzionari non
ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39,
primo  comma,  lettere  a)  e  b),  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente,
come segue:
a)un   terzo  dei  vice  questori  aggiunti  iscritti  nel  ruolo  ad
esaurimento;
b)un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento".
                              Art. 40.
Progressione  in  carriera  del  personale  inquadrato  nei  ruoli ad
          esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti

  Il   personale   inquadrato   nelle  qualifiche  di  sovrintendente
principale,  di  sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo ad
esaurimento   consegue   la   promozione   alla  qualifica  superiore
rispettivamente  secondo  le norme per l'avanzamento a maresciallo di
prima  classe,  a  maresciallo  di  terza  classe  ed  a  brigadiere,
contenute  nelle  leggi  3  aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n.
845, e successive modificazioni.
  Il  personale  inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento
degli  assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale del
ruolo  ad  esaurimento  dei  sovrintendenti,  secondo le norme per il
conferimento  del  grado  di  vice brigadiere contenute nella legge 3
aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n.
634.
  Il  corso  di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, e'
sostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  ((Il   numero   delle   promozioni  alle  qualifiche  superiori  e'
determinato   in  relazione  alle  cessazioni  dal  servizio  e  alle
promozioni  intervenute  nelle  singole  qualifiche al 31 dicembre di
ogni anno)).
                              Art. 41.
Progressione in carriera nei  ruoli  ad  esaurimento del personale in
                        particolari posizioni

  La  progressione  in  carriera  del personale proveniente dai ruoli
degli  ufficiali  nelle posizioni di stato di "richiamato in servizio
temporaneo" e "a disposizione", e' disciplinata rispettivamente dalle
norme  contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n. 1366,
e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
  La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli dei
sottufficiali  in  posizione  di  stato  di  "richiamato  in servizio
temporaneo"  e' disciplinata dalle norme contenute nel titolo X della
legge 3 aprile 1958, n. 460.
                              Art. 42.
          Organo competente per la progressione in carriera

  La  progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad
esaurimento  e' deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,modificato  dall'art.  7 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
  La  composizione  delle  commissioni  esaminatrici dei concorsi per
esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, e' stabilita ai sensi del
terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
                              Art. 43.
                 Applicabilita' di precedenti norme

  Nei  confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  di cui alle leggi 22
luglio  1971,  n.  536,  e  10  ottobre  1974,  n.  496, e successive
modificazioni.
  ((Al   personale  predetto  sono  estesi  i  benefici  che  saranno
attribuiti  ai  corrispondenti  gradi  delle altre forze di polizia e
continueranno  ad  applicarsi  le  norme  concernenti le posizioni di
"ausiliaria"  e  di  "riserva"  con  il  connesso  stato  giuridico e
trattamento economico)).
                              Art. 44. 
              Stato giuridico del ruolo ad esaurimento 
 
  Il  personale  inquadrato  nei  ruoli  ad  esaurimento  di  cui  ai
precedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti  dalle
vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia. 
  Il personale di cui al primo comma che ne  faccia  richiesta  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  inquadramento  puo'   mantenere   la
denominazione di cui ai precedenti ordinamenti. 
  Nei confronti del predetto personale  trovano  applicazione,  salvo
quanto diversamente previsto nel  presente  decreto  legislativo,  le
norme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del  personale  della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 
  Il personale  che  si  trova,  all'atto  dell'inquadramento,  nelle
particolari posizioni di stato "a disposizione" e "in aspettativa per
riduzione di quadri" viene inquadrato nel  ruolo  e  nella  qualifica
spettantegli nella medesima posizione di stato e per  il  periodo  di
tempo previsto dal provvedimento di collocamento in dette posizioni. 
  Il personale  che  si  trova,  all'atto  dell'inquadramento,  nella
posizione di stato  di  "richiamato  in  servizio  temporaneo"  viene
inquadrato nel ruolo e nella qualifica  spettantegli  nella  medesima
posizione  di  stato  e  per  il  periodo  di  tempo   previsto   dal
provvedimento di collocamento in  detta  posizione  che  puo'  essere
prorogato ((fino al 65° anno di eta', per il personale richiamato  ed
inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e
fino al 62° anno di eta' per il personale  richiamato  ed  inquadrato
nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti)). 
  Il provvedimento di proroga,  adottato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno di concerto col  Ministro  del  tesoro,  e'  subordinato
all'esistenza di vacanze negli organici  del  ruolo  degli  agenti  e
nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari. 
  Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado
il periodo che intercorre tra la data del collocamento in  congedo  e
quella di richiamo. 

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE

                              Art. 45.
                           Limiti di eta'

  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
  Il  personale  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e
dei  sovrintendenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del
sessantesimo   anno  di  eta';  quello  inquadrato  nei  ruoli  degli
assistenti  e  degli  agenti  e'  collocato  a  riposo  d'ufficio  al
compimento del cinquantottesimo anno di eta'.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                              Art. 46.
   Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui
       all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
                       30 giugno 1972, n. 748

  I  funzionari  civili  di  pubblica  sicurezza  che alla data del 1
luglio  1980  rivestivano  la qualifica di vice questore del ruolo ad
esaurimento  di  cui  all'art.  65  del  decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati, in soprannumero,
da  riassorbirsi  in  sede  di  revisione  delle  dotazioni organiche
prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
nella  qualifica  di  primo  dirigente  del ruolo dei dirigenti della
Polizia di Stato.
  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  62  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento
decorre dalla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.
121.
                              Art. 47.
        Aumento posti primo dirigente della polizia femminile

  La  dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui al
quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente
  della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748, e' elevata di sedici
  unita'.
I posti di funzione di ispettrice capo e di vice consigliere
ministeriale   per  la  polizia  femminile  sono  corrispondentemente
elevati a venti unita'.
  I  posti  predetti  portati  in  aumento  sono  conferiti secondo i
criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, e
le  promozioni hanno decorrenza dalla data dello scrutinio per merito
comparativo,  da effettuarsi prima dell'inquadramento di cui al punto
X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
                              Art. 48. 
              Nomina alla qualifica di primo dirigente 

 
  I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si  sono  resi
disponibili entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza,
di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.  748,  sono  conferiti
mediante scrutinio per merito comparativo, secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui alla legge  30  settembre  1978,  n.  583,  ai  vice
questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge  11
luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato proveniente  dal  ruolo  dei  funzionari  civili  di
pubblica sicurezza. 
  I posti che si renderanno  disponibili  nella  qualifica  di  primo
dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, sono  conferiti,  secondo  i
criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7  e
a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
  Il  personale  promosso  ai  sensi  del  presente   articolo   deve
frequentare un corso di aggiornamento professionale della  durata  di
almeno due mesi, secondo turni fissati con  decreto  del  capo  della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 
  Le modalita' di attuazione e i programmi del corso  sono  stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno. 
                              Art. 49.
     Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia

  Le  assistenti  di  polizia  femminile  che, alla data del bando di
concorso  siano in possesso di una anzianita' complessiva di servizio
non  inferiore  a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui alla
legge  1  dicembre  1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di un
sesto  dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice
commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante
concorso interno per titoli di servizio e colloquio.
  La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto
intero.
  Le   vincitrici  del  concorso  debbono  frequentare  un  corso  di
aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
  Le  modalita'  di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
                              Art. 50.
     Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie

  I  sottufficiali  e le guardie che, alla data del bando di concorso
siano  in  possesso  di  uno  dei  diplomi  di  laurea  richiesti per
l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  e  che abbiano maturato almeno
cinque  anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite di
un  quarto  dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di
vice  commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno
per  titoli  di  servizio  e  colloquio.  La  frazione  di  posto non
inferiore alla meta' si computa come posto intero.
  I   vincitori   del   concorso   devono  frequentare  un  corso  di
aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
  Le  modalita'  di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
                              Art. 51. 
             Concorso per titoli di servizio e colloquio 

 
  I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai  precedenti
articoli  49  e  50  sono  indetti  con  provvedimento  del  Ministro
dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. 
  Il bando deve contenere l'indicazione  del  numero  dei  posti,  il
termine  di  presentazione  delle   domande   e   le   modalita'   di
partecipazione. 
  Le modalita' del concorso,  l'individuazione  delle  categorie  dei
titoli di servizio da ammettere a valutazione, il  punteggio  massimo
da attribuire a ciascuna categoria,  le  materie  oggetto  dell'esame
colloquio e la  composizione  della  commissione  esaminatrice,  sono
stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile
1981, n. 121. 
  I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
                              Art. 52. 
Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia 
                              femminile 

 
  Le assistenti del disciolto Corpo  della  polizia  femminile,  ((in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo))possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere  alla
qualifica di commissario del ruolo dei commissari  della  Polizia  di
Stato, mediante concorso per  titoli  di  servizio  e  colloquio  nel
limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella  dotazione
organica delle qualifiche di vice commissario e commissario;  ove  al
concorso non possa essere attribuito  alcun  posto,si  procederanegli
anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio. 
  Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita'
di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore
a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla
legge 1 dicembre 1966, n. 1082. 
  La nomina decorre a tutti  gli  effetti  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello in cui si e'  verificata  la  disponibilita'  dei
posti messi a concorso. 
  Le vincitrici seguono nel ruolo  gli  impiegati  promossi  mediante
scrutinio;((. . .)). 
  Le  vincitrici  del  concorso  devono  frequentare  un   corso   di
aggiornamento professionale della durata di sei mesi. 
  Le modalita' di attuazione e i programmi del corso  sono  stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno. 
                              Art. 53. 
   Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti 

 
  Il concorso di cui all'articolo precedente e' indetto entro il mese
di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili  al
31 dicembre precedente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. 
  Il bando deve contenere l'indicazione  del  numero  dei  posti,  il
termine  di  presentazione  delle   domande   e   le   modalita'   di
partecipazione. 
  Le modalita' del concorso, il  numero  e  le  materie  delle  prove
scritte, le materie oggetto del colloquio, il  punteggio  massimo  da
attribuire a ciascuna  prova  e  la  composizione  della  commissione
esaminatrice, sono stabilite ai sensi del terzo  comma  dell'art.  59
della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                              Art. 54.
            Nomina alla qualifica di vice sovrintendente

  Per  il  personale  del  ruolo  degli  agenti e degli assistenti in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.
121,  le  anzianita'  di  servizio  per  l'ammissione al concorso per
l'accesso  al ruolo dei sovrintendenti sono quelle previste dall'art.
78 della legge 3 aprile 1958, n. 460.
                              Art. 55.

       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 668)).
                              Art. 56.
Ricostruzione di carriera per  gli  ufficiali  provenienti  dal ruolo
                         separato e limitato

  Nei   confronti  dei  tenenti  colonnelli,  provenienti  dal  ruolo
separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione
dal  servizio  per  qualsiasi  causa, ai soli fini del trattamento di
quiescenza,  e'  disposta  la ricostruzione di carriera dalla data di
entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre
1974, n. 496, e successive modificazioni.
  I  benefici  di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
sono   estesi  agli  ufficiali  del  ruolo  separato  e  limitato  ex
combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.
                              Art. 57. 
Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti
                    dal ruolo separato e limitato 

 
  Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento  di
cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto  legislativo  all'atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli  fini  del
trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione  di  carriera
dalla data di entrata in servizio, secondo le  norme  previste  dalla
legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni. 
                              Art. 58.
        Inquadramento del personale in particolari posizioni

  Al  personale  proveniente  dai  ruoli  dei  funzionari  civili  di
pubblica  sicurezza  e  dal  disciolto  Corpo della polizia femminile
escluso  dagli  scrutini  ai  sensi  dell'art.  93  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art.
95 dello stesso testo unico.
  Agli  stessi  fini,  al  personale, proveniente dal disciolto Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, non ammesso a valutazione ai
sensi  dell'art.  10  della  legge  13  dicembre  1965,  n.  1366,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  gli articoli 38 e 39 della
stessa legge n. 1366.
  Al  personale,  il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi degli
articoli  23  della  legge  13  dicembre  1965, n. 1366, e successive
modificazioni,  109  della  legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
modificazioni,  e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive
modificazioni,   si   applica,   ai  fini  dello  avanzamento  e  del
conseguente  definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data
di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Fermo  restando  l'inquadramento  disposto  in  relazione  al grado
rivestito  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai
sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
  modificazioni,  sono  ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e
  12.
Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente
comma  e  consegua  la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata
legge  3  aprile  1958, n. 460, e' inquadrato, anche in soprannumero,
secondo  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  10 e 13 del presente
decreto  legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso
o che non vi partecipi, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo
le modalita' di cui agli art. 10, decimo comma e 13, quinto comma.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 59.
          Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso

  Sono  fatti  salvi  le  procedure  concorsuali  e  gli  effetti dei
concorsi  in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo.  I  vincitori  dei  concorsi suddetti
frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo
secondo  gli  ordinamenti  in  forza  dei  quali sono stati banditi i
concorsi stessi.
  Sono  fatti  salvi  le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni  agli  scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e
guardie  del  disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in
corso   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.
  I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle
aliquote  di  scrutinio  per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di
prima   o   di   terza  classe,  sono  ammessi  ai  concorsi  per  lo
inquadramento  nel  ruolo  degli ispettori, prescindendo dal possesso
del  grado  che  avrebbe  dato titolo alla partecipazione ai concorsi
stessi.
  Il  suddetto  personale,  ove  consegua  l'avanzamento ai sensi del
secondo  comma,  e'  inquadrato  secondo  le  modalita'  di  cui agli
articoli  10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e
12.
                              Art. 60.
                         Disposizione finale

  Nelle   more  dell'inquadramento  ai  sensi  del  presente  decreto
legislativo  e  fino  a  quando  le esigenze di servizio di carattere
amministrativo,  contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal
personale   dell'Amministrazione  civile  dell'interno  e  quelle  di
carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale
dei  ruoli  tecnici  e  professionali  di  cui  ai  punti  III) e IV)
dell'art.  36  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, il personale dei
ruoli  della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che,
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, e' impiegato
nelle  suddette  attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e
fermo  restando  l'inquadramento  cui  avra'  diritto,  a  svolgere i
compiti  qui, e' adibito; uguale disciplina e' riservata al personale
che, svolge attivita' assistenziali o ad esse connesse.
                              Art. 61.
                        Clausola finanziaria

  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto  si
provvede,  ai  sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ROGNONI -
                                                            ANDREATTA

 


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti