DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982 , n. 338

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

 Vigente al: 16-1-2021  
                               Art. 1.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                               Art. 2.
                          Norme applicabili

  Al  personale  appartenente  ai ruoli professionali dei sanitari si
applicano   le  disposizioni  dell'ordinamento  del  personale  della
Polizia  di  Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,  e
dell'ordinamento  del  personale  della  Polizia di Stato che espleta
attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
                               Art. 3.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
	
                               Art. 4.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                               Art. 5. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) 
                               Art. 6.
           Strutture sanitarie del Ministero dell'interno

  Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui
all'art.  31,  n.  9  della  legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro
dell'interno  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  la regione
Lazio.
                               Art. 7. 
Qualifiche di ufficiale di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
                         polizia giudiziaria 
 
  ((Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato
ed  a  quella  dei  medici  veterinari  della  Polizia  di  Stato  e'
attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la  qualifica  di
ufficiale di pubblica  sicurezza  e,  con  esclusione  dei  dirigenti
superiori e del dirigente generale, quella di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria.)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). 
  Fermo restando il disposto dell'articolo 32,  i  medici  dei  ruoli
professionali dei sanitari della Polizia  di  Stato  provenienti  dal
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi  quelli
dei  ruoli  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  21  e   seguenti,
nell'espletamento delle loro funzioni  o  servizi  di  polizia,  sono
ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 
                               Art. 8. 
                        Incarichi temporanei 
 
  ((Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari
di Polizia)) della Polizia di Stato  possono  essere  autorizzati  ed
assumere  incarichi  temporanei  di   insegnamento   e   di   ricerca
scientifica purche' compatibili con i doveri del proprio servizio. 
  I medici della  Polizia  di  Stato  possono  essere  autorizzati  a
frequentare le scuole di specializzazione presso  le  Universita'  in
settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata anche
in relazione al profitto. 
                               Art. 9.
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
           MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
                               Art. 10
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
           MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
                              Art. 11.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                              Art. 12.
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
           MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
                              Art. 13.
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME
           MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)).
                              Art. 14.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                              Art. 15.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                              Art. 16.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                              Art. 17.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)).
                              Art. 18.
                 Nomina a dirigente generale medico

  Il  dirigente generale medico e' nominato tra i dirigenti superiori
medici del ruolo professionale di cui all'art. 1 ((...)).
                              Art. 19. 
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo  per  il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza 
 
  Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  per
il personale di  cui  al  presente  decreto  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza e' compilato: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; 
    ((b) per il medico principale e il medico veterinario principale,
dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui  dipendono.
Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal  direttore  centrale  di
sanita';)) 
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 5 OTTOBRE 2018, N. 126)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 novembre 1990, n. 359 ha disposto (con l'art. 3-bis,  comma  2)
che nel presente provvedimento "  ,  ovunque  ricorrano,  le  parole:
'servizio  sanitario  a  livello   centrale',   'servizio   sanitario
centrale' e 'servizio medico  a  livello  centrale'  sono  sostituite
dalle seguenti: 'direzione centrale di sanita'". 
                              Art. 20. 
 
 
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo  per  il
    personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici. 
 
 
  Il rapporto informativo del personale di cui  al  presente  decreto
legislativo in servizio presso gli uffici e  reparti  periferici,  e'
compilato: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; 
    b)  per  ((...))  i  medici  principali,  per  ((...))  i  medici
veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico  o
dal  primo  dirigente  medico  veterinario  dal  quale   direttamente
dipendono. Nel caso in cui il personale  stesso  non  dipenda  da  un
primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il
rapporto informativo e' compilato dal vice questore vicario,  per  il
personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente
dell'ufficio o  reparto  presso  il  quale  presta  servizio,  previa
acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti  dal
competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con  il
regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8
marzo  1999,  n.  50.  ((Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal
direttore della direzione centrale di sanita'.)) Fino  all'emanazione
del suddetto regolamento, le modalita'  di  attuazione  di  cui  alla
presente  lettera  sono  individuate  con  decreto  del  capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 
                              Art. 21.
      Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato

  Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono
istituiti  i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari
della Polizia di Stato:
    1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici;
    2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.
  Il  ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi medici si articola nelle
qualifiche di:
    a) medico;
    b) medico principale;
    c) medico capo.
  Il  ruolo  ad  esaurimento  dei  dirigenti medici si articola nelle
qualifiche di:
    a) primo dirigente medico;
    b) dirigente superiore medico;
    c) dirigente generale medico.
                              Art. 22.
       Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento

  Il  personale  inquadrato  a  norma degli articoli dal 26 al 30 nei
ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle
vigenti  disposizioni  per  le  qualifiche  corrispondenti  dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituti con l'art.
1.
  Il  personale  di  cui al primo comma che ne faccia richiesta entro
trenta   giorni   dalla  data  di  inquadramento  puo'  mantenere  la
denominazione di cui al precedente ordinamento.
  Nei  confronti  del  predetto personale trovano applicazione, salvo
quanto  diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo
stato  giuridico  del personale appartenente ai ruoli di cui all'art.
1.
  Il  personale  che  si  trova,  all'atto  dell'inquadramento, nella
particolare posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo"
viene  inquadrato  nel  ruolo  e  nella  qualifica spettantegli nella
medesima  posizione  di  stato e per il periodo il tempo previsto dal
provvedimento di collocamento in detta posizione.
  Per il personale richiamato non si computa nell'anzianita' di grado
il  periodo  che intercorre tra la data del collocamento in congedo e
quella del richiamo.
                              Art. 23.
          Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento

  Al  personale  inquadrato  nei ruoli ad esaurimento di cui all'art.
21,  continua  ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di
carriera,  la  normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo
delle  guardie  di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata
in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti
agli  appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi
corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.
                              Art. 24.
   Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento

  I  dirigenti  superiori  medici  del  ruolo  ad  esaurimento di cui
all'art.  21  sono  valutati al compimento del terzo anno di servizio
nella  qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima
dell'inquadramento  e,  se  dichiarati  idonei,  sono  promossi  alla
qualifica  di  dirigente  generale  medico  con decorrenza dal giorno
precedente  a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta'
o per fisica inabilita' o per decesso.
                              Art. 25.
                     Criteri per l'inquadramento

  Ai  fini  dell'inquadramento  degli  ufficiali medici del disciolto
Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento
dei  medici  della Polizia di Stato, con esclusione del personale che
si  trovi  nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo", si
applicano  le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   aprile   del   1982,  n.  336,
sull'inquadramento del personale nei ruoli della Polizia di Stato del
personale che espleta funzioni di polizia.
                              Art. 26.
     Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici

  I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza, in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo, e quelli che alla stessa
data   si   trovino   nella  posizione  di  "richiamato  in  servizio
temporaneo" sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento
dei dirigenti medici della Polizia di Stato:
    nella   qualifica  di  dirigente  superiore  medico,  i  maggiori
generali medici;
    nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici.
  L'inquadramento  e' disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando
l'anzianita' di grado.
                              Art. 27.
    Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli
             medici "richiamati in servizio temporaneo"

  I  tenenti  colonnelli  medici del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza  che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  si  trovino  nella posizione di "richiamato in
servizio  temporaneo"  sono  inquadrati,  secondo  l'ordine di ruolo,
nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi
medici, conservando l'anzianita' di grado.
                              Art. 28.
     Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

  Gli  ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data
di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
inquadrati  nelle  sottoelencate  qualifiche del ruolo ad esaurimento
dei direttivi medici:
    nella  qualifica  di  medico capo, il personale che, alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, abbia maturato
un'anzianita'  di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei
mesi;
    nella  qualifica  di  medico  principale,  il  personale che alla
stessa  data  abbia  maturato un'anzianita' di effettivo servizio non
inferiore a due anni e sei mesi;
    nella qualifica di medico, il restante personale.
                              Art. 29.
          Inquadramento nei ruoli professionali dei medici
                         a Polizia di Stato

  Il  personale  inquadrato  nei ruoli ad esaurimento di cui all'art.
21,  escluso  quello  che  si trovi nella posizione di "richiamato in
servizio  temporaneo",  puo' chiedere, entro tre mesi dall'entrata in
vigore   del   presente   decreto   legislativo,   di  passare  nelle
corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli  istituiti con l'art. 1, o del
ruolo  dei  medici  legali istituito con decreto del Presidente della
Repubblica   24   aprile  1982,  n.  337,  secondo  i  criteri  e  le
corrispondenze indicate nei precedenti articoli 26 e 28.
                              Art. 30.
 Ruolo ad esaurimento ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312

  Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  si  applicano  il  primo ed il terzo comma dell'art. 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile 1982, n. 336,
concernente  l'inquadramento  nei  ruoli  della  Polizia di Stato del
personale che espleta funzioni di polizia.
                              Art. 31.
    Norme transitorie per la promozione a primo dirigente medico

  Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo  i  posti  eventualmente  disponibili  nella qualifica di
primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito
comparativo,  secondo  i  criteri e le modalita' di cui alla legge 30
settembre 1978, n. 583.
  I   promossi   devono   frequentare   un   corso  di  aggiornamento
professionale.
  Le  modalita'  di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
                              Art. 32. 
                        Trattamento economico 

 
  Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti  dal
primo comma dell'art. 43 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  il
trattamento economico del personale appartenente ai  ruoli  istituiti
con l'art. 1 e' quello spettante al personale di pari  qualifica  che
espleta funzioni di polizia,  secondo  la  tabella  di  equiparazione
allegata al presente decreto legislativo. 
  L'indennita' mensile pensionabile e' di  importo  pari  al  60%  di
quella corrisposta al personale  che  espleta  funzioni  di  polizia,
secondo le qualifiche. 
                              Art. 33.
                Congedi, aspettative e limiti di eta'

  Fino  a  quando  non  interverranno  gli  accordi di cui al primo e
secondo  comma  dell'art.  95  della  legge  1 aprile 1981, n. 121, i
congedi  e le aspettative per il personale di cui al presente decreto
legislativo  sono  disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
  Il  diritto  al  congedo  ordinario  matura dalla data di nomina in
prova.
  Nei  confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai
sensi  del  presente  decreto  legislativo  si applicano le norme del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile 1982, n. 335,
concernenti  i  congedi  e le aspettative, nonche' quelle del decreto
del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai
limiti di eta'.
  ((Il  personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del
presente   decreto   e'   collocato   a   riposo  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta')).
                              Art. 34.
         Disposizione transitoria sul trattamento economico

  Fino  a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal
primo  comma  dell'art.  43  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, il
trattamento  economico  del  personale inquadrato nei ruoli istituiti
con  il presente decreto legislativo e' quello spettante al personale
di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella
di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
                              Art. 35.
                        Clausola finanziaria

  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto  si
provvede,  ai  sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
con  i  fondi  stanziati  sul cap. 2510 dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ROGNONI -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1982
  Atti di Governo, registro n. 39,foglio n. 20
 
                                                            TABELLA A 
    

((CARRIERA DEI MEDICI

  Medico, limitatamente alla frequenza del corso
  di formazione iniziale                           130
  Medico principale


=====================================================================
| Livello di  |              |   Posti di   |                       |
|  funzione   |  Qualifica   |  qualifica   |       Funzioni        |
+=============+==============+==============+=======================+
|             |Dirigente     |              |                       |
|             |generale      |              |Direttore centrale di  |
|C            |medico        |      1       |sanita'                |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
|             |              |              |                       |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
|             |              |              |Consigliere            |
|             |              |              |ministeriale aggiunto; |
|             |              |              |direttore di servizio  |
|             |              |              |della direzione        |
|             |              |              |centrale di sanita' e  |
|             |              |              |di ufficio di vigilanza|
|             |              |              |a livello centrale;    |
|             |              |              |Direttore di ufficio di|
|             |              |              |coordinamento sanitario|
|             |              |              |interregionale;        |
|             |              |              |responsabile di        |
|             |              |              |attivita' complessa    |
|             |Dirigente     |              |nell'ambito di uffici  |
|             |superiore     |              |di particolare         |
|D            |medico        |      11      |rilevanza.             |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
|             |              |              |Direttore di divisione |
|             |              |              |o di ufficio equiparato|
|             |              |              |nella direzione        |
|             |              |              |centrale di sanita';   |
|             |              |              |dirigente di ufficio   |
|             |              |              |sanitario periferico di|
|             |              |              |particolare rilevanza e|
|             |              |              |di ufficio di vigilanza|
|             |              |              |periferico; vice       |
|             |              |              |direttore di ufficio di|
|             |              |              |vigilanza a livello    |
|             |Primo         |              |centrale vice          |
|             |dirigente     |              |consigliere            |
|E            |medico        |      36      |ministeriale.          |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+
|             |              |              |Vice direttore di      |
|             |              |              |ufficio di rango       |
|             |              |              |divisionale o - di     |
|             |              |              |ufficio equiparato;    |
|             |              |              |direttore di ufficio   |
|             |              |              |sanitario periferico;  |
|             |Medico        |              |coordinatore di        |
|             |superiore     |              |attivita' sanitaria    |
|             |Medico capo   |     185      |complessa.             |
+-------------+--------------+--------------+-----------------------+

  CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI
  Medico veterinario, limitatamente alla frequenza
  del corso di formazione iniziale                   5
  Medico principale

=====================================================================
| Livello di |               |  Posti di  |                         |
|  funzione  |   Qualifica   | qualifica  |        Funzioni         |
+============+===============+============+=========================+
|            |               |            |Vice consigliere         |
|            |               |            |ministeriale con funzioni|
|            |               |            |di coordinamento         |
|            |Primo dirigente|            |dell'attivita'           |
|            |medico         |            |medico-veterinaria sul   |
|E           |veterinario    |     1      |territorio               |
+------------+---------------+------------+-------------------------+
|            |Medico         |            |Direttore di ufficio di  |
|            |veterinario    |            |medicina veterinaria     |
|            |superiore      |            |territoriale;            |
|            |Medico         |            |coordinatore di attivita'|
|            |veterinario    |            |medico veterinarie       |
|            |capo           |     7      |complesse."              |
+------------+---------------+------------+-------------------------+))

    
 
                                                            TABELLA B 
 
((Equiparazione tra le qualifiche del personale  della  carriera  dei
funzionari di Polizia e  quelle  del  personale  della  carriera  dei
                          medici di Polizia 
    

Qualifiche del personale della       Qualifiche del personale
carriera dei                         della carriera
funzionari di Polizia                dei medici di Polizia

Dirigente generale                   Dirigente generale medico
Dirigente superiore                  Dirigente superiore medico
Primo dirigente                      Primo dirigente medico
Vice questore                        Medico superiore
Vice questore aggiunto               Medico capo
Commissario capo                     Medico principale
Commissario                          Medico
Vice commissario                     -))

    
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 1 bis, comma 1) che
"Ferma restando la normativa vigente  in  materia  di  autorizzazione
alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di  dirigente
superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di  Stato,
di cui alla tabella  A  allegata  al  decreto  dei  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,  e  successive  modificazioni,  e'
rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettere ppp), qqq) e ttt)) che "Nella fase di prima applicazione  del
presente decreto: 
  [...] 
  ppp) i medici capo, in servizio al  1°  gennaio  2018,  con  almeno
tredici anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei  medici,  sono
promossi alla qualifica di medico superiore, mediante  scrutinio  per
merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva  di
medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  338,  come
modificata dalla tabella 3, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
presente decreto; 
  qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio  2018,  con  meno  di
tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici,  mantengono,
anche in soprannumero,  la  qualifica  di  medico  capo  nella  nuova
carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di
ruolo, nell'ambito della dotazione  organica  complessiva  di  medico
capo e medico superiore prevista dalla  tabella  A  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,  come  modificata
dalla tabella 3,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  presente
decreto. Per la promozione alla  qualifica  di  medico  superiore  si
applicano le disposizioni di cui  alla  lettera  ppp).  I  funzionari
medici, in servizio alla data del 31  dicembre  2017,  accedono  alla
qualifica  di  medico  capo,  anche   in   sovrannumero,   ai   sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
  [...] 
  ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la  qualifica
di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di  dirigente
generale medico accede alle  funzioni  di  cui  all'articolo  44  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  338,
come modificata dalla tabella 3, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
allegata al presente decreto". 

 


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti