LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)

 Vigente al: 16-1-2021  

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021,  2022  e
2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Al fine di dare attuazione a interventi in  materia  di  riforma
del  sistema  fiscale,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota  non  inferiore  a
5.000 milioni di euro e non superiore  a  6.000  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2022  e'  destinata  all'assegno  universale  e
servizi alla  famiglia.  I  predetti  interventi  sono  disposti  con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di
cui al primo periodo. 
  3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresi', a  decorrere
dall'anno  2022,  fermo  restando   il   rispetto   degli   obiettivi
programmatici di finanza  pubblica,  risorse  stimate  come  maggiori
entrate  permanenti  derivanti  dal  miglioramento   dell'adempimento
spontaneo. 
  4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle  risorse  di
cui al comma 3, si considerano  le  maggiori  entrate  derivanti  dal
miglioramento  dell'adempimento  spontaneo  che  sono  indicate,  con
riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge
di bilancio, nell'aggiornamento  della  Relazione  sull'economia  non
osservata e sull'evasione fiscale e contributiva,  redatta  ai  sensi
dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24  settembre
2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo  precedente  sono
considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello  oggetto
di quantificazione, la somma algebrica della stima  della  variazione
delle  entrate  derivanti   in   ciascun   anno   dal   miglioramento
dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora  tale  somma
algebrica  risulti  negativa,  l'ammontare  delle  maggiori   entrate
permanenti e' dato dalla differenza,  se  positiva,  tra  l'ammontare
delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il  valore  negativo
della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento
dell'adempimento  spontaneo  stimata  con  riferimento  ai  tre  anni
successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente e' negativa
o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti e'  pari
a zero. 
  5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza  pubblica,
la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la
quota delle maggiori  entrate  permanenti  rispetto  alle  previsioni
tendenziali formulate per  il  Documento  di  econo  mia  e  finanza,
derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e  determinate
ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione e le maggiori  entrate  permanenti
rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote  previste  dai
predetti statuti speciali. 
  6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. 
  7. Il Fondo assegno universale e  servizi  alla  famiglia  e  altre
misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di euro per
l'anno 2021. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,  n.  21,
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nelle more di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta
per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020». 
  9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di
1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  10. Per  le  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  per  le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere
l'occupazione  giovanile  stabile,  l'esonero  contributivo  di   cui
all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per  un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla  data  della
prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei  commi
da  11  a  15  del  presente  articolo  non   abbiano   compiuto   il
trentaseiesimo anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  11. L'esonero contributivo di cui al comma 10,  ferme  restando  le
condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un  periodo  massimo  di
quarantotto  mesi  ai  datori  di  lavoro  privati   che   effettuino
assunzioni in una sede o unita'  produttiva  ubicata  nelle  seguenti
regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia,
Calabria e Sardegna. 
  12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, fermi restando i principi generali di  fruizione  degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al  comma  10  spetta  ai
datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei  mesi  precedenti
l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n.
223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica
nella stessa unita' produttiva. 
  13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a  15  non  si  applicano
alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui  all'articolo
1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e' concesso ai sensi
della sezione  3.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei  commi  da
10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  15. Alla copertura degli oneri derivanti  dai  commi  da  10  a  14
concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni
di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU. 
  16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate  nel  biennio
2021-2022,  in  via  sperimentale,  l'esonero  contributivo  di   cui
all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
e' riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo  di
importo pari a 6.000 euro annui. 
  17.  Le  assunzioni  di  cui  al  comma  16  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della  differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'
considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati
verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso soggetto. 
  18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 e' concesso ai sensi
della sezione  3.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e
17 e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16  a  18  si
provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni  di
euro per l'anno 2022, con le risorse del  Programma  Next  Generation
EU. 
  20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e  dei
professionisti e di favorire la  ripresa  della  loro  attivita',  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,   il   Fondo   per   l'esonero   dai   contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi  e  dai  professionisti,
con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
finanziare  l'esonero   parziale   dal   pagamento   dei   contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori  autonomi  e  dai  professionisti
iscritti alle gestioni previdenziali  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) e dai  professionisti  iscritti  agli  enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta
2019 un reddito complessivo non superiore a  50.000  euro  e  abbiano
subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno  2020  non
inferiore al 33 per cento rispetto  a  quelli  dell'anno  2019.  Sono
esclusi  dall'esonero  i  premi  dovuti  all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 
  21. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le  modalita'
per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche'  la  quota
del limite di  spesa  di  cui  al  comma  20  da  destinare,  in  via
eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse  di
cui al comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei  contributi
previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri  professionisti  e
operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia' collocati  in
quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla  diffusione  del
COVID-19. 
  22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e  21  provvedono  al
monitoraggio del rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  ai  medesimi
commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di spesa, non sono adottati  altri  provvedimenti  di
concessione dell'esonero. 
  23. Al fine di sostenere il rientro  al  lavoro  delle  lavoratrici
madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi
di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021,  e'  incrementato
di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione
delle misure organizzative adottate dalle  imprese  per  favorire  il
rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. 
  24. Con  decreto  del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite  le
modalita' di attribuzione delle risorse di cui al comma 23. 
  25. All'articolo 4, comma 24, lettera a),  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche in caso di morte perinatale». 
  26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei  casi  di  morte
del figlio. Per le finalita' di cui alla presente lettera,  il  Fondo
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, per l'anno 2021, e' incrementato  di  500.000  euro  per  l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni  che  svolgono
attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a  favore  dei
genitori  che  subiscono  gravi  disagi  sociali  e  psicologici   in
conseguenza della morte del figlio». 
  27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli  istituti
penitenziari  di  professionalita'  psicologiche   esperte   per   il
trattamento  intensificato  cognitivo-comportamentale  nei  confronti
degli autori di reati contro le donne  e  per  la  prevenzione  della
recidiva, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  28. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1°  gennaio  2021,
al fine di garantire ai lavoratori assicurati  a  fini  previdenziali
presso l'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti  italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parita' di trattamento
rispetto  agli   altri   lavoratori   dipendenti,   le   disposizioni
legislative   statali   recanti   incentivi   alla   salvaguardia   o
all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori  di
lavoro per la generalita' dei settori economici sotto forma di sgravi
o esoneri contributivi si  applicano,  salvo  diversa  previsione  di
legge, ai dipendenti iscritti alla  gestione  sostitutiva  dell'INPGI
con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere
e'  posto  a  carico  del  bilancio  dello   Stato,   a   titolo   di
fiscalizzazione. L'INPGI  invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, a cadenza semestrale, un  apposito  rendiconto  ai
fini del rimborso dei  relativi  oneri.  Ai  fini  degli  adempimenti
previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'INPGI  assume
la funzione di amministrazione concedente e  come  tale  provvede  al
monitoraggio, per  quanto  di  competenza,  in  coerenza  con  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea  C(2020)  1863
final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 
  30.  Al  fine  di  fronteggiare  i  maggiori  oneri  di  assistenza
derivanti dalla crisi  economica  e  occupazionale  conseguente  alla
diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di  favorire  il  riequilibrio
della gestione  previdenziale  sostitutiva  dell'INPGI,  fino  al  31
dicembre 2021 e' posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle  quote  di  contribuzione
figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione, solidarieta' e disoccupazione erogati  in  favore
degli iscritti nei limiti e con le  modalita'  previsti  dalla  legge
ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto  sulla
base del quale e' disposto il rimborso dei relativi oneri,  al  netto
del gettito  contributivo  derivante  dalle  corrispondenti  aliquote
contributive versato all'INPGI  dai  soggetti  obbligati,  che  resta
acquisito dal predetto Istituto a titolo  di  compensazione.  Qualora
l'ammontare  del  predetto  gettito   risulti   superiore   all'onere
sostenuto  dall'INPGI,  la  differenza  resta  acquisita  presso   il
medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a  valere  sul
semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio  a  saldo
finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021. 
  31. Al fine di consentire la piena ed  effettiva  attuazione  delle
misure di riforma volte al riequilibrio della gestione  previdenziale
sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo  16-quinquies,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data  e'  sospesa,  con
riferimento alla sola gestione  sostitutiva  dell'INPGI,  l'efficacia
delle  disposizioni  del  comma  4  dell'articolo   2   del   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
  32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di  cui  al
comma 29,  nell'ambito  dell'autonomia  organizzativa,  gestionale  e
contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,
adotta le ulteriori  misure  necessarie  per  il  riequilibrio  della
gestione  sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  da
sottoporre alla vigilanza  statale  ai  sensi  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  33. All'articolo 1, comma 503, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, le parole:  «e  il  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e il 31 dicembre 2021». 
  34. Al fine di garantire la sostenibilita' della riforma del lavoro
sportivo, e' istituito nello stato di previsione del  Ministero  del-
l'economia e delle finanze un apposito fondo,  con  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero,  anche  parziale,
dal  versamento  dei  contribuiti  previdenziali   a   carico   delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive  associate,  enti
di   promozione   sportiva,   associazioni   e   societa'    sportive
dilettantistiche, con esclusione dei premi e  dei  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro  (INAIL),  relativamente  ai  rapporti  di   lavoro   sportivo
instaurati con atleti,  allenatori,  istruttori,  direttori  tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. 
  35. L'esonero di cui al comma 34 e' cumulabile con altri esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 
  36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti  di  promozione
sportiva e le associazioni e societa'  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la
sede operativa nel territorio dello Stato e  operano  nell'ambito  di
competizioni sportive in corso di svolgimento ai  sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2020,  sono
sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al  28  febbraio
2021; 
  b)  i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 1°  gennaio  2021  al  28  febbraio
2021; 
  c)  i  termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; 
  d) i termini relativi ai versamenti delle imposte  sui  redditi  in
scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 
  37. I versamenti sospesi ai sensi del  comma  36  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
ventiquattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della
prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi  di
dicembre degli anni 2021 e 2022 devono  essere  effettuati  entro  il
giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di  quanto  gia'
versato. 
  38. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  39. All'articolo 1, comma 506, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «e 2020», ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2020 e 2021». 
  40. La nozione di preparazioni alimentari  di  cui  al  numero  80)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  deve  essere  interpretata  nel
senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti  e  di
pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati
in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a  domicilio
o dell'asporto. 
  41.  Per  l'anno  2021,  al  fine  di  facilitare  il  processo  di
ricomposizione fondiaria, anche nella  prospettiva  di  una  maggiore
efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a  titolo
oneroso  di  terreni  e  relative  pertinenze,  di  valore  economico
inferiore o uguale a 5.000  euro,  qualificati  agricoli  in  base  a
strumenti  urbanistici  vigenti,  posti  in  essere   a   favore   di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli  professionali,  iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica
l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
  42. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  le  somme
attribuite ad aumento del capitale  sociale  nei  confronti  di  soci
persone fisiche, la cooperativa  ha  facolta'  di  applicare,  previa
deliberazione dell'assemblea, la  ritenuta  del  12,50  per  cento  a
titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di  cui
all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, ne'  i  detentori  di  partecipazione  qualificata  ai  sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo  unico.  La
facolta' di cui al quarto periodo e'  esercitata  con  il  versamento
della ritenuta di cui al medesimo periodo,  da  effettuare  entro  il
giorno 16 del mese successivo a  quello  di  scadenza  del  trimestre
solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea». 
  43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,
introdotto dal comma 42, puo' essere applicata con i medesimi termini
e modalita' alle somme attribuite ad  aumento  del  capitale  sociale
deliberate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in luogo della tassazione prevista  dalla  previgente
normativa. 
  44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di  cui  lettera
c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma
1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro,  in
via esclusiva  o  principale,  una  o  piu'  attivita'  di  interesse
generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche  e
di utilita' sociale nei settori indicati al comma 45, non  concorrono
alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per  cento
a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono  esclusi
gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986. 
  45. I  settori  nell'ambito  dei  quali  devono  essere  svolte  le
attivita' di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti: 
  a) famiglia e valori connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;
educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di  prodotti
editoriali per la scuola; volontariato,  filantropia  e  beneficenza;
religione e sviluppo spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
civili; 
  b) prevenzione della criminalita' e sicurezza  pubblica;  sicurezza
alimentare e agricoltura di qualita';  sviluppo  locale  ed  edilizia
popolare  locale;  protezione  dei  consumatori;  protezione  civile;
salute  pubblica,  medicina  preventiva  e  riabilitativa;  attivita'
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e
disturbi psichici e mentali; 
  c)  ricerca  scientifica  e  tecnologica;  protezione  e   qualita'
dell'ambiente; 
  d) arte, attivita' e beni culturali. 
  46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta  sul  reddito
delle societa' non dovuta in applicazione della disposizione  di  cui
al medesimo comma 44 al finanziamento delle  attivita'  di  interesse
generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora  erogato  in
una riserva indivisibile e non  distribuibile  per  tutta  la  durata
dell'ente. 
  47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.
153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della
disposizione di cui al comma 44 al finanziamento delle  attivita'  di
interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione,
in un apposito fondo destinato all'attivita' istituzionale. 
  48. A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a  uso
abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a
titolo di proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  nel
territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in
regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti  in  uno
Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura  della  meta'  e  la
tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti
avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639
e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
e' dovuta in misura ridotta di due terzi. 
  49. Per il ristoro ai comuni delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 48 e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12  milioni
di euro. Alla ripartizione del fondo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  50. All'articolo  5  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati  nel  comma  2,  che
siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che  hanno
gia' trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del
31  dicembre  2019  risultano   beneficiari   del   regime   previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di: 
  a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello  di  esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento  dell'esercizio  dell'opzione
ha almeno un figlio minorenne, anche  in  affido  preadottivo,  o  e'
diventato  proprietario  di  almeno  un'unita'  immobiliare  di  tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o
nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unita'
immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'; 
  b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro  dipendente
e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello  di  esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento  dell'esercizio  dell'opzione
ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa
o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia  o
nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento,  ovvero  ne  diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
di  cui  al  presente  comma,  pena  la  restituzione  del  beneficio
addizionale  fruito  senza  l'applicazione  di   sanzioni.   L'unita'
immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure
dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. 
  2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis
sono  definite  con  provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione. 
  2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si  applicano
ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91». 
  51.  Alla  copertura   degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento   nazionale   pubblica   relativa   agli   interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi  strutturali,  del  Fondo
per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari  marittimi
e per la pesca  (FEAMP),  concorre  il  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183.  A  seguito
dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per  il  periodo
di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti,  il  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica   (CIPE),   con
apposita  deliberazione,  definisce  i   tassi   di   cofinanziamento
nazionale massimi  applicabili  e  l'onere  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027. 
  52. Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  51,  attribuiti  alla
titolarita' delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70  per  cento
degli  importi  relativi  alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale
pubblica previsti nei piani  finanziari  dei  singoli  programmi.  La
restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni  e
delle predette  province  autonome,  nonche'  degli  eventuali  altri
organismi pubblici partecipanti a tali programmi. 
  53.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  51  attribuiti  alla
titolarita'  delle  amministrazioni  centrali   dello   Stato,   alla
copertura  degli  oneri  relativi  alla  quota   di   cofinanziamento
nazionale pubblica si provvede integralmente  con  le  disponibilita'
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
1987, n. 183.  Gli  oneri  relativi  alla  quota  di  cofinanziamento
nazionale  pubblica  dei  programmi  dell'obiettivo  di  cooperazione
territoriale  europea  di  cui  la  Repubblica  italiana  e'  partner
ufficiale, dei programmi dello  Strumento  di  vicinato,  sviluppo  e
cooperazione  internazionale  e  dei  programmi  di  assistenza  alla
pre-adesione con autorita' di gestione italiana  sono  a  carico  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata  legge  n.  183
del 1987. 
  54. Il Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5  della  legge  16
aprile  1987,  n.   183,   concorre,   nei   limiti   delle   proprie
disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione
di  eventuali  interventi   complementari   rispetto   ai   programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo
di programmazione 2021-2027.  Al  fine  di  massimizzare  le  risorse
destinabili agli interventi complementari di cui al  presente  comma,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
concorrere al finanziamento degli stessi con  risorse  a  carico  dei
propri  bilanci.  L'erogazione  delle  risorse,  a  fronte  di  spese
rendicontate,    ha    luogo    previo    inserimento,    da    parte
dell'amministrazione titolare, dei dati  di  attuazione  nel  sistema
informatico di cui al comma 56. 
  55.  Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea per il periodo di  programmazione  2021-2027,  a  valere  sui
fondi strutturali, sul JTF,  sul  FEASR,  sul  FEAMP  e  sugli  altri
strumenti finanziari previsti, ivi  compresi  quelli  attinenti  alla
cooperazione territoriale europea, del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
coesione nell'ambito della programmazione  2021-2027,  nonche'  degli
interventi complementari finanziati dal Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' assicurato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello  Stato.  A  tal  fine,  le  amministrazioni
centrali, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
assicurano,  per  gli  interventi  di   rispettiva   competenza,   la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e  procedurale
a livello di singolo progetto nonche' delle procedure di  attivazione
degli interventi, secondo le specifiche  tecniche  definite  d'intesa
tra  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali
dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. 
  56. Per le finalita' di cui ai commi da  51  a  57  e  al  fine  di
garantire  l'efficace  e  corretta  attuazione  delle  politiche   di
coesione  per  il  ciclo  di  programmazione  2021-2027,  nonche'  la
standardizzazione delle relative  procedure  attuative  previste  dai
sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile per le amministrazioni responsabili  un  apposito
sistema  informatico  per  il  supporto  nelle  fasi   di   gestione,
monitoraggio, rendicontazione  e  controllo  dei  programmi  e  degli
interventi cofinanziati. 
  57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato integra il Programma complementare di  azione  e
coesione per la  governance  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo
2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23  dicembre
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del  24  marzo  2016,
con interventi di  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e
tecnica per assicurare la conclusione della programmazione  2014-2020
e l'efficace avvio del  nuovo  ciclo  di  programmazione  dell'Unione
europea 2021-2027, mediante  l'utilizzo  delle  risorse  a  tal  fine
stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160». 
  58.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14: 
  1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis),  le  parole:  «31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  2) al comma 2-bis, le  parole:  «nell'anno  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2021»; 
  b) all'articolo 16: 
  1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti:  «16.000  euro»,  le  parole:  «anno  2019»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e  le  parole:
«nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021». 
  59. All'articolo 1, comma 219, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «nell'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2020 e 2021». 
  60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50
per  cento,  anche  per  interventi  di   sostituzione   del   gruppo
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a  gas
di ultima generazione». 
  61. Al fine di perseguire  il  risparmio  di  risorse  idriche,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, un  fondo  denominato  «Fondo
per il risparmio di risorse idriche», con una  dotazione  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2021 per le finalita' di cui al comma 62. 
  62. Alle persone fisiche residenti in Italia e'  riconosciuto,  nel
limite di spesa di cui al  comma  61  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun  beneficiario
da  utilizzare,  entro  il  31  dicembre  2021,  per  interventi   di
sostituzione di vasi sanitari in  ceramica  con  nuovi  apparecchi  a
scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria  sanitaria,  soffioni
doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a  limitazione
di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
singole unita' immobiliari. 
  63. Il bonus  idrico  di  cui  al  comma  62  e'  riconosciuto  con
riferimento alle spese sostenute per: 
  a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con
volume massimo di scarico uguale o inferiore a  6  litri  e  relativi
sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie  collegate
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; 
  b) la fornitura e l'installazione di rubinetti  e  miscelatori  per
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso  di
acqua con portata uguale o inferiore  a  6  litri  al  minuto,  e  di
soffioni doccia e colonne doccia  con  valori  di  portata  di  acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le  eventuali  opere
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la  dismissione  dei
sistemi preesistenti. 
  64. Il bonus idrico di cui al  comma  62  non  costituisce  reddito
imponibile del beneficiario e non rileva  ai  fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
  65. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi  da  61  a
64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 
  66. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari  importo»  sono
inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per
la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»; 
  2) alla lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
«Gli interventi  per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella
disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»; 
  b) al comma 1-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Un'unita' immobiliare puo' ritenersi  "funzionalmente  indipendente"
qualora sia dotata di  almeno  tre  delle  seguenti  installazioni  o
manufatti di proprieta' esclusiva: impianti per  l'approvvigionamento
idrico; impianti  per  il  gas;  impianti  per  l'energia  elettrica;
impianto di climatizzazione invernale»; 
  c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater.  Sono  compresi  fra  gli  edifici  che  accedono   alle
detrazioni di cui al presente articolo anche  gli  edifici  privi  di
attestato di prestazione energetica perche' sprovvisti di  copertura,
di uno o piu' muri perimetrali, o di  entrambi,  purche'  al  termine
degli interventi, che devono comprendere anche  quelli  di  cui  alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e  ricostruzione
o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano  una  classe
energetica in fascia A»; 
  d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di  spesa
previsti, per ciascun  intervento  di  efficienza  energetica,  dalla
legislazione vigente,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  e),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di  persone  di
eta' superiore a sessantacinque anni,»; 
  e) al comma 3-bis, le parole:  «30  giugno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per  le  spese  sostenute  dal  1°
luglio 2022 la detrazione e' ripartita in quattro  quote  annuali  di
pari importo»; 
  f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Per
gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo  16
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  l'aliquota  delle
detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in quattro quote
annuali di pari importo»; 
  g) al comma 4-ter, primo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e  dopo  le  parole:
«legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi  dopo
l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»; 
  h) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
  «4-quater. Nei comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato  dichiarato
lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4  spettano  per
l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»; 
  i) al comma 5, dopo le parole:  «26  agosto  1993,  n.  412,»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  di  impianti  solari  fotovoltaici  su
strutture pertinenziali  agli  edifici,»  e  dopo  le  parole:  «pari
importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro  quote  annuali  di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»; 
  l) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Per le spese documentate e rimaste a carico  del  contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli  elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del  110  per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la  parte
di spesa sostenuta nell'anno  2022,  sempreche'  l'installazione  sia
eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1  del
presente articolo e comunque nel  rispetto  dei  seguenti  limiti  di
spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro  2.000
per gli edifici unifamiliari o  per  le  unita'  immobiliari  situate
all'interno  di  edifici  plurifamiliari  che  siano   funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del  presente  articolo;
euro  1.500  per  gli  edifici  plurifamiliari  o  i  condomini   che
installino un numero massimo di otto colonnine; euro  1.200  per  gli
edifici  plurifamiliari  o  i  condomini  che  installino  un  numero
superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a  una
sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare»; 
  m) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022  siano  stati
effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento   dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le
spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per  i  quali
alla data del 31 dicembre 2022  siano  stati  effettuati  lavori  per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30  giugno
2023»; 
  n) al comma  9,  lettera  a),  dopo  la  parola:  «condomini»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  dalle  persone  fisiche,  al  di   fuori
dell'esercizio di attivita'  di  impresa,  arte  o  professione,  con
riferimento agli interventi su edifici  composti  da  due  a  quattro
unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se  posseduti  da
un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche»; 
  o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma  9,  lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone  fisiche  di  cui  al
comma 9, lettere a) e b)»; 
  p) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
deliberazioni  dell'assemblea  del  condominio,  aventi  per  oggetto
l'imputazione a uno  o  piu'  condomini  dell'intera  spesa  riferita
all'intervento deliberato, sono valide se  approvate  con  le  stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini
ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»; 
  q) al comma 14, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
«L'obbligo di sottoscrizione della polizza  si  considera  rispettato
qualora  i  soggetti  che  rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni
abbiano  gia'  sottoscritto  una  polizza  assicurativa   per   danni
derivanti da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n.  137,  purche'  questa:  a)  non  preveda  esclusioni
relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un  massimale  non
inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio  di  asseverazione
di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
si renda necessario; c) garantisca,  se  in  operativita'  di  claims
made,  un'ultrattivita'  pari  ad  almeno  cinque  anni  in  caso  di
cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa ad almeno
cinque  anni  a  garanzia  di  asseverazioni  effettuate  negli  anni
precedenti. In alternativa il  professionista  puo'  optare  per  una
polizza dedicata alle attivita' di cui al presente  articolo  con  un
massimale adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000
euro, senza interferenze con la polizza di responsabilita' civile  di
cui alla lettera a)»; 
  r) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
  «14-bis. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel
cartello esposto presso il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e
accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la  seguente   dicitura:
"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio  2020,
n.  77,  superbonus  110  per  cento  per  interventi  di  efficienza
energetica o interventi antisismici"». 
  67. All'articolo 121 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che sostengono, nell'anno 2022,  spese  per  gli  interventi
individuati dall'articolo 119». 
  68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, dopo le parole: «le cui procedure  autorizzatorie  sono  iniziate
dopo la data di entrata in vigore della presente  disposizione»  sono
inserite le seguenti: «ovvero per i quali  sia  stato  rilasciato  il
titolo edilizio». 
  69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte
tempestivamente  ai  maggiori  oneri  di  gestione   in   ordine   ai
procedimenti   connessi   all'erogazione   del   beneficio   di   cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da  ultimo
modificato  dal  comma  66  del  presente  articolo,  e'  autorizzata
l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la  durata
massima di un anno, non rinnovabile, di  personale  da  impiegare  ai
fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti,
che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in
deroga ai limiti di  spesa  stabiliti  dall'articolo  1,  commi  557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  comma  69  i
comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  a
legislazione vigente, nonche' di quelle assegnate  a  ciascun  comune
mediante riparto,  da  effettuare  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta  ed
autonomie locali, in misura proporzionale sulla base  delle  motivate
richieste dei comuni,  da  presentare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge,  di  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli  istituti
autonomi case popolari comunque denominati, nonche' gli  enti  aventi
le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,  in  relazione  ai
costi per le esternalizzazioni relative  ad  attivita'  tecnica  e  a
prestazioni professionali previste  dalla  disciplina  degli  appalti
pubblici e  dalle  normative  vigenti  in  materia  edilizia  secondo
criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, come da ultimo modificato  dal  comma  66  del  presente
articolo, sono rideterminati, anche  per  effetto  dei  minori  oneri
connessi alla parziale applicazione,  nell'anno  2020,  del  medesimo
articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno  2021,  in  3.099,9
milioni di euro per l'anno 2022,  in  4.590,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024,  in  4.128,9
milioni di euro per l'anno 2025,  in  3.361,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033. 
  73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72,
valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni  di
euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per  l'anno  2023,  in
1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni  di  euro
per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9
milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno
2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da
1037 a 1050, con le risorse previste per  l'attuazione  del  progetto
nell'ambito del Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la  resilienza,
quanto  a  729,7  milioni  di  euro   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027, e, per la  restante  parte,  con  i  minori
oneri di cui al comma 72. 
  74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da  66  a  72  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio
dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e  di
rendicontazione previsti nel Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza per tale progetto. 
  75. Il Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
2021-2027, e' incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e
al relativo onere si provvede mediante  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74. 
  76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «Per l'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2021». 
  77. Ai soggetti appartenenti  a  nuclei  familiari  con  indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000
che acquistano in  Italia,  entro  il  31  dicembre  2021,  anche  in
locazione  finanziaria,  veicoli   nuovi   di   fabbrica   alimentati
esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale  a
150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b),
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, che abbiano un prezzo  risultante  dal  listino  prezzi
ufficiale della casa automobilistica  produttrice  inferiore  a  euro
30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e' riconosciuto  un
contributo, nel limite di  spesa  di  cui  al  comma  78  e  fino  ad
esaurimento delle risorse, alternativo e  non  cumulabile  con  altri
contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del
40  per  cento   delle   spese   sostenute   e   rimaste   a   carico
dell'acquirente. 
  78. Per provvedere all'erogazione del contributo di  cui  al  comma
77, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di  euro
per l'anno 2021. 
  79. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
le modalita' e i termini per l'erogazione  del  contributo  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa. 
  80. Per il finanziamento degli interventi di cui  al  decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181,   destinati   alla   riconversione   e   alla
riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa
di cui all'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui  all'articolo
23 del  medesimo  decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e'  incrementata  di  140
milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2026. 
  81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  le  risorse
di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da  attuare  nei
casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del  comma
1  dell'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e
quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse
dalle precedenti  che  presentano,  comunque,  impatto  significativo
sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai  sensi  del  comma
8-bis del medesimo articolo 27. 
  82. Il primo periodo del  comma  8  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'  sostituito  dal  seguente:  «La
quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di
1.000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva
di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per  la  transizione  energetica
nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota  fino  a  10
milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e
di  efficientamento  energetico  del  settore  industriale  e   della
restante quota alle finalita' di cui al  comma  2  dell'articolo  29,
nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro  annui  per  gli
anni dal 2020 al 2024, al Fondo per  la  riconversione  occupazionale
nei territori in cui  sono  ubicate  centrali  a  carbone,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico». 
  83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della  legge  21  novembre
2000,  n.  342,  si  applicano  anche  all'avviamento  e  alle  altre
attivita' immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2019». 
  84. Al fine di sostenere il settore  del  turismo,  promuovendo  la
realizzazione  di  programmi  in  grado   di   ridurre   il   divario
socioeconomico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad
un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale,  nonche'
di favorire la  crescita  della  catena  economica  e  l'integrazione
settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di  sviluppo  di
cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' cosi' modificata: 
  a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni
di euro, e' ridotta  a  7,5  milioni  di  euro  per  i  programmi  di
investimento  che  prevedono  interventi  da  realizzare  nelle  aree
interne del  Paese  ovvero  il  recupero  e  la  riqualificazione  di
strutture edilizie dismesse.  Per  i  medesimi  programmi,  l'importo
minimo dei progetti d'investimento del proponente e' conseguentemente
ridotto a 3 milioni di euro; 
  b) i programmi di sviluppo riguardanti  esclusivamente  l'attivita'
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione,  alla
ristrutturazione  e  all'ampliamento   di   strutture   idonee   alla
ricettivita'    e    all'accoglienza     dell'utente,     finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle  attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.   Ai
predetti  investimenti  si   applicano   le   rispettive   discipline
agevolative vigenti. 
  85. Il Ministero dello sviluppo economico  impartisce  al  Soggetto
gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della  corretta
attuazione delle disposizioni di cui al comma 84. 
  86. Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzata la spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, dopo le parole: «o  di  citta'  metropolitana»  sono
inserite le  seguenti:  «e  dei  comuni  ove  sono  situati  santuari
religiosi»; 
  b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia»
sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati  santuari
religiosi». 
  88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai  comuni  capoluogo
di provincia o di citta' metropolitana, le disposizioni del  medesimo
comma 87 hanno efficacia  per  l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede nel limite massimo di 10 milioni di  euro  per  il  medesimo
anno, che costituisce limite di spesa. 
  89. Al fine di incentivare la ripresa  dei  flussi  di  turismo  di
ritorno, nello stato di previsione del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un  fondo  con  una
dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, per consentire,


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti