DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019 , n. 82

Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (19G00086)

 Vigente al: 16-1-2021  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della  pubblica  sicurezza  e,  in  particolare,
l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di  servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei  sanitari  della
Polizia di Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a); 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n.
126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74,  75
e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del
Presidente della Repubblica  n.  335  del  1982,  che  aggiornano  la
disciplina dei presupposti per il conferimento della  promozione  per
merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata
anche la  disciplina  delle  altre  ricompense  premiali,  attraverso
l'aggiornamento delle previsioni del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 782 del 1985; 
  Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere  la  possibilita'
di conferire le  predette,  restanti  ricompense  premiali  anche  in
relazione a comportamenti serbati in attivita' attinenti  ai  compiti
istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi; 
  Considerato che,  in  considerazione  dell'ampliamento  del  novero
delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione  per  merito
straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre
meccanismi procedimentali  in  grado  di  assicurare  un  equilibrato
apprezzamento discrezionale delle  diverse  situazioni,  al  fine  di
garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e
della professionalita' espressi dal personale della Polizia di Stato; 
  Considerato che a questo fine, appare opportuno  prevedere  che  la
valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli
apporti  di  appositi  organi  collegiali,  in  coerenza  con  quanto
previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia
di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000  e
dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  335
del 1982, nonche', per il conferimento delle  promozioni  per  merito
straordinario,  dagli  articoli  75,  quarto  comma,  e  75-bis,  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al capo I del titolo  IX  del  decreto  del  Presidente
  della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e
  requisiti per il conferimento delle ricompense al  personale  della
  Polizia di Stato. 
 
  1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del capo  I  del  titolo  IX  e'  sostituita  dalla
seguente: «Tipologie di ricompense,  requisiti  e  procedure  per  il
conferimento»; 
    b) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 66 (Tipologie di  ricompense,  distintivi  d'onore  e  di
specialita' e annotazioni matricolari). -  1.  Agli  appartenenti  ai
ruoli e alle carriere del personale della Polizia  di  Stato  possono
essere conferite le seguenti ricompense: 
        a) onorificenze; 
        b) ricompense: 
          1) al valor militare; 
          2) al valor civile; 
          3) al merito civile; 
        c) ricompense: 
          1) per meriti straordinari e speciali; 
          2) per lodevole comportamento; 
        d) riconoscimenti: 
          1) per anzianita' di servizio; 
          2) al merito di servizio. 
      2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  attribuiti
distintivi d'onore e di  specialita',  individuati  con  decreto  del
Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione. 
      3.  Il  conferimento,  mediante   apposito   attestato,   delle
onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui  al  comma
1, nonche' dei distintivi d'onore e di specialita' di cui al comma 2,
e' annotato sullo stato matricolare del  personale  interessato,  con
esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e'
attribuito il premio  in  denaro,  che  sono  comunque  inseriti  nel
fascicolo  personale  e  valutati  ai  fini  della  compilazione  del
rapporto informativo. 
      4. La  vigente  normativa  regola  le  modalita'  e  l'uso  dei
corrispondenti nastrini e medaglie.»; 
    c) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al  valor
civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai
ruoli e alle carriere del personale della Polizia  di  Stato  possono
essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati
esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la  normativa
vigente in materia. 
      2. Le ricompense al valor  militare,  al  valor  civile  ed  al
merito civile  sono  proposte  ed  attribuite  secondo  la  normativa
vigente in materia. 
      3. I riconoscimenti per anzianita' di servizio e per merito  di
servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche  dei  relativi
segni distintivi e individua altresi' i criteri per l'attribuzione di
riconoscimenti al personale  della  Polizia  di  Stato  all'atto  del
collocamento a riposo.»; 
    d) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 68 (Disposizioni comuni  in  materia  di  ricompense  per
meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le
ricompense per meriti straordinari e speciali sono: 
  a) promozione per merito straordinario; 
  b) encomio solenne. 
      2. Le ricompense per lodevole comportamento sono: 
  a) encomio; 
  b) lode; 
  c) premio in denaro; 
  d) compiacimento. 
  3. Le ricompense di cui ai  commi  1  e  2  sono  conferite,  senza
possibilita'  di  cumulo,  quando  ricorrono  i  presupposti  di  cui
all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo  alla  qualifica
rivestita e alle funzioni  esercitate  dal  personale  interessato  e
tenuto conto del  risultato  conseguito,  nonche'  delle  particolari
condizioni di tempo e di  luogo  che  hanno  eventualmente  connotato
l'attivita' svolta. 
  4.  Al  personale  appartenente  ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di
Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite  anche  in
relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione
della partecipazione a manifestazioni sportive.»; 
    e) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 69 (Requisiti per il conferimento  delle  ricompense  per
meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La
promozione alla  qualifica  superiore  per  merito  straordinario  e'
conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74,  75,  commi  primo,
secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni. 
      2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  68,  comma  4,
l'encomio solenne e' conferito  al  personale  che,  dando  prova  di
eccezionali  capacita',  abbia  conseguito  pregevoli  risultati   in
attivita' attinenti ai  propri  compiti,  rendendo  notevoli  servizi
all'amministrazione della pubblica  sicurezza,  o  che,  offrendo  un
contributo  determinante  all'esito  di  operazioni  di   particolare
importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita'
professionali e non comune determinazione operativa. 
      3. L'encomio e' conferito al  personale  che  abbia  conseguito
rilevanti  risultati  in  attivita'  attinenti  ai  propri   compiti,
rendendo  importanti  servizi  all'amministrazione   della   pubblica
sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualita' professionali. 
      4. La lode  e'  conferita  al  personale  che,  distintosi  per
applicazione,  impegno  e  capacita'   tecnico-professionali,   abbia
conseguito  apprezzabili  risultati  nell'espletamento  dei   compiti
d'istituto. 
      5. Il premio in denaro  e'  conferito,  nei  limiti  dei  fondi
annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita'  ed
impegno, abbia contribuito al conseguimento di  risultati  meritevoli
di segnalazione. 
      6.  Il  compiacimento  e'  formulato  al  personale  distintosi
nell'espletamento del servizio.»; 
    f) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari  e
speciali  e  per  lodevole  comportamento).  -  1.  La  proposta   di
conferimento della promozione alla  qualifica  superiore  per  merito
straordinario e' formulata ai sensi dell'articolo  75,  terzo  comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e
successive modificazioni. 
  2. La proposta di conferimento dell'encomio  solenne  e'  formulata
dal questore della  provincia  in  cui  sono  avvenuti  i  fatti,  su
rapporto  del  dirigente  dell'ufficio  o  reparto,  ovvero,  per  il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
e le articolazioni da esso  direttamente  dipendenti,  dal  direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e
degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 
  3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della  lode  sono
formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i  fatti,
su rapporto del dirigente  dell'ufficio  o  reparto  ovvero,  per  il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
e le articolazioni da esso  direttamente  dipendenti,  dal  direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e
degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 
  4. Le proposte per  il  conferimento  del  premio  in  denaro  sono
formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il  personale
direttamente dipende e,  per  il  personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della  divisione
o ufficio di livello equiparato. Se  le  proposte  di  cui  al  primo
periodo riguardano personale in  servizio  presso  province  diverse,
esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti
i fatti. 
      5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per  meriti
straordinari e  speciali,  dell'encomio  e  della  lode  a  personale
appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di  cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui  all'articolo  68,
comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui  ha  sede
il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato. 
      6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per  meriti
straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti
all'estero sono formulate dal Questore della Provincia  di  Roma,  su
rapporto del dirigente dell'ufficio o  reparto  presso  il  quale  il
personale presta servizio. 
  7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata  da
tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito,  e'
allegata, per ciascun dipendente interessato, una  scheda  nominativa
le  cui  caratteristiche,  in  relazione  a  ciascuna  tipologia   di
ricompensa, sono determinate con decreto del  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  8. La proposta deve essere formulata tempestivamente  e,  comunque,
non oltre sei mesi  dalla  conclusione  dell'operazione,  servizio  o
attivita' cui la stessa si riferisce,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 75, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni. 
  9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  335  del  1982,  e  successive
modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una
pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi,  sia  formulata
la   proposta   di   conferimento   della   promozione   per   merito
straordinario. 
  10. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo  che
sopravvengano  o  siano  conosciuti   successivamente   fatti   nuovi
suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»; 
    g) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 71 (Procedure per il conferimento  delle  ricompense  per
meriti straordinari e speciali). - 1.  La  proposta  di  conferimento
della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e'
sottoposta al preventivo esame del consiglio per  le  ricompense  per
meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74  del  presente
decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli
68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,
n. 335, secondo le disposizioni di cui  al  successivo  articolo  75,
quarto comma, e successive modificazioni. 
  2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata al
consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali,  di
cui  all'articolo  74  del  presente  decreto  che,  ove  ravvisi   i
presupposti  per  il  conferimento  della   promozione   per   merito
straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato,  agli  organi
di cui agli articoli  68  e  69  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui  al
successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni. 
  3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per  le  ricompense
per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio
e della lode, ne delibera il conferimento. 
  4. Le ricompense deliberate dal consiglio  per  le  ricompense  per
meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo
66, comma 3, con  attestato  rilasciato  dal  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza.»; 
    h) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).
- 1. Le proposte di  conferimento  dell'encomio  e  della  lode  sono
inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole  comportamento,
di cui all'articolo 75. 
  2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora  ravvisi  i  presupposti
per il conferimento di  una  ricompensa  per  meriti  straordinari  e
speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al  consiglio  per
le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga
sussistenti i presupposti per il conferimento  dell'encomio  e  della
lode, ne da' comunicazione al questore competente che,  entro  trenta
giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro. 
  3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino  i  requisiti
previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento  delibera  il  conferimento  della  ricompensa
ritenuta opportuna. 
  4. Le ricompense deliberate dal consiglio  per  le  ricompense  per
lodevole comportamento sono conferite,  ai  sensi  dell'articolo  66,
comma 3, con attestato rilasciato dal  Capo  della  polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza.»; 
    i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e  del
compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento  del  premio  in
denaro e' inoltrata al questore  della  provincia  ove  il  personale
presta servizio, ovvero, per  il  personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in
cui  sono  avvenuti  i  fatti,  che,  accertata  la  sussistenza  dei
requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta
salva la competenza esclusiva del consiglio  per  le  ricompense  per
meriti straordinari e speciali di  cui  all'articolo  74,  in  ordine
all'esame delle proposte  concernenti  gli  appartenenti  alle  altre
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, nonche' tutti i soggetti non appartenenti alle  medesime  che
rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza. 
  2. I fondi annualmente stanziati per  l'erogazione  del  premio  in
denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense
per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto  delle
dotazioni organiche  e  degli  indici  di  criminalita'  di  ciascuna
provincia. 
  3. Il decreto di cui  al  comma  2  determina  l'entita'  minima  e
massima del premio in denaro. 
  4.  Il  compiacimento  e'  formulato,   in   forma   scritta,   dal
responsabile, a livello centrale o periferico,  di  ciascun  ufficio,
reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale. 
      5.  Il  premio  in  denaro  e  il  compiacimento  a   personale
appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di  cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui  all'articolo  68,
comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui  ha  sede
il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»; 
    l) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e
speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato e'  istituito  il
consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali.  Il
consiglio per  le  ricompense  per  meriti  straordinari  e  speciali
esprime un parere  obbligatorio  sulle  proposte  di  promozione  per
merito  straordinario  e  delibera  relativamente   al   conferimento
dell'encomio solenne. 
      2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma  di  emolumento  o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato dal vice Direttore generale della  pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica  di
prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e'
composto da quattro rappresentanti del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza con qualifica  di  prefetto  o  di  dirigente  generale  di
pubblica sicurezza, individuati  annualmente  con  decreto  del  Capo
della polizia - Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  e  da
quattro rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello nazionale,  designati  di  volta  in  volta
dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base  a
criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni  con  accordo  tra
l'amministrazione e  le  medesime  organizzazioni.  I  supplenti  dei
soggetti di cui al presente comma sono individuati  con  le  medesime
modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari. 
  3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la  presenza  di
almeno meta' di  ciascuna  delle  due  rappresentanze  e  delibera  a
maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del  presidente  in
caso di parita' di voti. 
  4. Le funzioni di segretario del consiglio  sono  espletate  da  un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza.  Per  l'istruttoria,  comprensiva  di  ogni   verifica   e
approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le
ricompense, istituito presso la Direzione  centrale  per  gli  affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 
      5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e  degli  uffici  della
Polizia di Stato.»; 
    m) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole  comportamento).
- 1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le
politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il
consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il  consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento  delibera  relativamente
al conferimento dell'encomio e della lode. 
  2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato da un Direttore centrale  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza  o  da  un  supplente  avente  qualifica  di
prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e'
composto  da  quattro   rappresentanti   dell'amministrazione   della
pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della
polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  di  cui  uno
scelto tra i  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  o  tra  i
dirigenti superiori della Polizia di  Stato  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti  di
uffici con funzioni finali,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente della Polizia di Stato nonche'  da  quattro  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati di volta in  volta  dalle  medesime  secondo  la
rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri  di  rotazione  da
determinarsi ogni due anni con accordo  tra  l'amministrazione  e  le
medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al  presente
comma sono individuati con le  medesime  modalita'  applicate  per  i
rispettivi componenti titolari. 
  3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la  presenza  di
almeno meta' di  ciascuna  delle  due  rappresentanze  e  delibera  a
maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del  presidente  in
caso di parita' di voti. 
  4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria,  le  verifiche  e  gli  approfondimenti
necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le  ricompense  di
cui all'articolo 74, comma 4.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre
          1985, n. 782  (Approvazione  del  regolamento  di  servizio
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1985,  n.
          305. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  17,  comma  1
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 111 della legge 1° aprile 1981,  n.
          121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della  pubblica
          sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10  aprile
          1981, n. 100, S.O.: 
                «Art.   111   (Regolamento    di    servizio    della
          amministrazione della  pubblica  sicurezza  e  applicazione
          delle norme del disciolto Corpo delle guardie  di  pubblica
          sicurezza).    -     Il     regolamento     di     servizio
          dell'amministrazione della pubblica  sicurezza  e'  emanato
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia  piu'
          rappresentativi sul piano nazionale. 
                Nel periodo intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore
          della presente legge e quella del  regolamento  di  cui  al
          primo comma si applicano, per  quanto  non  previsto  dalla
          presente legge e se compatibili con essa,  le  disposizioni
          del regolamento approvato con  regio  decreto  30  novembre
          1930, n. 1629 , e successive modificazioni. 
                In dette disposizioni la  denominazione  Corpo  delle
          guardie di pubblica  sicurezza  si  intende  sostituita  da
          Amministrazione della pubblica sicurezza.». 
              - Il decreto del Presidente della repubblica 24  aprile
          1982, n. 335 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni di polizia) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della repubblica 24  aprile
          1982, n 337 reca l'Ordinamento del personale della  Polizia
          di  Stato  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica   o
          tecnica, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  giugno
          1982, n. 158, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della repubblica 24  aprile
          1982, n.  338  (Ordinamento  dei  ruoli  professionali  dei
          sanitari  della  Polizia  di  Stato)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334
          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          31 marzo 2000, n. 78  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          riordino dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  forestale
          dello Stato, del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della
          Polizia di Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle
          Forze di polizia), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          aprile 2000, n. 79: 
                «Art. 5 (Delega al  Governo  per  il  riordino  della
          Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,
          entro il termine di cui all'art. 1, comma  1,  uno  o  piu'
          decreti legislativi per la revisione  dell'ordinamento  del
          personale dei ruoli di cui alla legge 1°  aprile  1981,  n.
          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) riordinamento dei ruoli del personale  direttivo
          e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione di nuovi ruoli o qualifiche,  anche  prevedendo
          la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con
          consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere  e
          all'armonico  sviluppo  delle  carriere,  con   conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente funzioni di Capo della polizia - Direttore  generale
          della  pubblica  sicurezza,  al  fine  di   assicurare   la
          sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della  legge
          1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della  posizione
          funzionale connessa all'esercizio delle  sue  attribuzioni,
          provvedendo  anche  alla  revisione  delle   modalita'   di
          accesso, dei relativi corsi di formazione in modo  coerente
          con la riforma dei cicli universitari  e  dell'avanzamento,
          prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione,  le  relative
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una
          specifica qualificazione; 
              b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso
          alle  qualifiche  dirigenziali  della  Polizia  di   Stato,
          prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          possa avvenire, per un'aliquota predeterminata  e  comunque
          non inferiore al venti per cento  delle  vacanze,  mediante
          concorso per titoli ed esami  riservato  al  personale,  in
          possesso del diploma di laurea rispettivamente  prescritto,
          dei ruoli dei  commissari,  dei  direttori  tecnici  e  dei
          sanitari  e  conseguente  determinazione   delle   relative
          disposizioni di raccordo; 
                  c) previsione che  i  dirigenti  della  Polizia  di
          Stato  possano  essere  temporaneamente  collocati,   entro
          limiti determinati, non superiori  al  5  per  cento  della
          dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,
          in  posizione  di  disponibilita',  anche   per   incarichi
          particolari o a tempo determinato assicurando  comunque  la
          possibilita',  per  l'Amministrazione,  di  provvedere   al
          conferimento degli incarichi dirigenziali per  i  posti  di
          funzione non coperti; 
                  d)  adeguamento  delle   disposizioni   concernenti
          l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in
          vigore per il personale della  Polizia  di  Stato,  tenendo
          conto,   relativamente   all'eta'    pensionabile,    delle
          disposizioni in vigore per il personale dei  corrispondenti
          ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; 
                  e) previsione dell'abrogazione dell'art.  51  della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668; 
                  f)   previsione   delle   occorrenti   disposizioni
          transitorie. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, che esprimono il  parere  nei  successivi
          venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente  ai  predetti
          pareri pervenuti entro il  termine  ed  agli  altri  pareri
          previsti  dalla  legge,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
          deputati e al Senato della Repubblica per il  parere  delle
          Commissioni parlamentari  competenti  per  materia,  esteso
          anche alle conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si
          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 
                3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  e'
          consentito,   a   domanda   e   previa   intesa   tra    le
          amministrazioni   interessate,   il    trasferimento    dei
          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e
          direttive   della   Polizia   di    Stato    nelle    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti  dei
          posti disponibili  per  le  medesime  qualifiche  possedute
          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui all'art. 20  della  legge  23  dicembre
          1999,   n.   488.   Qualora   il   trattamento    economico
          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
          percepito   nell'amministrazione   di    provenienza,    il
          dipendente   trasferito    percepisce,    fino    al    suo
          riassorbimento,  un  assegno   ad   personam   di   importo
          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un
          periodo non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
          il trasferimento puo' essere effettuato,  con  le  medesime
          modalita', ad istanza  dei  dipendenti  interessati,  salvo
          rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza,  da
          esprimere entro trenta giorni dal ricevimento  dell'istanza
          medesima. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          art., pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi
          dell'art. 8.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma  1,  lett.  a)
          della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto
          2015, n. 187: 
                «Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
          17, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
          decreto-legge  n.  90  del  2014,   secondo   principi   di
          semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice  di
          cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e
          dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente  alla
          riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello   Stato   ed
          eventuale assorbimento  del  medesimo  in  altra  Forza  di
          polizia, fatte  salve  le  competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121,  in   aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e
          tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
          quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente  legge,  tenuto
          anche conto di quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  155,
          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.  350;  4)
          previsione che il personale  tecnico  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di  ispettore
          fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 214, e successive  modificazioni;  riordino
          dei  corpi  di  polizia  provinciale,  in  linea   con   la
          definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
          aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso  la  confluenza
          nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
          modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  in
          relazione  alle  funzioni  e  ai  compiti   del   personale
          permanente e volontario del medesimo  Corpo  e  conseguente
          revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,
          anche  con  soppressione  e  modifica  dei  ruoli  e  delle
          qualifiche esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi
          appositi    ruoli    e    qualifiche,    con    conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'art. 23 della presente legge; 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.  126,  reca
          le disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'
          art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n.  124,
          del sopracitato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95.
          Per completezza d'informazione si riporta il testo  vigente
          degli articoli 71, 72, 73, 74,  75,  75-bis  e  75-ter  del
          citato decreto legislativo 24 aprile  1982,  n.  335,  come
          modificati dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  126/2018
          sopracitato. 
                Art. 71 (Promozione per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli agenti e degli  assistenti).  -
          1. La  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'  essere
          conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli
          agenti scelti, i quali nell'esercizio delle  loro  funzioni
          abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in   attivita'
          attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza,  dando  prova
          di  eccezionale  capacita'  e  dimostrando   di   possedere
          qualita' necessarie per ben  adempiere  le  funzioni  della
          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica. 
                Art. 72 (Promozione per  merito  straordinario  degli
          assistenti  capo  e  degli  appartenenti   al   ruolo   dei
          sovrintendenti). - La promozione alla  qualifica  superiore
          puo' essere conferita anche per merito  straordinario  agli
          assistenti   capo,   ai   vice    sovrintendenti    e    ai
          sovrintendenti,  i   quali,   nell'esercizio   delle   loro
          funzioni,  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati   in
          attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo  straordinari
          servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando
          prova di eccezionale capacita' e dimostrando  di  possedere
          le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della
          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica. 
                Al personale con qualifica  di  sovrintendente  capo,
          che si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  precedente
          comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore  di
          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
                Art. 73 (Promozione per  merito  straordinario  degli
          appartenenti al ruolo degli  ispettori).  -  La  promozione
          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per
          merito straordinario ai  vice  ispettori,  agli  ispettori,
          agli ispettori capo e agli  ispettori  superiori  i  quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza,  dando  prova  di   eccezionale
          capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie
          per bene adempiere le funzioni della  qualifica  superiore,
          ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
          sicurezza e l'incolumita' pubblica. 
                Al personale con qualifica di sostituto  commissario,
          che si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  precedente
          comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore  di
          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
                Art. 74 (Promozione per  merito  straordinario  degli
          appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari).  -  1.   La
          promozione alla qualifica superiore puo'  essere  conferita
          anche per  merito  straordinario  ai  vice  commissari,  ai
          commissari, ai commissari capo, ai vice questori  aggiunti,
          ai  vice  questori  ed  ai   primi   dirigenti   i   quali,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito
          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro
          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza,  dando  prova  di   eccezionale
          capacita'  professionale  e  dimostrando  di  possedere  le
          qualita' necessarie per bene adempiere  le  funzioni  della
          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica. 
                Art.  75  (Decorrenza  delle  promozioni  per  merito
          straordinario).  -  Le  promozioni  di  cui  agli  articoli
          precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e
          vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile  con
          le vacanze ordinarie. 
                Le promozioni per merito straordinario possono essere
          conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o
          in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla  proposta  di
          promozione,  con   la   decorrenza   prevista   dal   comma
          precedente. 
                La proposta di promozione per merito straordinario e'
          formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti,
          dal  questore  della  provincia  in  cui   sono   avvenuti,
          d'iniziativa o  su  rapporto  del  dirigente  dell'ufficio,
          dell'istituto o del reparto, ovvero, per  il  personale  in
          servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  e
          le  articolazioni  da  esso  direttamente  dipendenti,  dal
          Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o  su
          rapporto dei direttori centrali  e  degli  Uffici  di  pari
          livello del medesimo Dipartimento. 
                Sulla  proposta  decidono,  secondo   le   rispettive
          competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo
          parere, per le promozioni dei  funzionari  alle  qualifiche
          dirigenziali, della  commissione  per  la  progressione  in
          carriera, secondo le rispettive competenze,  salvo  che  la
          proposta  relativa  all'assistente  capo,  sulla  quale  il
          parere   viene   espresso   dalla   Commissione    per    i
          sovrintendenti. 
                Un'ulteriore promozione per merito straordinario  non
          puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo  e
          quelli che hanno dato luogo  alla  precedente  proposta  di
          promozione, non siano trascorsi almeno  tre  anni.  In  tal
          caso, qualora si verifichino  le  condizioni  previste  dai
          precedenti  articoli,  al  personale  interessato   possono
          essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se
          piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 
                Art.  75-bis  (Criteri  per  il  conferimento   delle
          promozioni per merito straordinari). - 1.  Il  conferimento
          delle promozioni  per  merito  straordinario  di  cui  agli
          articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa  approvazione
          di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate  le
          relative procedure e le fattispecie direttamente  correlate
          al circoscritto ambito di operativita'  delle  disposizioni
          contenute nei medesimi articoli. I  predetti  criteri  sono
          approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto
          commissario e  qualifiche  corrispondenti  da  parte  delle
          Commissioni per la progressione in carriera  del  personale
          della Polizia di Stato e per il  personale  della  carriera
          dei funzionari previa proposta da parte  della  Comm


Sindacato di Polizia - Unione Sindacale Italiana Poliziotti