DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982 , n. 336| Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982 , n. 336
Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.
Vigente al: 16-1-2021
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo
per provvedere, tra l'altro, all'inquadramento nei ruoli della
Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Disposizioni generali
Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle
ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali,
degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di
Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai
successivi articoli.
Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 38
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto
giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
TITOLO II
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE
ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.
Art. 2.
Riconoscimento del servizio ausiliario
Prima di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei
commissari della Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica
sicurezza, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati
successivamente in ruolo, viene riconosciuto ad ogni effetto
giuridico ed amministrativo, nella qualifica rivestita all'atto
dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, il servizio
prestato in posizione di "ausiliario".
Le promozioni che conseguano alla ricostruzione di carriera per
effetto di tale riconoscimento, vengono conferite in soprannumero
riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista
dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 3.
Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari
L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle
ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degli
ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della
Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi
ruoli di provenienza, e' effettuato sulla base dell'anzianita' di
servizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di
provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per
merito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche
annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti.
Ai fini dell'inquadramento, l'anzianita' di servizio viene
determinata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e per
le ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualifica
iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di
nomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado di
sottotenente per gli ufficiali ammessi nel disciolto Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento
riservati a laureati.
Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n.
634, l'anzianita' di servizio decorre dalla data di ammissione al
corso di istruzione.
Art. 4.
Inquadramento nel ruolo dei dirigenti
I dirigenti superiori e i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i
primi dirigenti della polizia femminile, i maggiori generali e i
colonnelli del ruolo ordinario, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle
sottoelencate qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia di
Stato:
nella qualifica di dirigente superiore, i dirigenti superiori di
pubblica sicurezza e i maggiori generali;
nella qualifica di primo dirigente, i primi dirigenti di pubblica
sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile e i colonnelli.
Art. 5.
Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario
Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli
ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, si
applicano, ai fini esclusivamente giuridici, le disposizioni
contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nell'art. 4 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, la dotazione organica del personale stesso e' rideterminata ai
sensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Al personale di cui al primo comma si applicano altresi', ai soli
effetti giuridici e con la decorrenza stabilita per i funzionari
civili di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Per il computo dell'anzianita' di servizio, si applica il secondo
comma dell'art. 3.
Art. 6.
Inquadramento nel ruolo dei commissari
I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica di
vice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile fino
alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruolo
ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisione
delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sotto
elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale che
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia
maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove
anni e sei mesi;
b) nella qualifica di commissario capo, il personale che alla
predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non
inferiore a cinque anni e sei mesi;
c) nella qualifica di commissario il personale che alla predetta
data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a
cinque anni e sei mesi.
Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini
della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente
quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla
lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella
qualifica.
Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile,
ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, al
compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera
direttiva.
Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui
all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella
legge 6 agosto 1981, n. 432.
Art. 7.
Personale delle qualifiche ad esaurimento
Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11
luglio 1980, n. 312, e' conservato ad esaurimento.
Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della
polizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore
o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonche' agli ufficiali
del ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzo
comma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nello
stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3.
Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.
Art. 8.
Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo
degli ispettori
Le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo
l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato.
Sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di
ispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti della
polizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianita'
di servizio inferiore ai tredici anni.
Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi
accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.
Art. 9.
(((Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei
marescialli).
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo e'
inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le
modalita' di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:
a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;
b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;
c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;
d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore)).
Art. 10.
Inquadramento dei marescialli carica speciale,
di prima classe scelti e di prima classe
I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di
servizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondo
l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.
I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori
del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso
art. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella
qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di
posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9.
I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per
titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella
qualifica di ispettore principale.
Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti
di cui alla lettera b) dell'art. 9, sono altresi' inquadrati i
marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al
concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella
qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.
I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di
prima classe scelti e di prima classe.
I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei
al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione
nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di
ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla
lettera c) dell'art. 9;
qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono
inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura
dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9.
Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale,
ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio
della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle
qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in
relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote
fissate dall'art. 9, lettere a), b) e e).
Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo
l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le
vacanze.
I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che non
superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche
in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei
sovrintendenti.
I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in tale
qualifica conservando l'anzianita' della qualifica di scelto secondo
l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima
classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.
Art. 11.
Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio
I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e
colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale del personale.
Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del
numero dei posti, le modalita' del concorso, l'individuazione delle
categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria le materie
oggetto del colloquio e la composizione della commissione
esaminatrice sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale del personale.
Art. 12.
Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe
I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art.
10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice
ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art.
9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio,
riservato ai marescialli di seconda e di terza classe.
Le modalita' del concorso per titoli di servizio e colloquio sono
stabilite dal precedente art. 11.
Art. 13.
Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe
I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui
al precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura delle
aliquote di posti previste dalle lettere b), e), e d) dell'art. 9,
nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.
I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui
al precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nella
qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono
inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria
di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo
il personale di cui al nono comma dell'art. 10.
Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle
qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o
di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della
commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle
qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale
ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle
vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti
fissate dall'art. 9, lettere a), b) c) e d).
Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo
l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le
vacanze.
I marescialli di seconda e terza classe che non superino il
concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in
soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo
dei sovrintendenti.
I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine di
ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di
maresciallo di terza classe, che e' utile ai fini della promozione
alla qualifica di sovrintendente capo.
I marescialli di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine di
ruolo, conservando l'anzianita' maturata nel grado, che e' utile ai
fini della promozione alla qualifica superiore.
Art. 14.
Corso di aggiornamento
I marescialli dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a
norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola
di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi,
secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15.
(((Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a
riposo).
Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai
sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della
cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la
promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico
del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in
godimento, se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della
qualifica immediatamente superiore.
Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente
principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente
a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita'
o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il
trattamento economico del livello di stipendio immediatamente
superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita'
pensionabile della qualifica immediatamente superiore)).
Art. 16.
Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, e' inquadrato,
secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di
sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia
di Stato.
E' altresi' inquadrato nella stessa qualifica, anche in
soprannumero, il personale che abbia conseguito il grado di
brigadiere, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata
legge 1 aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di
sovrintendente principale quello inquadrato ai sensi del comma
precedente.
Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vice brigadiere, e'
inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella
qualifica di sovrintendente.
Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi
del successivo comma.
Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato e che sia
risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di
vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la
cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella
qualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli
concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie
di merito.
Il personale promosso in applicazione del disposto dell'art. 96
della legge 1 aprile 1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, e'
inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice
sovrintendente, conservando l'anzianita' nel grado, che e' utile ai
fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.
Art. 17.
Inquadramento nel ruolo degli assistenti
Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e inquadrato
nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine
di ruolo, con le seguenti modalita':
1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano
superato i ventiquattro anni di anzianita' di servizio o i dieci anni
di anzianita' di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando
l'anzianita' di grado;
2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati che
abbiano fino a ventiquattro anni di anzianita' di servizio
conservando l'anzianita' maturata nel grado;
3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino
a quindici anni di anzianita' di servizio.
E', altresi', inquadrato nella qualifica di assistente il personale
che abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, in
applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile
1981, n. 121.
Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva
l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, che e' utile ai fini
della promozione alla qualifica di assistente principale.
Art. 18.
Inquadramento nel ruolo degli agenti
Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1
aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di guardia scelta, e'
inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti
della Polizia di Stato, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a
parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo.
E' altresi' inquadrato nella qualifica di agente scelto il
personale che abbia conseguito la qualifica di guardia scelta, in
applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile
1981, n. 121.
Il personale di cui ai precedenti commi conserva l'anzianita'
maturata nella qualifica di guardia scelta, che e' utile ai fini
della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli
assistenti della Polizia di Stato.
Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il grado di guardia, e' inquadrato nella
qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado, che e' utile
ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.
TITOLO III
RUOLI AD ESAURIMENTO
Art. 19.
Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal
ruolo ordinario
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono
istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e
sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario dal disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza:
1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
2) ruolo ad esaurimento dei commissari;
3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.
Art. 20.
Ruolo ad esaurimento dei dirigenti
Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti e' articolato in tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) dirigente generale;
b) dirigente superiore;
c) primo dirigente.
Art. 21.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti
Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggiore
generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelle
posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o
"in aspettativa per riduzione di quadri" e' inquadrato,
rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente
superiore e primo dirigente.
Sono, altresi', inquadrati nelle suddette qualifiche i pari grado
provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art.
96, lettere p) e q), della legge 1 aprile 1981, n. 121, ovvero che ne
facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando
l'anzianita' di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di
stato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n.
173 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 22.
Ruolo ad esaurimento dei commissari
Il ruolo ad esaurimento dei commissari comprende l'unica qualifica
di vice questore aggiunto.
Art. 23.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari
Il personale avente il grado di tenente colonnello alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo che proviene dal
ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questore
aggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine di
ruolo, conservando l'anzianita' di grado.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
comunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.
Art. 24.
Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti
Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti e' articolato in quattro
qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) sovrintendente capo;
b) sovrintendente principale;
c) sovrintendente;
d) vice sovrintendente.
Art. 25.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti
I sottufficiali, provenienti dal ruolo ordinario, sono inquadrati a
domanda nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti,
secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10,
nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data
dell'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 26.
Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai
ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono
istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti
colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati
e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e
ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27
febbraio 1963, n. 225, nonche' ai tenenti colonnelli, sottufficiali e
appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:
a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
b) ruolo ad esaurimento dei commissari;
c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;
d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.
Art. 27.
Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personale proveniente dai
ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti riservato agli ufficiali
provenienti dai ruoli separati e limitati e' articolato in due
qualifiche, che assumono la denominazione di dirigente superiore e
primo dirigente.
Art. 28.
Ruolo ad esaurimento dei commissari, per i tenenti colonnelli
provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
Il ruolo ad esaurimento dei commissari riservato ai tenenti
colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati ed ai tenenti
colonnelli comunque richiamati in servizio temporaneo comprende
l'unica qualifica di vice questore aggiunto.
Art. 29.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli
provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni
Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del
presente decreto il grado di tenente colonnello nella posizione di
"richiamato in servizio temporaneo" e quello con il grado di tenente
colonnello proveniente dai ruoli separati e limitati, e' inquadrato
nella qualifica di vice questore aggiunto, secondo l'ordine di ruolo,
conservando l'anzianita' di grado e tenendo conto delle precedenti
posizioni di stato.
Art. 30.
Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali
provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni
Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti riservato ai
sottufficiali del ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo
ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.
225, ed a quelli comunque richiamati in servizio temporaneo, e'
articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
a) sovrintendente capo;
b) sovrintendente principale;
c) sovrintendente;
d) vice sovrintendente.
Art. 31.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti
dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni
I sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli
provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge
27 febbraio 1963, n. 225, e quelli comunque richiamati in servizio
temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenze
ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13,
quinto comma e seguenti, e 16.
I sottufficiali, richiamati in servizio temporaneo, che rivestono
il grado di maresciallo di prima classe carica speciale sono
inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.
Art. 32.
Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntati provenienti
dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni
Il ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati
provenienti dal ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo
ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.
225, e a quelli richiamati in servizio temporaneo e' articolato in
tre qualifiche, che assumono la denominazione di assistente,
assistente principale ed assistente capo.
Art. 33.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli appuntati provenienti
dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni
Gli appuntati, provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli
provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge
27 febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneo
sono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principale
e di assistente capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cui
all'art. 17.
Art. 34.
Istituzione del ruolo ad esaurimento delle assistenti del disciolto
Corpo della polizia femminile
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e'
istituito il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di
Stato.
Art. 35.
Ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato
Il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato e'
articolato in due qualifiche, che assumono la denominazione di
assistente capo e assistente principale della Polizia di Stato.
Art. 36.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia
di Stato
Nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato e'
inquadrato il personale del ruolo delle assistenti del disciolto
Corpo della polizia femminile che ne faccia richiesta entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
L'inquadramento e' disposto con i criteri e le corrispondenze di
cui all'art. 8.
Il personale di cui al primo comma conserva lo stato giuridico, la
progressione di carriera ed i benefici previsti dalla legge 7
dicembre 1959, n. 1083, e successive modificazioni.
Art. 37.
Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad
esaurimento dei dirigenti o dei commissari
Il personale inquadrato nelle qualifiche di dirigente superiore,
primo dirigente e vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento,
proveniente dagli ufficiali in servizio permanente del disciolto
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, consegue la promozione
alle qualifiche superiori secondo le norme per l'avanzamento
contenute nella legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti.
Art. 38.
Progressione in carriera dei dirigenti superiori
I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20,
sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella
qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima
dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla
qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello
della cessazione dal servizio per limiti d'eta' o per fisica
inabilita' o per decesso.
Art. 39.
Aliquote di valutazioni e di promozioni
A parziale modifica della tabella n. 1 annessa alla legge 13
dicembre 1965, n. 1366, il numero dei primi dirigenti e dei vice
questori aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e
26, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il
numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue:
Numero dei funzionari
non ancora valutati
da ammettere a valutazione
Promozioni
a) Vice questore aggiunto il 10% di tutti 1/6 dei vice questori
(gia tenente colon- funzionari va- aggiunti iscritti nel
nello) lutati ruolo ad esaurimento((3))
b) Primo dirigente (gia 1 1/5 dei primi dirigenti
colonnellio) iscritti nel ruolo ad
esaurimento ((3))
Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per
le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unita'.
Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza
dal personale inquadrato.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 ottobre 1986, n. 668 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che:"A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non
ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39,
primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente,
come segue:
a)un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad
esaurimento;
b)un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento".
Art. 40.
Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad
esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti
Il personale inquadrato nelle qualifiche di sovrintendente
principale, di sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo ad
esaurimento consegue la promozione alla qualifica superiore
rispettivamente secondo le norme per l'avanzamento a maresciallo di
prima classe, a maresciallo di terza classe ed a brigadiere,
contenute nelle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n.
845, e successive modificazioni.
Il personale inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento
degli assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale del
ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le norme per il
conferimento del grado di vice brigadiere contenute nella legge 3
aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n.
634.
Il corso di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, e'
sostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
((Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori e'
determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle
promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di
ogni anno)).
Art. 41.
Progressione in carriera nei ruoli ad esaurimento del personale in
particolari posizioni
La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli
degli ufficiali nelle posizioni di stato di "richiamato in servizio
temporaneo" e "a disposizione", e' disciplinata rispettivamente dalle
norme contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n. 1366,
e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli dei
sottufficiali in posizione di stato di "richiamato in servizio
temporaneo" e' disciplinata dalle norme contenute nel titolo X della
legge 3 aprile 1958, n. 460.
Art. 42.
Organo competente per la progressione in carriera
La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad
esaurimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3,modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.
La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per
esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, e' stabilita ai sensi del
terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 43.
Applicabilita' di precedenti norme
Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22
luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive
modificazioni.
((Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno
attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e
continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di
"ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e
trattamento economico)).
Art. 44.
Stato giuridico del ruolo ad esaurimento
Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai
precedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle
vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli del
personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia.
Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro
trenta giorni dalla data di inquadramento puo' mantenere la
denominazione di cui ai precedenti ordinamenti.
Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo
quanto diversamente previsto nel presente decreto legislativo, le
norme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nelle
particolari posizioni di stato "a disposizione" e "in aspettativa per
riduzione di quadri" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica
spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di
tempo previsto dal provvedimento di collocamento in dette posizioni.
Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella
posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene
inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima
posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal
provvedimento di collocamento in detta posizione che puo' essere
prorogato ((fino al 65° anno di eta', per il personale richiamato ed
inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e
fino al 62° anno di eta' per il personale richiamato ed inquadrato
nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti)).
Il provvedimento di proroga, adottato con decreto del Ministro
dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, e' subordinato
all'esistenza di vacanze negli organici del ruolo degli agenti e
nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari.
Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado
il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e
quella di richiamo.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE
Art. 45.
Limiti di eta'
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e
dei sovrintendenti e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del
sessantesimo anno di eta'; quello inquadrato nei ruoli degli
assistenti e degli agenti e' collocato a riposo d'ufficio al
compimento del cinquantottesimo anno di eta'.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 46.
Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui
all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748
I funzionari civili di pubblica sicurezza che alla data del 1
luglio 1980 rivestivano la qualifica di vice questore del ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati, in soprannumero,
da riassorbirsi in sede di revisione delle dotazioni organiche
prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della
Polizia di Stato.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento
decorre dalla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.
121.
Art. 47.
Aumento posti primo dirigente della polizia femminile
La dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui al
quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' elevata di sedici
unita'.
I posti di funzione di ispettrice capo e di vice consigliere
ministeriale per la polizia femminile sono corrispondentemente
elevati a venti unita'.
I posti predetti portati in aumento sono conferiti secondo i
criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, e
le promozioni hanno decorrenza dalla data dello scrutinio per merito
comparativo, da effettuarsi prima dell'inquadramento di cui al punto
X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 48.
Nomina alla qualifica di primo dirigente
I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono resi
disponibili entro la data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza,
di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti
mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le
modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vice
questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge 11
luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili di
pubblica sicurezza.
I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo
dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti, secondo i
criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7 e
a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
Il personale promosso ai sensi del presente articolo deve
frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di
almeno due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 49.
Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia
Le assistenti di polizia femminile che, alla data del bando di
concorso siano in possesso di una anzianita' complessiva di servizio
non inferiore a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui alla
legge 1 dicembre 1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di un
sesto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice
commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante
concorso interno per titoli di servizio e colloquio.
La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto
intero.
Le vincitrici del concorso debbono frequentare un corso di
aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 50.
Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie
I sottufficiali e le guardie che, alla data del bando di concorso
siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per
l'accesso al ruolo dei commissari e che abbiano maturato almeno
cinque anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite di
un quarto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di
vice commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno
per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non
inferiore alla meta' si computa come posto intero.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso di
aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 51.
Concorso per titoli di servizio e colloquio
I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedenti
articoli 49 e 50 sono indetti con provvedimento del Ministro
dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il
termine di presentazione delle domande e le modalita' di
partecipazione.
Le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei
titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame
colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono
stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile
1981, n. 121.
I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 52.
Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia
femminile
Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, ((in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo))possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla
qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di
Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel
limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione
organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al
concorso non possa essere attribuito alcun posto,si procederanegli
anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.
Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita'
di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore
a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla
legge 1 dicembre 1966, n. 1082.
La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei
posti messi a concorso.
Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante
scrutinio;((. . .)).
Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di
aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 53.
Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti
Il concorso di cui all'articolo precedente e' indetto entro il mese
di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al
31 dicembre precedente con decreto del Ministro dell'interno da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il
termine di presentazione delle domande e le modalita' di
partecipazione.
Le modalita' del concorso, il numero e le materie delle prove
scritte, le materie oggetto del colloquio, il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna prova e la composizione della commissione
esaminatrice, sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 54.
Nomina alla qualifica di vice sovrintendente
Per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.
121, le anzianita' di servizio per l'ammissione al concorso per
l'accesso al ruolo dei sovrintendenti sono quelle previste dall'art.
78 della legge 3 aprile 1958, n. 460.
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 668)).
Art. 56.
Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo
separato e limitato
Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo
separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di
quiescenza, e' disposta la ricostruzione di carriera dalla data di
entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre
1974, n. 496, e successive modificazioni.
I benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex
combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971.
Art. 57.
Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti
dal ruolo separato e limitato
Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di
cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto legislativo all'atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del
trattamento di quiescenza, e' disposta la ricostruzione di carriera
dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla
legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.
Art. 58.
Inquadramento del personale in particolari posizioni
Al personale proveniente dai ruoli dei funzionari civili di
pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile
escluso dagli scrutini ai sensi dell'art. 93 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art.
95 dello stesso testo unico.
Agli stessi fini, al personale, proveniente dal disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, non ammesso a valutazione ai
sensi dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e
successive modificazioni, si applicano gli articoli 38 e 39 della
stessa legge n. 1366.
Al personale, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi degli
articoli 23 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive
modificazioni, 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
modificazioni, e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive
modificazioni, si applica, ai fini dello avanzamento e del
conseguente definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data
di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Fermo restando l'inquadramento disposto in relazione al grado
rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai
sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive
modificazioni, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e
12.
Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente
comma e consegua la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata
legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inquadrato, anche in soprannumero,
secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 13 del presente
decreto legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso
o che non vi partecipi, e' inquadrato, anche in soprannumero, secondo
le modalita' di cui agli art. 10, decimo comma e 13, quinto comma.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59.
Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso
Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei
concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. I vincitori dei concorsi suddetti
frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo
secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i
concorsi stessi.
Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e
guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle
aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di
prima o di terza classe, sono ammessi ai concorsi per lo
inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso
del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi
stessi.
Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del
secondo comma, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli
articoli 10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e
12.
Art. 60.
Disposizione finale
Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decreto
legislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattere
amministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal
personale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle di
carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale
dei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV)
dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il personale dei
ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' impiegato
nelle suddette attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e
fermo restando l'inquadramento cui avra' diritto, a svolgere i
compiti qui, e' adibito; uguale disciplina e' riservata al personale
che, svolge attivita' assistenziali o ad esse connesse.
Art. 61.
Clausola finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si
provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI -
ANDREATTA












