DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338 |Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982 , n. 338
Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
Vigente al: 16-1-2021
Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 2. Norme applicabili Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))
Art. 6. Strutture sanitarie del Ministero dell'interno Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 31, n. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno puo' stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.
Art. 7. Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria ((Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Art. 8. Incarichi temporanei ((Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia)) della Polizia di Stato possono essere autorizzati ed assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purche' compatibili con i doveri del proprio servizio. I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Universita' in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata anche in relazione al profitto.
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 10 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 13. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
Art. 18. Nomina a dirigente generale medico Il dirigente generale medico e' nominato tra i dirigenti superiori medici del ruolo professionale di cui all'art. 1 ((...)).
Art. 19. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' compilato: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; ((b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale di sanita';)) c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 5 OTTOBRE 2018, N. 126)). --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che nel presente provvedimento " , ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario centrale' e 'servizio medico a livello centrale' sono sostituite dalle seguenti: 'direzione centrale di sanita'".
Art. 20. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici. Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, e' compilato: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; b) per ((...)) i medici principali, per ((...)) i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo e' compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. ((Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione centrale di sanita'.)) Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 21. Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato: 1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici; 2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici. Il ruolo ad esaurimento dei direttivi medici si articola nelle qualifiche di: a) medico; b) medico principale; c) medico capo. Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici si articola nelle qualifiche di: a) primo dirigente medico; b) dirigente superiore medico; c) dirigente generale medico.
Art. 22. Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituti con l'art. 1. Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento puo' mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento. Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1. Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella particolare posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo il tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione. Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella del richiamo.
Art. 23. Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.
Art. 24. Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta' o per fisica inabilita' o per decesso.
Art. 25. Criteri per l'inquadramento Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile del 1982, n. 336, sull'inquadramento del personale nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.
Art. 26. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e quelli che alla stessa data si trovino nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo" sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici della Polizia di Stato: nella qualifica di dirigente superiore medico, i maggiori generali medici; nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici. L'inquadramento e' disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianita' di grado.
Art. 27. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici "richiamati in servizio temporaneo" I tenenti colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si trovino nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo" sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici, conservando l'anzianita' di grado.
Art. 28. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici: nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi; nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi; nella qualifica di medico, il restante personale.
Art. 29. Inquadramento nei ruoli professionali dei medici a Polizia di Stato Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, escluso quello che si trovi nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", puo' chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti con l'art. 1, o del ruolo dei medici legali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le corrispondenze indicate nei precedenti articoli 26 e 28.
Art. 30. Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.
Art. 31. Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i posti eventualmente disponibili nella qualifica di primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583. I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 32. Trattamento economico Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1 e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo. L'indennita' mensile pensionabile e' di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.
Art. 33. Congedi, aspettative e limiti di eta' Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative, nonche' quelle del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai limiti di eta'. ((Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta')).
Art. 34. Disposizione transitoria sul trattamento economico Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
Art. 35. Clausola finanziaria All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 39,foglio n. 20
TABELLA A ((CARRIERA DEI MEDICI Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130 Medico principale ===================================================================== | Livello di | | Posti di | | | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni | +=============+==============+==============+=======================+ | |Dirigente | | | | |generale | |Direttore centrale di | |C |medico | 1 |sanita' | +-------------+--------------+--------------+-----------------------+ | | | | | +-------------+--------------+--------------+-----------------------+ | | | |Consigliere | | | | |ministeriale aggiunto; | | | | |direttore di servizio | | | | |della direzione | | | | |centrale di sanita' e | | | | |di ufficio di vigilanza| | | | |a livello centrale; | | | | |Direttore di ufficio di| | | | |coordinamento sanitario| | | | |interregionale; | | | | |responsabile di | | | | |attivita' complessa | | |Dirigente | |nell'ambito di uffici | | |superiore | |di particolare | |D |medico | 11 |rilevanza. | +-------------+--------------+--------------+-----------------------+ | | | |Direttore di divisione | | | | |o di ufficio equiparato| | | | |nella direzione | | | | |centrale di sanita'; | | | | |dirigente di ufficio | | | | |sanitario periferico di| | | | |particolare rilevanza e| | | | |di ufficio di vigilanza| | | | |periferico; vice | | | | |direttore di ufficio di| | | | |vigilanza a livello | | |Primo | |centrale vice | | |dirigente | |consigliere | |E |medico | 36 |ministeriale. | +-------------+--------------+--------------+-----------------------+ | | | |Vice direttore di | | | | |ufficio di rango | | | | |divisionale o - di | | | | |ufficio equiparato; | | | | |direttore di ufficio | | | | |sanitario periferico; | | |Medico | |coordinatore di | | |superiore | |attivita' sanitaria | | |Medico capo | 185 |complessa. | +-------------+--------------+--------------+-----------------------+ CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5 Medico principale ===================================================================== | Livello di | | Posti di | | | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni | +============+===============+============+=========================+ | | | |Vice consigliere | | | | |ministeriale con funzioni| | | | |di coordinamento | | |Primo dirigente| |dell'attivita' | | |medico | |medico-veterinaria sul | |E |veterinario | 1 |territorio | +------------+---------------+------------+-------------------------+ | |Medico | |Direttore di ufficio di | | |veterinario | |medicina veterinaria | | |superiore | |territoriale; | | |Medico | |coordinatore di attivita'| | |veterinario | |medico veterinarie | | |capo | 7 |complesse." | +------------+---------------+------------+-------------------------+)) TABELLA B ((Equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle del personale della carriera dei medici di Polizia Qualifiche del personale della Qualifiche del personale carriera dei della carriera funzionari di Polizia dei medici di Polizia Dirigente generale Dirigente generale medico Dirigente superiore Dirigente superiore medico Primo dirigente Primo dirigente medico Vice questore Medico superiore Vice questore aggiunto Medico capo Commissario capo Medico principale Commissario Medico Vice commissario -)) -------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 1 bis, comma 1) che "Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'." -------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettere ppp), qqq) e ttt)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; [...] ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto".